martedì 1 settembre 2015

Recupero morosità, condominio anticipa spese legali

Il «sollecito» a chi non paga completamente e puntualmente le spese è una prassi frequente, che ormai si è fatta frequentissima. Ma, nonostante l’indulgenza che si può avere per il vicino, bisogna rendersi conto che ha un costo.
In questi casi infatti, comunemente, l’amministratore si rivolge a un avvocato di fiducia, che con la sua opera riesce ad ottenere il pagamento dei debiti dai condòmini inadempienti.

Nel migliore dei casi il condomino debitore, ricevuta la lettera dell’avvocato, deciderà di pagare subito il suo debito evitando ulteriori attività legali.

Nel caso in cui questi non pagasse in via stragiudiziale, tuttavia, l’avvocato sarà costretto ad agire in giudizio per ottenere la condanna del condomino al pagamento di quanto ancora dovuto.

Al termine del proprio mandato, comunque, l’avvocato consegnerà all’amministratore la fattura per le proprie prestazioni professionali stilata sulla base dell’attività svolta.



Chi paga la parcella

È lecito domandarsi se questa parcella debba essere pagata dal condominio nel complesso o solamente dai condomini morosi, tenendo indenni dal pagamento delle spese legali i comproprietari che avendo pagato puntualmente non hanno reso necessaria l’attività dell’avvocato.

Per quanto possa sembrare paradossale, l’amministratore dovrà, in prima battuta, pagare la parcella del legale con i fondi del conto corrente condominiale e quindi con denaro anche dei condòmini in regola con il pagamento delle spese. Anche questa, infatti, rientra nelle spese necessarie per il mantenimento della cosa comune, così come indicate nell’articolo 1123 del Codice civile. Si può dire, infatti, che tali spese siano impiegate dal palazzo al fine di assicurare il buon andamento della propria situazione finanziaria e quindi, nel lungo termine, mirino al benessere di tutti i condòmini. Inoltre è un preciso dovere dell’amministratore di condominio ottenere il pagamento dei contributi necessari al mantenimento dello stabile.

Comunque, una volta saldate le spese legali, l’amministratore dovrà poi inserirle come «addebito personale» nel consuntivo condominia, addebitandole ai morosi.



Le altre strade

Esistono però dei temperamenti a questo principio. Occorre in prima battuta specificare che, qualora il condòmino moroso si sia rifiutato di pagare prima del processo e l’avvocato abbia instaurato la causa, il giudice potrà provvedere nella stessa sentenza a condannare il debitore a pagare le spese legali direttamente al difensore del condominio. In questo modo l’amministratore non dovrà anticiparle.



Inoltre, ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il creditore del condominio deve in via preventiva escutere i condòmini morosi: «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini». In caso di mancato pagamento dell’avvocato del condominio, quindi, questi richiederà all’amministratore i nominativi dei condòmini non in regola con il pagamento delle spese. Anche se non sarà possibile escutere il singolo condòmino per l’intero debito, ma solo pro quota. Avendo ottenuto un titolo esecutivo valido, poi, l’avvocato potrà mettere in esecuzione la sentenza ottenendo il pagamento coattivo della propria parcella. Arrivando sino a ipotecare l’appartamento del condòmino e addirittura a venderlo all’incanto.


Edoardo Valentino (da Il Sole 24 Ore dell’1.9.2015)

Parcelle restituite a soggetti falliti

Avvocati scoperti: l'assicurazione non risarcisce
L'assicurazione non è tenuta a risarcire il professionista che ha dovuto restituire, in virtù di revocatoria fallimentare, la parcella riscossa da una società poi sottoposta alla procedura concorsuale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17346 del 31 agosto 2015, ha respinto il ricorso di un legale che aveva citato in causa la sua assicurazione per ottenere la restituzione del compenso da lui reso al curatore della società cliente.

In altre parole, per la prima sezione civile, bene hanno fatto i giudici della Corte d'appello di Bari a ritenere che «il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense o con quella connessi».

Quindi, per gli Ermellini l'interpretazione proposta dai giudici di merito è del tutto plausibile, posto che nella clausola contrattuale la società assicuratrice si obbligava a tenere indenne l'avvocato di ogni somma che questi fosse stato tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per i danni patrimoniali involontariamente cagionati per imprudenza o imperizia, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio dell'attività prevista dalla Tariffa forense.

