giovedì 12 novembre 2015

Obbligo del preventivo scritto, critiche dell'OUA

Critiche dell'Oua all'obbligatorietà per l'avvocato di fornire un preventivo scritto al cliente. È quanto si legge in una memoria depositata dall'Oua - Organismo unitario dell'avvocatura italiana, in commissione Industria al Senato in merito al ddl Concorrenza.
Nello specifico, la critica è rivolta al comma che prevede la cancellazione della "richiesta" della legge professionale per la presentazione al cliente del preventivo scritto. La modifica, secondo Oua, "appare del tutto estemporanea, illogica, priva di una effettiva ricaduta favorevole verso il cliente ed anzi foriera di possibili attriti ed incomprensioni che non nulla servono al rapporto fra il professionista e l'assistito".

L'attività forense, in particolar modo quella processuale, "è vincolata nel suo venire ad esistere alle scelte del magistrato e delle controparti ed in via anticipata può vedere solo una prognosi per definizione approssimativa e fallace", si sottolinea ancora nel documento.


(Da Public Policy del 12.11.2015)

Testamento olografo con data definita

Eredità. La Cassazione, analizzando l'atto
di un aspirante suicida,
definisce la corretta datazione
 
«Oggi voglio farla finita e vi saluto»: questa espressione (con cui il testatore preannuncia il suo suicidio) non è considerabile come una data e, quindi, il testamento olografo che contenga queste drammatiche parole (o altre frasi analoghe), e non sia altrimenti datato, deve essere considerato privo di data e, di conseguenza, è annullabile.

È quanto la Cassazione ha deciso nella sentenza n. 23014 depositata l’11 novembre 2015: una sentenza veramente ben scritta, la cui lettura offre una esaustiva e chiara rappresentazione del problema della datazione del testamento olografo.

Ai sensi dell’articolo 602, comma 1, del Codice civile, il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. E se è vero che la prova della non verità della data è ammessa solo quando si tratta di giudicare:

- della capacità del testatore;

- della priorità di data tra più testamenti; oppure

- di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (articolo 602, comma 3);

è anche vero che il testamento olografo privo di data è comunque in ogni caso annullabile (articoli 602 e 606 del Codice civile), con azione da proporre nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

La data del testamento può essere apposta in modo “ordinario”, e cioè indicando il giorno, il mese e l’anno in cui il testamento è redatto; ma è pure possibile datare il testamento facendo uso di riferimenti equipollenti, come può essere «il giorno di Natale del 2012» oppure il giorno in cui «è stato eletto Papa Giovanni Paolo II».

Nel caso in cui invece il testatore alluda, nel testamento, al giorno del suo suicidio, questa indicazione non può valere come data del testamento: si tratta infatti, evidentemente, di un evento futuro e incerto rispetto al testamento; il quale, se poi davvero purtroppo accada, serve bensì a dimostrare che il testamento è evento anteriore all’evento suicidio, ma non può valere come collocazione della redazione del testamento in un dato giorno (ciò che è invero lo scopo della legge quando essa richiede l’apposizione di una data al testamento, sancendo l’invalidità del testamento non datato).

Infatti, se anche il testatore scrive «oggi finisco di soffrire» (o espressioni analoghe), manifestando dunque la nefasta intenzione di togliersi la vita nel giorno stesso in cui redige il suo testamento, ciò non significa che egli abbia poi effettivamente messo in atto questa sua drammatica volontà; e quindi nulla consente di concludere che il testatore abbia soppresso la sua vita proprio in quel giorno. In altri termini, dalla lettura di un simile testamento non si evince la data in cui esso è stato redatto e, quindi, si tratta di un testamento privo del requisito formale della data richiesto dalla legge, conseguendone dunque una inevitabile sua annullabilità.


