lunedì 14 settembre 2015

Al via gli avvocati specializzati

Domani in G.U. i regolamenti
su conseguimento dei titoli ed esami forensi
Corsi ad hoc o almeno 15
Pratiche l'anno nel settore

Specializzazioni forensi al via. Ma per diventare specialisti gli avvocati dovranno frequentare corsi ad hoc (o aver trattato ogni anno almeno 15 affari rilevanti ai fini della specializzazione) e non potranno conseguire il titolo in più di due settori. Il prossimo 15 settembre verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia recante il regolamento che disciplina le modalità di conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il provvedimento entrerà definitivamente in vigore decorsi 60 giorni dall'approdo in G.U., vale a dire il 15 novembre 2015. Sempre martedì prossimo sarà pubblicato il decreto che stabilisce le forme di pubblicità per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Ricapitoliamone quindi i principali contenuti.

Le specializzazioni. Gli avvocati potranno conseguire il titolo di specialista in non più di due di una serie di settori. Tra questi: il diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, il diritto agrario, diritti reali, di proprietà, locazioni e condominio, ambiente, diritto industriale e delle proprietà intellettuali, diritto commerciale, della concorrenza e societario. Ancora: diritto dell'esecuzione forzata, bancario e finanziario, della navigazione e dei trasporti. Gli elenchi degli avvocati specialisti saranno tenuti dai Consigli dell'ordine. Quanto ai requisiti per poter diventare avvocati specialisti, è necessario aver frequentato, nei cinque anni precedenti, i corsi di specializzazione; non aver riportato, negli ultimi tre anni, una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento conseguente a un comportamento in violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale; non aver subito, nei due anni precedenti, la revoca del titolo di specialista. I corsi, invece, che sono organizzati da una commissione permanente presso il ministero della giustizia, hanno una durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore, delle quali almeno 100 devono essere di didattica frontale. L'avvocato deve frequentare almeno l'80% della durata del corso ed è prevista almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso. Altra strada per diventare avvocati specialisti è la comprovata esperienza. L'art. 8 del regolamento prevede che i requisiti essenziali siano: aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni; aver esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione. Per dimostrarlo, l'avvocato deve produrre documentazione che attesti la trattazione nel quinquennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità almeno pari a 15 per anno. Infine, possono presentare domanda al Cnf per il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale, gli avvocati che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento, abbiano conseguito (o stiano conseguendo) un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica organizzato dal Cnf, dai Coa o dalle associazioni forensi.

Esame di avvocato. Il secondo decreto stabilisce invece le forme di pubblicità per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Secondo tale regolamento la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa gli esami di stato dovrà avvenire almeno 90 giorni prima della data d'esame e, nei successivi dieci giorni, il ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense ne daranno comunicazione sui propri siti internet. 


Gabriele Ventura (da Italia Oggi del 12.9.2015)

sabato 12 settembre 2015

PRESENTATO CONVEGNO 18 e 19 UNIONE AVVOCATI EUROPEI

Dall’addetta alle comunicazioni con l’esterno dell’U.A.E.,
dott.ssa Rita Patanè, riceviamo e pubblichiamo

“Libertà, sicurezza e giustizia 
nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo"

Ieri nella Saletta Refettorio di Palazzo Platamone a Catania, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Convegno “Libertà, sicurezza e giustizia nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo", organizzato dalla Delegazione Sicilia Orientale dell’Unione Avvocati Europei, che si terrà al Monastero dei Benedettini di Catania il 18 e 19 settembre 2015. A presentare in conferenza stampa le due giornate, che intendono andare nella direzione di una solidarietà efficiente per un sistema europeo comune di asilo maggiormente rispettoso dei diritti umani e delle esigenze degli Stati membri, sono stati: il Presidente della Delegazione U.A.E. Sicilia Orientale Avv. Claudio Fiume e gli Avv.ti Livia Gugliotta ed Enza Maniaci. Presente alla conferenza stampa, in veste di rappresentante del Comune di Catania, l’Assessore all’urbanistica e al decoro urbano, Salvo Di Salvo che, nel porgere i saluti del Sindaco Enzo Bianco, si è detto particolarmente soddisfatto della scelta di Catania quale città sede di un Convegno che assume un significato ancor più pregnante nel particolare momento storico che vive la Sicilia. Catania esprime bene quel crocevia di culture che è la Sicilia tutta ed in qualità di assessore al ramo ha auspicato che Catania possa, in questi due giorni, venire apprezzata anche per i suoi palazzi, i monumenti ed i suoi tanti itinerari culturali.