Ma per la Cassazione il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico. Non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale e non può dar luogo a responsabilità professionale.

Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio che ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso. 


Debora Alberici (da Il Sole 24 Ore dell’1.9.2015)

venerdì 31 luglio 2015

OUA: basta uso arbitrario del cartaceo

DL GIUSTIZIA CIVILE, L’OUA ASPETTA UN INTERVENTO CHE METTA FINE ALL’USO ARBITRARIO DEL CARTACEO
MIRELLA CASIELLO, PRESIDENTE OUA, SOTTOLINEA: 
“NO A ONERI A CARICO DELL’AVVOCATURA. 
SÌ A RISORSE ADEGUATE PER MODERNIZZARE
I TRIBUNALI E PER AUMENTARE 
ULTERIORMENTE IL PERSONALE”


Sul Processo civile telematico non si torna indietro. Questa la posizione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura espressa più volte al Ministro Orlando in queste settimane, non ultimo nell’incontro dello scorso 14 luglio. Eppure un emendamento al decreto legge sul civile ha prodotto molte polemiche, anche perché oggettivamente si presta a diverse interpretazioni che ingenerano preoccupazione.

Mirella Casiello, presidente Oua, confida nei chiarimenti pervenuti da via Arenula, che manifestano, «l'intenzione del Ministro Orlando di abbandonare progressivamente, ma definitivamente, la copia cartacea, nonostante la resistenza di parte della magistratura restia al cambiamento».

«Su questo aspetto - conclude - l'OUA ribadisce a chiare lettere: no a ulteriori oneri a carico dell’avvocatura, che ha già dimostrato una fattiva collaborazione al successo del Pct. Piuttosto, per modernizzare i Tribunali si rafforzi l'azione tesa a investire risorse e a aumentare il personale, sulla scia anche dell'immissione delle 3250 unità in corso di realizzazione».


Comunicato Stampa OUA del 31.7.2015

mercoledì 29 luglio 2015

La fattura del carrozziere non costituisce prova del danno

Cass. Civ., ordinanza 20.7.2015, n. 15176

In caso di sinistro stradale non può ritenersi assolto l’onere probatorio, relativo al danno e all’effettiva riparazione dell’autovettura, mediante la mera produzione della fattura emessa dall’autocarrozzeria.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.07.2015, n. 15176, che nega, pertanto, la richiesta di pagamento della somma portata dalla fattura di riparazione dell’autovettura, rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

La vicenda giudiziaria.

La carrozzeria D.G., quale cessionaria del credito di M.C.C., rimasto coinvolto con la propria autovettura in un sinistro stradale, asseritamente causato da B.E., deduceva di aver effettuato le riparazioni sull’autovettura di M.C.C., come da fattura di riparazione dell’importo di Euro 3.360,00.

Conveniva, pertanto, nella sua qualità di creditrice-cessionaria, dinnanzi al Giudice di pace, la compagnia di assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata in fattura.

Nella contumacia della compagnia di assicurazioni, la domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Contro la sentenza d’appello, veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi disattesi dalla Suprema Corte che, a mente degli artt. 375, 376 e 380 bis cpc, ha deciso la causa con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, sulla scorta dell’evidente infondatezza del ricorso, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (raddoppio contributo unificato), ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (comma inserito dall’art. 1, co. 17, L. 24/12/2012, n. 228).

La ricorrente contestava la sentenza di rigetto resa in sede d’appello, nella quale era dato leggere che dalla documentazione prodotta, in particolare dalla fattura, non poteva ritenersi dimostrata l’entità dei danni che, in quanto tali, non erano suscettibili neppure di liquidazione equitativa, ed insisteva sulla circostanza che questi dovevano desumersi dalla fattura e dalla contestazione amichevole di sinistro, dalla quale emergeva la responsabilità del conducente il veicolo antagonista.

La Suprema Corte, tuttavia, è di contrario avviso considerato che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito”.

Ed invero, già in precedenza, la medesima Corte ha avuto modo di specificare che ben può la fattura commerciale assurgere a prova ma che, tuttavia, occorre che la stessa debba quanto meno essere “accettata” ovvero “quietanzata”, evenienza non riscontrabile nel caso di specie.