Angelo Busani (da Il Sole 24 Ore del 12.11.2015)

lunedì 9 novembre 2015

Per gli avvocati in arrivo 18 specializzazioni

Non più solo la toga. Solo diversificando i settori di attività, e quindi facendo della specializzazione un fiore all’occhiello, gli avvocati riusciranno a uscire indenni (o quasi) dalla crisi. Oggi gli iscritti alla Cassa di previdenza sono saliti oltre quota 223mila, l’esame per l’accesso all’albo è ogni anno affollato, la conseguenza è una concorrenza agguerrita a danno di molti. Non è un caso, rileva la Cassa di previdenza, che molti professionisti non più in grado di pagare i contributi previdenziali minimi (circa 2mila euro l’anno), siano stati costretti ad autosospendersi dall’ordine per congelare il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Crisi a parte, la responsabilità - dicono gli addetti ai lavori - è in parte anche della stessa avvocatura. Secondo i numeri del primo rapporto Censis sulla professione, infatti, il 70% degli avvocati resta ancorato al classico studio singolo, si occupa solo di attività giurisdizionale e non considera attività diverse come quella di consulenza (svolta dal 30%), di mediazione o di arbitrato (5%). Così come non è stata capace di guardare oltre alle tradizionali materie: solo il 3% di legali si occupa di diritto societario e l’1% in diritto internazionale.

«Ora dobbiamo adeguarci al mercato - ha spiegato il presidente di Cassa forense, Nunzio Luciano - e possiamo farlo in due modi: specializzandoci e associandoci. Ecco perché come Cassa di previdenza abbiamo lanciato un’iniziativa per formare mille giovani avvocati di tutta Italia in tre materie di sviluppo per la professione: il diritto fallimentare, la negoziazione assistita e la legge 231. Bisogna creare una selezione di qualità attraverso la specializzazione: penso al diritto europeo, a quello internazionale fino al diritto tributario. Tanti filoni che, per la loro peculiarità, sono lasciati troppo spesso ai grandi studi internazionali».

Dunque addio all’avvocato tuttofare, d’ora in poi sarà la specializzazione a disegnare il professionista del futuro. Con nuove regole già scritte nel decreto ministeriale (144/2015, di attuazione della legge di riforma forense 247/12) da seguire per chi vuole fregiarsi del titolo di specialista. Diciotto le aree di specializzazione individuate dal decreto: dal diritto di famiglia alla proprietà, dal diritto industriale a quello fallimentare fino al diritto dell’Unione europea.

Una spinta alla specializzazione assecondata anche dall’annunciato restyling dei futuri corsi di laurea in giurisprudenza, fermi dal 2005 al ciclo unico di cinque anni. Due le strade per la futura formazione accademica: da una parte con un tradizionale modello del “3+2” in cui scenderà il numero dei crediti formativi vincolati dalle previsioni nazionali e si creeranno ambiti più ampi all’interno dei quali lo studente potrà costruire il proprio percorso di studi, dall’altra con un modello del “4+1” finalizzato all’iscrizione agli albi professionali appunto, con un numero programmato previsto per l’ultimo anno.


Benedetta Pacelli (da Il Sole 24 Ore del 9.11.2015)

mercoledì 4 novembre 2015

Decadenza imputabile al sistema telematico? Rimessione in termini

Trib. Civ. Pescara, sez. Civile, ordinanza 2.10. 2015
Merita accoglimento l’istanza di riammissione in termini formulata nell’interesse della parte che sia incorsa in una decadenza imputabile al sistema telematico, che ha segnalato solo successivamente alla scadenza del termine per il deposito dell’atto il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato».



Lo ha deciso il Tribunale di Pescara con un’ordinanza del 2 ottobre 2015.

Il caso. Il Tribunale di Pescara è stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore del convenuto ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ed ha ritenuto che dagli atti prodotti a supporto dell’istanza in parola risultasse che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto fosse scaduto per causa non imputabile alla parte.