L’Unione degli Avvocati Europei è un’associazione senza scopo di lucro con sede in Lussemburgo, costituita nel 1986, che annovera oggi centinaia di membri fra gli avvocati dell’U.E. Tra gli obiettivi principali dell’associazione vi è quello di promuovere la pratica del Diritto Comunitario nonché del Diritto ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

L’Associazione organizza conferenze e seminari in tutti gli Stati membri dell’Unione che mirano all’approfondimento di argomenti sensibili e di questioni che interessano tutti i Paesi Membri. Nell’ambito di tale attività, la Delegazione Sicilia Orientale, presieduta dal caro amico Avv. Claudio Fiume, coadiuvato dal proprio Comitato Esecutivo composto dagli avvocati: Livia Gugliotta, Eleonora Nicotra, Enza Maniaci, David Cassaniti, Roberto Cosio e Giampiero D’Agata, con l’autorevole supervisione dell’Avv. Francesco Maria Samperi del Foro di Roma, Presidente d’onore U.A.E., ha pensato ad approfondire un tema, oggi, di grande attualità e particolare delicatezza. L’argomento ha attratto l’interesse di relatori di prestigio del panorama giuridico nazionale ed internazionale ed ha già ottenuto il consenso di tre Università Siciliane, dei Consigli dell’Ordine degli avvocati di Catania, Siracusa e Messina di numerosi altri Enti che hanno già concesso il loro patrocinio.

Il Convegno prevede l’ampia partecipazione di avvocati provenienti da tutti i paesi degli stati membri che, per l’occasione, avranno modo di visitare Catania e la sua incantevole Provincia. E’ prevista , infatti, la visita guidata del Monastero dei Benedettini, quella del  territorio Ionico – Etneo e la degustazione di prodotti tipici. Sarà la città di Catania ad accogliere la due giorni di studio e confronto, non a caso, l’apertura dei lavori del Convegno è affidata al Sindaco di Catania, Enzo Bianco. Il Presidente della Delegazione U.A.E. Sicilia Orientale, Claudio Fiume, è il principale organizzatore di un Convegno che non si limiterà alle due giornate in calendario ma che è destinato a produrre energie, idee e progetti.

“Ancora una volta – afferma il Presidente Claudio Fiume - la città di Catania si presta a diventare sede prestigiosa di un nostro Convegno. L’argomento prescelto, in stretta correlazione con quello del recente Congresso di Malaga, è certamente di grande attualità per tutti i paesi dell’Unione, impegnati a fronteggiare le problematiche connesse al dramma dell’immigrazione. La Sicilia, peraltro, per questioni geografiche, è da sempre interessata alla questione immigrazione, costituendo le sue coste, meta privilegiata degli sbarchi. Ci prefiggiamo, pertanto, grazie al Convegno e soprattutto con l’ausilio degli illustri relatori, non solo di sensibilizzare gli Stati membri a confluire verso una soluzione comune,ma, altresì, di dare il nostro contributo alla soluzione delle questioni oggetto di approfondimento.”

L’evento sarà altresì accreditato ai fini dell’attività formativa dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Catania e Messina con tredici crediti formativi.

I giornalisti e gli organi di informazione che vorranno seguire l’evento potranno richiedere gli accrediti stampa all’indirizzo mail: atir83@hotmail.it

La lista accrediti si chiuderà giorno 17 settembre alle 12.



