mercoledì 17 giugno 2015

OSSERVATORIO PERMANENTE DELL'ORDINE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI

Dal Presidente dell'Ordine Avvocati di Catania
Avv. Maurizio Magnano di San Lio riceviamo e pubblichiamo

Con la presente si porta a conoscenza della istituzione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania di un osservatorio permanente degli uffici giudiziari.
Tale osservatorio si prefigge l’obiettivo di monitorare il corretto ed adeguato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Catania e degli uffici del Giudice di Pace del medesimo distretto, al fine poi di fornire il proprio contributo alla soluzione di eventuali criticità man mano rilevate.
Già da una prima sommaria disamina, che comprende le segnalazioni dei Ns iscritti finora pervenute presso i ns uffici, si rilevano diverse problematiche che interessano gli uffici di seguito indicati.
Detti uffici sono stati assegnati, per il relativo monitoraggio, ad uno o più Consiglieri delegati, coordinati dal Consigliere Avv. Ignazio Danzuso, ed individuati in base alle rispettive sfere di competenza professionale.
I citati Consiglieri potranno essere contattati a mezzo e-mail, sia per segnalare ulteriori problematiche, sia per fornire il proprio contributo alla soluzione delle stesse.
  Al citato osservatorio potrà accedersi attraverso l’apposito link, presente sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Catania.
Con l’auspicio che la presente iniziativa possa anche tradursi in una piattaforma virtuale di comunicazione e di lavoro comune tra i diversi operatori del diritto, ed agevolare il conseguimento dei risultati prefissati, si porgono cordiali saluti.

                                                                        Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio



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1)    CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

CONSIGLIERE DELEGATO
         AVV. VIVIANA SIDOTI, e-mail : rv.sidoti@ordineavvocaticatania.it

           AVV. ELENA CASSELLA, e-mail : e.cassella@ordineavvocaticatania.it

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2)    UFFICIO UNEP

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

AVV. DENISE CARUSO, e-mail: d.caruso@ordineavvocaticatania.it

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3)    UFFICIO ESECUZIONI 

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

AVV. DENISE CARUSO, e-mail : d.caruso@ordineavvocaticatania.it

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4)  PRIMA SEZIONE CIVILE 

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. VINCENZO REINA, e-mail : v.reina@ordineavvocaticatania.it

AVV. MARIACONCETTA LA DELFA, e-mail : mc.ladelfa@ordineavvocaticatania.it

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5) TERZA SEZIONE CIVILE ED AGRARIA   

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIACONCETTA LA DELFA, e-mail : mc.ladelfa@ordineavvocaticatania.it

AVV. GIUSEPPE CALVO, e-mail: g.calvo@ordineavvocaticatania.it

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6) QUINTA SEZIONE  CIVILE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. LAURA FICILI, e-mail : l.ficili@ordineavvocaticatania.it

AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

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7) SEZIONE FALLIMENTARE


CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARCO TORTORICI, e-mail :  m.tortorici@ordineavvocaticatania.it

AVV.  GIUSEPPE CALVO, e-mail : g.calvo@ordineavvocaticatania.it

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8) UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI ED  ESECUTORIETA'
UFFICIO RILASCIO COPIE
CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ROBERTO CARUSO, e-mail : r.caruso@ordineavvocaticatania.it

AVV. VIVIANA SIDOTI, e-mail : rv.sidoti@ordineavvocaticatania.it

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9) SESTA SEZIONE CIVILE -UFFICIO ESECUZIONI

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ORAZIO TORRISI, e-mail : o.torrisi@ordineavvocaticatania.it

AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

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10) CORTE DI APPELLO SEZIONE CIVILE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ALBERTO GIACONIA, e-mail : a.giaconia@ordineavvocaticatania.it

AVV. JESSICA GUALTIERI, e-mail : j.gualtieri@ordineavvocaticatania.it

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11) TRIBUNALE E CORTE DI APPELLO SEZIONE  LAVORO

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. SANTO LI VOLSI, e-mail : s.livolsi@ordineavvocaticatania.it