Il sistema avrebbe dovuto segnalare immediatamente l’errore. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta era stata inviata telematicamente entro il termine finale previsto a pena di decadenza dal codice di rito con esito di «controlli automatici deposito terminati con successo». Solo in un secondo momento, successivo alla scadenza del termine de quo, era poi pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato», in seguito al quale il legale aveva provveduto ad una nuova trasmissione per via telematica della citata comparsa di risposta.

Tale – banale – errore di indicazione del numero di fascicolo di destinazione dell’atto difensivo, sottolinea il Tribunale abruzzese, avrebbe dovuto essere segnalato immediatamente, se il sistema «fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno parti a quella umana in operazioni automatizzabili».

Qualsia operatore di cancelleria, infatti, ricevendo un atto di comparsa di costituzione e risposta, secondo i Giudici pescaresi sarebbe «perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante (…) e di segnalarglielo», e pertanto la medesima capacità può e deve essere pretesa da un sistema telematico.

La decadenza in cui è incorsa parte convenuta, concludono quindi dal Tribunale, è imputabile essenzialmente ad un difetto del sistema e pertanto l’istanza di rimessione in termini deve essere accolta.


(Da dirittoegiustizia.it del 4.11.2015)

CORSI ALTALEX A CATANIA

Altalex segnala che a Catania si terranno prossimamente i seguenti Master e Corsi:


Master breve in contrattualistica internazionale  ** Ultimi giorni **

Catania dal 6 novembre - 5 incontri, 12 crediti formativi avvocati - Prof. Avv. M. Alessandri, Prof. Avv. M. Chiara Malaguti, Prof. Avv. M. Massironi, Avv. P. O'Malley, Avv. E. Baroni



Corso avanzato custode e delegato. Ruolo, compiti e responsabilità

Catania 11 e 12 novembre – 2 incontri, 6 crediti formativi avvocati – Dott. Raffaele Rossi (Magistrato)



Master breve in diritto societario

Catania dal 21 novembre al 19 dicembre – 5 incontri, 8 crediti formativi avvocati – Notaio M. Portelli, Prof. R. Vigo, Prof. Avv. V. Sangiovanni, Avv. F. Mauceri, Avv. M. Vaccari



Corso avanzato sul ricorso per cassazione civile

Catania 27 e 28 novembre - 2 incontri, 6 crediti formativi avvvocati – Dott. Domenico Chindemi (Consigliere Corte di Cassazione)



Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.altalexformazione.it

martedì 3 novembre 2015

CORSO SU DIRITTO MINORILE PER DIFENSORI D'UFFICIO



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania – Tribunale per i minorenni di Catania
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Camera Penale “Serafino Famà” di Catania – Scuola Forense “Vincenzo Geraci” di Catania – Camera Minorile di Catania

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI NELLE MATERIE ATTINENTI IL DIRITTO MINORILE UTILE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI D’UFFICIO DINNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DATA
TITOLO
RELATORE
13/11/2015

Ore 15.30
Presentazione corso e saluti introduttivi:
Dott.ssa  Maria Francesca Pricoco
( Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania)
Dott.ssa Caterina Aiello
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania
 Avv. Maurizio Magnano di San Lio
( Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania)
 Avv. Enrico Trantino
( Presidente della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”–
 Avv. Renata Saitta
( Presidente della Camera Minorile di Catania)

I soggetti del processo penale minorile.
Rilevanza del principio di specializzazione in ambito minorile del Giudice e dell’Avvocato
Dott.ssa  Concetta Ledda Maria ( Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catania
Prof.ssa Vania Patanè ( Professore Ordinario di  Diritto Processuale Penale- Università Di Catania)
Avv. Tommaso Tamburino  ( Avvocato del Foro di Catania)

20/11/2015
Ore 15.30
L’udienza preliminare.
Definizione anticipata del procedimento. Irrilevanza penale e messa alla prova.
Presupposti applicativi degli istituti.
Dott.ssa Stefania Barbagallo ( Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Deborah Zapparata ( Avvocato del Foro di Catania)