Qui di seguito l’elenco dei Patrocini ottenuti dall’Associazione a riprova dell’importanza  del Convegno:

1)        Presidenza Regione Sicilia;
2)        Assemblea Regionale Siciliana;
3)        Marina Militare Italiana;
4)        Comune di Catania;
5)        Comune di Fiumefreddo di Sicilia
6)        Università degli Studi di Catania;
7)        Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di studi Europei e della integrazione internazionale;
8)        Università Kore di Enna;
9)        Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ;
10)      Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa;
11)      Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina;
12)      AIGA- Associazione Italiana Giovani Avvocati ;
13)      Camera di Commercio di Catania;
14)      G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara;
15)      Croce Rossa Italiana;
16)      Amnesty International.

A seguire l’elenco dei Relatori:

Dott. Antonio Caiola - Capo dell'Unità del Servizio giuridico del Parlamento  Europeo - dipartimento Giustizia e Libertà pubbliche
Cons. Dott. ssa Rosaria Castorina  - Giudice presso la 1ª Sez. Civile del Tribunale di Catania
Prof.ssa Agata Maria Ciavola - Ricercatrice confermata Diritto processuale penale - Università Kore - Enna
Prof.ssa Francesca De Vittor - Ricercatrice confermata Diritto internazionale Facoltà di giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Prof. Giuseppe Di Chiara - Preside della facoltà di Scienze economiche e giuridiche - Professore ordinario Diritto processuale penale - Università Kore - Enna
Prof. Roberto Di Maria - Professore associato Diritto costituzionale - Università Kore - Enna
Prof.ssa Alessia Di Pascale - Professore associato Diritto degli stranieri - Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Adriana Di Stefano - Professore associato Diritto Internazionale - Università degli Studi di Catania
Avv. Prof. Celestina Iannone - Capo dell'Unità B delle Direzione Ricerca e Documentazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea
Avv. Annamaria Introini - Avvocato del Foro di Palermo - Coordinatrice Commissione Diritti Umani dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA)
Prof. Avv. Antonello Miranda - Professore Ordinario presso il Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo
Dott.ssa Letizia Palumbo - Assegnista presso il Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo
Avv. Antonietta Petrosino -Responsabile Amnesty International gruppo 72 Catania e Vice Responsabile Amnesty Sicilia
Dott.ssa Rita Russo – Consigliere presso la Corte d’Appello di Catania – Sezione minori, persone e famiglia
Avv. Francesco Maria Samperi – Presidente d’Onore U.A.E.
Avv. Gabriella Urso - Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale - Università degli Studi di Catania
V. Prefetto Dott.ssa Giuseppina Valenti – Presidente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania
Prof.ssa Catherine Whitol de Wenden - Juriste et politiste francaise - Directrice de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

TAVOLA ROTONDA o PRESIDENTI DI SESSIONE
On.le Avv. Enzo Bianco - Sindaco del Comune di Catania
Dott. Andrea Bonomo – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania;
Dott. Antonio Caiola – Capo dell’Unità del Servizio giuridico del Parlamento Europeo – dipartimento Giustizia e Libertà pubbliche;
 Dott. Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo – Giudice Sezione G.I.P. – Tribunale ordinario di Catania;
Cons. Dott. Giovanni Di Pietro – Presidente di Sezione del Tribunale ordinario di Catania;
Pres. Avv. Franco Frattini – Presidente di Sezione del Consiglio di stato, Presidente della S.I.O.I. (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale);
Prof. Giacomo Mulè- Preside della Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società – Università Kore – Enna;
Dott.ssa Rita Russo – Consigliere Corte d’Appello di Catania – Sezione minori persone e famiglia;
Avv. Francesco Maria Samperi – Presidente d’Onore U.A.E.;
V. Prefetto Dott.ssa Giuseppina Valenti – Presidente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania ;
Prof.ssa Catherine Whitol de Wenden – Juriste e politiste – Directrice CNRS.

venerdì 11 settembre 2015

Avvocati: per esercitare almeno cinque affari l’anno

Ok del Consiglio di Stato al decreto ministeriale sull’effettivo
svolgimento della professione dopo il parere positivo del CNF

Non ci sono più ostacoli all’approvazione definitiva del regolamento ministeriale per l’accertamento dell’effettivo svolgimento della professione forense, che ha ricevuto nei giorni scorsi anche il via libera del Consiglio di Stato dopo il placet del Cnf di luglio.