Tanto è vero che: “La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832).

Peraltro, viene affermato nell’ordinanza in commento, neppure la contestazione amichevole di sinistro è idonea ad assolvere il predetto onere probatorio.

Ed infatti: “L’ammissione di responsabilità contenuta nella contestazione amichevole di sinistro, del resto, non può costituire prova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni; né trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa” (Cass. civ., Sez. VI, 20.07.2015, n. 15176).

Per come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche a sezioni unite, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato (litisconsorte necessario), non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. III c.c., per cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, al più, può essere liberamente apprezzata dal giudice, ma non può assurgere a valore di prova (Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10311. Da Ultimo: Cass. civ., Sez. III, 13/02/2013, n. 3567).


Paolo Accoti (da studiocataldi.it)

venerdì 24 luglio 2015

Danno biologico di lieve entità, in vigore i nuovi importi

Sono in vigore i nuovi standard per la liquidazione del danno biologico da micropermanenti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 giugno scorso pubblicato nella GU n. 162/2015.
L’aggiornamento, avvenuto sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, modifica gli importi stabiliti dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

A seguito delle variazioni, pertanto, l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità è stato rideterminato in 793,53 centesimi, mentre è stato fissato ad euro 46,29 centesimi l’importo relativo all’inabilità assoluta, per ogni giorno di inabilità.

I nuovi importi, aggiornati per l’anno 2015, si applicano retroattivamente, già a decorrere dal mese di aprile.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 20.7.2015)

giovedì 23 luglio 2015

18 e 19 Settembre “Libertà, sicurezza e tutela diritti richiedenti asilo"



Il Presidente UAE Sicilia Orientale Avv. Claudio Fiume

Dall’addetta comunicazioni esterne dell’UAE – Sicilia Or.,
Dott.ssa Rita Patanè, riceviamo e pubblichiamo


L’Unione degli Avvocati Europei è un’ associazione senza scopo di lucro con sede in Lussemburgo, costituita nel 1986, che annovera oggi centinaia di membri fra gli avvocati dell’U.E.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione vi è quello di promuovere la pratica del Diritto Comunitario nonché del Diritto ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

L’Associazione organizza conferenze e seminari in tutti gli Stati membri dell’Unione che mirano all’approfondimento di argomenti sensibili e di questioni che interessano tutti i Paesi Membri.

Nell’ambito di tale attività, la Delegazione Sicilia Orientale, presieduta dall’amico Avv. Claudio Fiume (nella foto), coadiuvato dal proprio Comitato Esecutivo composto dagli avvocati: Livia Gugliotta, David Cassaniti e Giampiero D’Agata, con l’autorevole supervisione dell’Avv. Francesco Maria Samperi, Presidente d’onore U.A.E., organizza un convegno a Catania, nei giorni 18 e 19 settembre 2015, sul tema “Libertà, sicurezza e giustizia nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo".

L’argomento, di grande attualità e di particolare delicatezza, ha attratto l’interesse di relatori di prestigio del panorama giuridico nazionale ed internazionale ed ha già ottenuto il consenso di tre Università Siciliane, dei Consigli dell’Ordine degli avvocati di Catania e Siracusa e di numerosi altri Enti che hanno già manifestato la disponibilità alla concessione del patrocinio.

Il Convegno prevede l’ampia partecipazione di avvocati provenienti da tutti i paesi degli stati membri che, per l’occasione, avranno modo di visitare Catania e la sua incantevole Provincia. E’ prevista , infatti, la visita del  territorio Ionico – Etneo e la degustazione di prodotti tipici.

L’evento sarà accreditato ai fini dell’attività formativa.

Invieremo man mano dettagliata presentazione dei relatori che offriranno il proprio contributo al Convegno. Nei prossimi giorni verrà svelata anche la suggestiva sede che ospiterà l’evento.