27/11/2015
Ore 15.30
Le misure cautelari per i minorenni: criteri applicativi.
Dott.ssa Valeria Perri
( Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Prof. Avv. Fabrizio Siracusano ( Avvocato del Foro di Catania)


04/12/2015
Ore 15.30
Il riparto di competenza tra Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e  Giudice Tutelare a seguito della legge n. 219/2012. L’affidamento a seguito dell’unificazione dello “status”  del figlio. Il riconoscimento di paternità
Dott. M.F. Lo Truglio ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di  Catania )
Dott.ssa Rosaria Castorina
( Giudice del Tribunale di Catania)
Avv. Renata Saitta   ( Avvocato del Foro di Catania)

11/12/2015
Ore 15.30
L’esecuzione dei provvedimenti inerenti la tutela del minore: il ruolo dei servizi sociali e socio-sanitari.
Dott.ssa Marisa Acagnino ( Giudice del Tribunale di Catania)
Avv. Carmelo Padalino ( Avvocato del Foro di Catania)
18/12/2015
Ore 15.30
Il Processo innanzi al Tribunale per i Minorenni: la prospettiva difensiva in ragione dei possibili esiti del procedimento.
Il perdono giudiziale.
Dott.ssa Carla Santocono
( Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Francesco Antille  ( Avvocato del Foro di Catania)

22/01/2016
Ore 15.30
L’ascolto del minore: il difficile contemperamento tra i diritti della difesa e quello della tutela e salvaguardia del minore.
Dott.ssa Emma  Seminara  ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Dott.ssa R. Correnti  ( G.O. presso il  Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Maurizio  Benincasa ( Avvocato del Foro di Catania)

29/01/2015
Ore 15.30
La Sottrazione Internazionale dei minori contesi: il difficile coordinamento tra il regolamento (Bruxelles II) e la convenzione de L’Aia del 1980  
Dott. Umberto  Zingales ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di  Catania )
Avv. Marina Florio (Avvocato del Foro di Catania)

12/02/2016
Ore 15.30
Il reclamo e il rapporto tra modifica e revoca
Procedimenti di modifica ex art.  710 c.p.c

Dott.ssa Rita Russo (
Magistrato della Corte di Appello di Catania)
Dott.  Massimo Pulvirenti ( Magistrato del Tribunale di Catania)
Avv. Ursula Raniolo ( Avvocato del Foro di Catania)


19/2/2016
Ore 15.30
I reati nei confronti dei minorenni a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote.
Audizione del minore vittima di violenza.
Dott.ssa Francesca Cercone
(Gip presso il Tribunale di  Catania)
Dott.ssa Lina Trovato ( Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Catania)
Dott.ssa Anna Fazio
( Neuropsichiatra Infantile)


11.03.2016
Ore 15.30
I minori stranieri non accompagnati
 Dott.ssa Francesca Pricoco (Presidente del  Tribunale per i Minorenni di Catania)
Dott.ssa Teresa Consoli
(Professore Associato di Sociologia del diritto – Università di Catania )
Avv. Cristina Sandu (Avvocato del Foro di Catania)
25/3/2016
Ore 15.30
La deontologia dell’Avvocato minorile e di famiglia tra il dovere ed il diritto alla difesa e perseguimento dell’interesse preminente del minore.
Dott.ssa Marisa Scavo ( Procuratore Aggiunto presso il  Tribunale di Catania)
Avv. Diego Geraci (Avvocato del Foro di Catania)
Avv. Fabrizio Seminara (Avvocato del Foro di Catania)

01/04/2016
Ore 15.30
Tutore, Curatore speciale ed Avvocato del minore.
Il procedimento di affido e di adottabilità.
Il difensore della famiglia.
Dott. Umberto Zingales ( Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Catania)
Avv. Daniela Maugeri (Avvocato del Foro di Catania)


Il corso è gratuito e la partecipazione dà diritto al riconoscimento di n. 20 crediti formativi ordinari.
Il corso si terrà presso la Biblioteca dell’Ordine Avvocati di Catania (2° piano Tribunale di Catania).
Posti disponibili: 80 (previa prenotazione obbligatoria, da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE presso l’Ufficio Formazione dell’Ordine – Sig. Emmanuele Amata).
I crediti formativi (relativi all’anno 2016) non sono frazionabili e verranno riconosciuti per la partecipazione ad almeno l’80% del corso.