Un sì condizionato, quello del Consiglio Nazionale Forense, che dagli 8 requisiti essenziali, indicati nella bozza iniziale (leggi "Niente più avvocati "a tempo perso". Ecco le future regole per l’esercizio della professione"), aveva chiesto l’eliminazione della cancellazione dell’albo per chi non era in regola con i pagamenti alla Cassa Forense o con i contributi al Consiglio dell’ordine, oltre alla possibilità di provare “con ogni mezzo” l’esercizio continuativo abituale ed effettivo della professione (considerando “presuntivi” e non assoluti i requisiti previsti dal regolamento) e tempi più ragionevoli a disposizione degli avvocati per l’eventuale “sanatoria” finalizzata ad evitare la cancellazione dall’albo.

Ora, come emerge dal documento che ha avuto via libera nell’adunanza del 27 agosto scorso, il giudice amministrativo indica chiaramente tra i requisiti: - la titolarità di una partita Iva attiva (individuale, di società o associazione professionale di cui il professionista faccia parte); - l’avere in uso locali e (almeno) un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche esercitata in forma associata.

Vengono conservati, altresì: la trattazione di almeno cinque affari l’anno (ricomprendendovi sia l’attività giudiziale che quella stragiudiziale); l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

La verifica dell’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” della professione forense, richiesto dall’art. 21 della legge n. 247/2012, si ricorda, non riguarderà i giovani avvocati: nello schema, infatti, è disposto che per i primi cinque anni dall’iscrizione all’albo non verranno effettuati i controlli.

Marina Crisafi (da studiocataldi.it dell’8.9.2015)

martedì 8 settembre 2015

Il Ministero risponde del decesso in carcere per overdose

Cass. III Sez. Civile, Sent. 27.3.2015, n. 12705

Sussiste il nesso di causalità tra l’evento morte di un detenuto per overdose e la condotta omissiva colposa dell’amministrazione penitenziaria, per non aver adottato le misure idonee a controllare l’ingresso degli stupefacenti nella struttura e non aver effettuato adeguati controlli sanitari al soggetto.

Ha così statuito la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Ministero di Giustizia, per la condanna a suo carico al risarcimento in favore dei congiunti di un detenuto, trovato in stato di coma all’interno della cella e deceduto in ospedale due giorni dopo.

Secondo il Ministero della Giustizia, non essendo stato provato in che modo il detenuto sia venuto in possesso delle sostanze stupefacenti, sarebbe insussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento morte. Inoltre, poiché nell’ordinamento penitenziario non esiste uno specifico obbligo di controllo sull’introduzione di sostanze stupefacenti in carcere, la Corte territoriale avrebbe affermato “una sorta di responsabilità oggettiva”: infatti, il generale obbligo di vigilanza posto in capo alla struttura circondariale sarebbe da solo insufficiente a riconoscere il concorso di colpa per condotta negligente. Pertanto, secondo l’amministrazione ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere la responsabilità esclusiva del detenuto che, non essendo incapace di intendere e di volere, non necessitava di un controllo stringente.

Sulla base di quanto dedotto e in virtù di un proprio precedente giurisprudenziale (Cassazione, 6 febbraio 2007, n. 8051), la Cassazione argomenta che l’assunzione di stupefacenti, pur determinando indubbiamente un’assunzione del rischio, non è da sola sufficiente a determinare l’evento, o meglio, a neutralizzare “la causalità risalente al soggetto che ha causato il rischio”.

La Cassazione ha pertanto confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del Ministero di Giustizia e l’evento morte del detenuto e per queste ragioni ha rigettato il ricorso.