Di seguito un primo l’elenco di relatori, da modificare ed integrare:

Dott. Antonio Caiola - Capo dell'Unità del Servizio giuridico del Parlamento  Europeo - dipartimento Giustizia e Libertà pubbliche

Cons. Dott. ssa Rosaria Castorina  - Giudice presso la 1ª Sez. Civile del Tribunale di Catania

Prof.ssa Agata Maria Ciavola - Ricercatrice confermata Diritto processuale penale - Università Kore - Enna

Avv. Vito Cosentino – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa

Prof.ssa Francesca De Vittor - Ricercatrice confermata Diritto internazionale Facoltà di giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. Giuseppe Di Chiara - Preside della facoltà di Scienze economiche e giuridiche - Professore ordinario Diritto processuale penale - Università Kore - Enna

Prof. Roberto Di Maria - Professore associato Diritto costituzionale - Università Kore - Enna

Prof.ssa Alessia Di Pascale - Professore associato Diritto degli stranieri - Università degli Studi di Milano

Prof.ssa Adriana Di Stefano - Professore associato Diritto Internazionale - Università degli Studi di Catania

Avv. Prof. Celestina Iannone - Capo dell'Unità B delle Direzione Ricerca e Documentazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Avv. Annamaria Introini - Avvocato del Foro di Palermo - Coordinatrice Commissione Diritti Umani dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA)

Prof. Avv. Antonello Miranda - Professore Ordinario presso il Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo

Dott.ssa Letizia Palumbo - Assegnista presso il Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo

Avv. Antonietta Petrosino -Responsabile Amnesty International gruppo 72 Catania e Vice Responsabile Amnesty Sicilia

Dott.ssa Rita Russo – Consigliere presso la Corte d’Appello di Catania – Sezione minori, persone e famiglia

Avv. Francesco Maria Samperi – Presidente d’Onore U.A.E.

Avv. Gabriella Urso - Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale - Università degli Studi di Catania

V. Prefetto Dott.ssa Giuseppina Valenti – Presidente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania

Prof.ssa Catherine Whitol de Wenden - Juriste et politiste francaise - Directrice de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

TAVOLA ROTONDA o PRESIDENTI DI SESSIONE

Prof. Avv. Giuseppe Tesauro - Presidente Emerito della Corte Costituzionale italiana (presiede)

Pres. Avv. Franco Frattini - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente della S.I.O.I. (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale)

Dott. Salvatore Scalia – Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

On.le Avv. Enzo Bianco - Sindaco del Comune di Catania

Prof.ssa Catherine Whitol de Wenden - Juriste e politiste - Directrice CNRS

Dott.ssa Rita Russo – Consigliere presso la Corte d’Appello di Catania – Sezione minori, persone e famiglia

Cons. Dott. Giovanni Di Pietro - Presidente di Sezione del Tribunale ordinario di Catania

Prof. Giacomo Mulè - Preside della Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società - Università Kore – Enna.

mercoledì 15 luglio 2015

Commercialista risponde insieme a cliente per dichiarazione infedele

Cass. Pen., Sent. 24967 del 16.6.2015

Irrilevante il fatto che per il professionista
non vi sia stato un vantaggio diretto


Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista risponde insieme al cliente della dichiarazione infedele.

Secondo la decisione della Corte è legittimo dunque il sequestro preventivo dei beni del professionista che ha agito con coscienza e volontà insieme al proprio cliente per mettere in atto comportamenti fraudolenti.

Nel caso preso in esame dalla Corte, un commercialista era stato chiamato a rispondere del reato quale istigatore, perché in qualità di "tenutario delle scritture contabili" del proprio cliente "ed incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi" aveva "prestato la propria opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali" ed aveva anche omesso "ogni adempimento utile per ripristinare la legalità, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere professionalmente il suo cliente".

Insomma secondo la Cassazione (sentenza n. 24967 del 16 giugno 2015) deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo dei beni del commercialista che non si è attivato in tempo per correggere la situazione di illegalità.

E al sequestro si può procedere anche quando dall'illecito deriva esclusivamente un risparmio di spesa di cui a beneficiare è il cliente del professionista.

Il motivo?

Secondo la Corte, il sequestro preventivo è attuabile sui beni di uno qualsiasi dei co-imputati, indipendentemente dal fatto che dal reato derivi o meno un vantaggio diretto.

In altri termini "il concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente ed il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito".

La misura cautelare dunque, "può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni sequestrati non può complessivamente eccedere il valore del prezzo o del profitto del reato, in quanto il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca".


 (Da studiocataldi.it del 10.7.2015)