COMUNICATO STAMPA OUA

GIUSTIZIA, L’OUA AL MINISTRO ORLANDO:

SERVONO SOLUZIONI CONDIVISE
SULLE ELEZIONI FORENSI

CHE TUTELINO LA LIBERTÀ DI SCELTA
E PARI OPPORTUNITA',

MINORANZE E GOVERNABILITÀ DEGLI ORDINI



SULLE SPECIALIZZAZIONI: 
NECESSARIE FORTI CORREZIONI
PERCHÈ DANNEGGIA AVVOCATI E CITTADINI



VIA LIBERA DELL'ASSEMBLEA OUA
ALL'EVENTUALE IMPUGNAZIONE AL TAR



L’Assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita a Roma, ha approvato due deliberati su specializzazioni ed elezioni forensi.

In entrambi si chiede al Ministro di Giustizia, Andrea Orlando, di trovare soluzioni condivise, perché quelle prospettate destano grande preoccupazione all’interno dell’Avvocatura, come dimostrano le diverse, e contrapposte, prese di posizioni all’interno del mondo ordinistico e dell’associazionismo forense.

Mirella Casiello, presidente Oua, ha sottolineato, come «sia necessario che tutti facciano un passo indietro. I due regolamenti – aggiunge – per ragioni diverse, hanno riportato indietro nel tempo le lancette della politica forense».

«Qualunque futuro intervento sulle elezioni forensi, dopo lo stop del Tar - spiega Casiello - deve rispondere in modo efficace alle osservazioni della giustizia amministrativa e ad alcuni criteri fondamentali: tutela della libertà di scelta elettorale e delle pari opportunità, difesa delle minoranze ma anche la possibilità per gli avvocati di indicare una maggioranza di Colleghi che dovrà occuparsi di gestire gli ordini.  Le soluzioni prospettate dal ministro Orlando limitano il diritto di ciascun avvocato ad esprimere le proprie preferenze riguardo al numero dei consiglieri eleggibili, alterando il corretto rapporto tra elettore e candidati consiglieri, comprimendo, fino ad annullare, il diritto di ogni singolo avvocato elettore ad indicare una chiara maggioranza di consiglieri che garantisca la buona gestione dei Consigli dell’Ordine».



Sulle specializzazioni la presidente Oua, Casiello, chiede a gran voce di correggere il nuovo regolamento: tre, sinteticamente, le principali criticità: la definizione dei settori di specializzazione, che parcellizza estremamente il “civile”; quindi l'arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell'attività forense, ai fini dell'attribuzione della specializzazione. Infine, il doppio binario tra formazione e certificazione dell'esperienza, che così prefigurato penalizzerà i più giovani».

In assenza, quindi, di modifiche, l’Assemblea Oua, ha già dato il via libera, con un'apposita delibera per l'impugnazione al Tar Lazio.



Mirella Casiello, infine, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, al C.N.F., ai Presidenti degli Ordini Territoriali e alle Associazioni maggiormente rappresentative, ha invitato a «riprendere la strada del dialogo, anche cogliendo l’occasione della prossima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, che si terrà a Torino al Lingotto, dal 26 al 28 novembre». «È necessario – conclude - trovare soluzioni condivise sia per modernizzare la professione forense, sia per tutelare la democrazia nelle elezioni ordinistiche».


Roma, 3 novembre 2015