Maria Anna Cappelleri (da Filodiritto.it del 7.9.2015)

lunedì 7 settembre 2015

Dal 24 conferenza nazionale di Cassa Forense a Rimini

La lettera d’invito del Presidente Luciano

Caro Collega,

i prossimi 24, 25 e 26 Settembre a Rimini si svolgerà la Conferenza Nazionale di Cassa Forense, che mi onoro di presiedere.

È un'occasione davvero importante perché l'evento è finalizzato ad illustrare le novità del Regolamento sull'Assistenza da noi varato e attualmente all'esame dei Ministeri vigilanti. Si tratta di misure che hanno un impatto diretto sulla vita professionale e familiare di ciascuno di noi, attesi i mutamenti socio-economici in atto e l'evoluzione delle libere professioni.

La Conferenza di Rimini sarà anche l'occasione per presentare il Rapporto sulla situazione dell'Avvocatura italiana che Cassa Forense sta elaborando in collaborazione con il Censis e per confrontarci con i rappresentanti del mondo politico e i principali investitori sui temi di maggiore attualità: giustizia, welfare, economia. L'avvocatura deve essere protagonista del cambiamento e noi di Cassa Forense vogliamo condividere questo percorso, certamente non facile, con il tuo diretto contributo di idee e di partecipazione.

Potrai trovare sul sito della Cassa Forense (www.cassaforense.it) tutte le informazioni necessarie per la tua partecipazione.

Ti aspetto.

In attesa di incontrarti e salutarti di persona a Rimini, ti invio cordiali saluti.


Nunzio Luciano
Presidente Cassa Forense

sabato 5 settembre 2015

Trasferimento figli, decide giudice dove il minore vive

Stop al “Forum shopping”. La competenza territoriale a decidere sull’affido e sul mantenimento deve restare radicata nel luogo dove il minore ha vissuto.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 giugno (prima sezione, giudice relatore Donatella Galterio) ha affrontato e deciso su un tema che da tempo accende gli animi: quello del trasferimento dei figli deciso da un genitore senza accordo con l’altro.

Vero è che il Tribunale competente a regolare i temi dell’esercizio della responsabilità genitoriale e della misura del mantenimento è il così detto “foro del minore”, ovvero quello del Tribunale in cui il minore ha la sua residenza. Ma il provvedimento capitolino invita a individuare il giudice seguendo i criteri stabiliti dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (ultima Sentenza n. 21750/12). Il posto, ai fini della competenza a decidere, deve essere quello in cui abitualmente vive il minore, ovvero il suo centro di vita e di interessi, al momento della domanda.

I giudici negano che siano rilevanti la semplice residenza anagrafica o gli eventuali spostamenti dei bambini fatti per ragioni contingenti e che hanno un carattere temporaneo.

La stessa normativa sovranazionale ha indicato, come unico criterio di collegamento per stabilire la competenza, il principio dell’abitualità. E’ questa la parola d’ordine da seguire, rifuggendo dalla tentazione di dare un peso a situazioni legate al momento e troppo marginali per rientrare nel concetto di centro di vita e di interessi da ricercare lì dove il bambino ha trascorso un periodo significativo di tempo.

Un principio tenuto nella massima considerazione anche nella legislazione europea. Il Regolamento Ce n. 22012 del 2003, proprio allo scopo di scongiurare il così detto forum shopping, ovvero la strada della modificazione unilaterale della residenza dei figli, così da poter arbitrariamente scegliere il giudice competente prevede - come sottolineato dalla sentenza in commento - una ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore per un periodo di tempo variabile da tre mesi ad un anno.

Nel caso di specie dunque, giudice competente a decidere non è il Tribunale di Cassino ma rimane quello di Roma, come luogo ove il minore risedeva sin dalla sua nascita. Una decisione sulla quale non ha influito l’iscrizione alla scuola del Comune della “nuova” residenza: risultato di una scelta fatta esclusivamente dalla madre.

Il minore, nato fuori dal matrimonio, è stato, così affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con amplissime condizioni di tempo per l’esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre che, poi, provvederà al versamento mensile del necessario contributo per la sua crescita.

Mentre la madre, che si è resa colpevole dell’unilaterale trasferimento del figlio in altra città, è stata condannata alla sanzione, specificamente prevista dall’articolo 709 ter del Codice di procedura civile.

La signora dovrà versare al padre 2 mila euro: somma determinata in via equitativa e commisurata alle sue condizioni economiche.


Giorgio Vaccaro (da Il Sole 24 Ore del 4.9.2015)

venerdì 4 settembre 2015

Gli avvocati non pagano la tassa: espulsi dall`albo

L`Ordine di Treviso ha sospeso 4 legali
che non avevano versato la tassa annuale
Un`altra grana che si va ad aggiungere
alle tante che già colpiscono la professione

La nobile professione dell`avvocato vive una crisi profonda e questo non è certo più un mistero. La desolante novità, però, è che molti colleghi vengono sospesi dai propri Ordini professionali perché non sono in regola con il versamento del contributo d`iscrizione annuale.

In particolare l`Ordine degli avvocati di Treviso nel mese di agosto ha assunto tali provvedimenti contro ben quattro avvocati e la reintegrazione all`esercizio della professione forense potrà avvenire soltanto con la regolarizzazione della posizione entro un determinato termine.

POCO PIÙ DI 200 EURO

Tale decisione, infatti, è stata assunta ai sensi dell`art. 29 Legge 247/2012 secondo il quale «coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi». Insomma tempi bui per l`Avvocatura, se non pochi avvocati hanno difficoltà a racimolare poco più di duecento euro da pagare all`Ordine di competenza.

Il problema è che molti svolgono la professione part time e senza l`organizzazione stabile di uno studio legale, ma utilizzando il telefono di casa. Il decadimento della professione va di pari passo con la crisi che coinvolge qualsiasi altra attività. Il sovrabbondante numero di avvocati svilisce, però, in modo significativo la professione forense. Da un lato, la categoria non ha mai brillato in auto tutela, rimanendo sempre arroccata su posizioni arcaiche, dall`altro lato i governi di qualsivoglia colore non hanno mai perso occasione di legiferare contro l`avvocatura, rea di chissà quale misterioso peccato originale.

Un colpo Bersani, uno assai feroce Monti con il dimezzamento delle tariffe e ora è in arrivo il servizietto finale di Renzi ovvero il Ddl concorrenza.



CAPITALI ESTERNI

Non nasconde tutta la sua preoccupazione il Presidente del Consiglio nazionale Forense, organo di rappresentanza degli avvocati, Andrea Mascherin: «Preferisco non commentare per ragioni di opportunità il mancato versamento dei contributi da parte dei Colleghi, ma la crisi della nostra professione è una questione seria. A breve arriverà in Aula il Ddl concorrenza che prevede l`ingresso negli studi legali di società di capitali estranei alla nostra professione siano esse banche, assicurazioni o mafia. Il capitale esterno con scopo di lucro potrà verificare con la sola ottica del profitto la convenienza dell`acquisizione del mandato da parte del professionista, ledendo in tal modo l`autonomia e l`indipendenza dell`avvocato. Non è esclusa la fallibilità dello studio legale. L`avvocatura però non è mercatista, non vuole assecondare l`assenza di tariffe e parametri.

Non riceviamo alcuna tutela dal Legislatore: vogliono assimilarci ad elettricisti ed idraulici. Però se sbaglia l`idraulico, si rompe un tubo, se sbaglia l`avvocato, manda in galera le persone!».

IL DDL CONCORRENZA

Insomma, il primo degli avvocati italiani mette le mani avanti: se oggi la categoria non sta bene, dopo il Ddl concorrenza starà ancora peggio. Se decine e decine di avvocati vengono sospesi per cronica carenza di fondi, l`ingresso del capitale comporterà il vero e proprio acquisto di molti avvocati a pochi spiccioli. Un`avvocatura al guinzaglio della finanza è privata della sualibertà, ma probabilmente si allinea all`andazzo generale. La finanza porta ricchezza in cambio di libertà. Meglio poveri, ma liberi.


Matteo Mion (da Libero del 4.9.2015)