AVV. CARMELO MARZA’, e-mail : c.marza@ordineavvocaticatania.it

AVV. CESARE SANTUCCIO, e-mail : c.santuccio@ordineavvocaticatania.it

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12) CORTE DI APPELLO- SEZIONE FAMIGLIA

CONSIGLIERE DELEGATO
AVV. MARIACONCETTA LA DELFA, mail : mc.ladelfa@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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13) TAR

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. CESARE SANTUCCIO, e-mail : c.santuccio@ordineavvocaticatania.it

AVV. VINCENZO REINA, e-mail : v.reina@ordineavvocaticatania.it

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14) TRIBUNALE PER I MINORENNI, SEZIONE CIVILE

    CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ELENA CASSELLA, e-mail : e.cassella@ordineavvocaticatania.it

             AVV.VIVIANA SIDOTI, e-mail : rv.sidoti@ordineavvocaticatania.it

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15) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CIVILE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. GIUSEPPE CALVO, e-mail : g.calvo@ordineavvocaticatania.it

AVV.  ORAZIO TORRISI, e-mail : o.torrisi@ordineavvocaticatania.it

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16) TRIBUNALE PER I MINORENNI, SEZIONE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ANGELA CHIMENTO, e-mail : a.chimento@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO  LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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17) UFFICIO GRATUITO PATROCINIO PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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18) DIFENSORI D'UFFICIO 

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIA CHIARAMONTE, e-mail : m.chiaramonte@ordineavvocaticatania.it

AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

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19) CORTE DI APPELLO SEZIONE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIA CHIARAMONTE, e-mail : m.chiaramonte@ordineavvocaticatania.it

AVV. ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

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18) TRIBUNALE SEZIONE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV.  ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail: r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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19) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. MARIA CHIARAMONTE, e-mail : m.chiaramonte@ordineavvocaticatania.it

AVV. IGNAZIO DANZUSO, e-mail : i.danzuso@ordineavvocaticatania.it

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20) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PENALE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

AVV. RICCARDO LIOTTA, e-mail : r.liotta@ordineavvocaticatania.it

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21) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE -SEZIONI DISTACCATE

CONSIGLIERE DELEGATO:
AVV. ORAZIO CONSOLO, e-mail : o.consolo@ordineavvocaticatania.it

AVV. LUCIA SPAMPINATO, e-mail : l.spampinato@ordineavvocaticatania.it

martedì 16 giugno 2015

Attenti con le foto di Facebook: sono proprietà privata!

Quante volte abbiamo condiviso e fatto girare una foto postata su una pagina Facebook altrui? Tantissime. Ma ora è meglio stare attenti.
Secondo una recentissima sentenza del Tribunale di Roma (n. 12076/2015), infatti, ogni fotografia è e rimane di proprietà di chi l’ha pubblicata sino a prova contraria e quindi chi la usa senza autorizzazione o menzione dell’autore rischia grosso.

La pubblicazione su una pagina Facebook, infatti, anche se in modalità pubblica, “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici” e l’indebito utilizzo di contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale può far scattare il risarcimento del danno patrimoniale e non.

Proprio sulla base di questo principio, il tribunale capitolino ha accolto il ricorso dei genitori di un minore che chiedevano il risarcimento danni per le foto “rubate” al figlio e pubblicate sui media. Il ragazzo aveva realizzato un mini-reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nelle discoteche della capitale e aveva pubblicato gli scatti sulla propria pagina Facebook.

A sua insaputa, le immagini, venivano prelevate e usate a corredo di un’intervista sul tema apparsa su un quotidiano nazionale senza indicare però né la fonte né tantomeno l’autore delle stesse. In seguito, le foto venivano utilizzate anche da alcuni programmi tv di rilievo nazionale.

Dopo aver disquisito sulla natura delle immagini, il collegio romano, pur ammettendo che non si trattava di c.d. “opere fotografiche” dove prevale, appunto, la personale impronta dell’autore, ha ritenuto, comunque, che non si trattasse di foto “semplici”, che si esauriscono cioè “in una semplice riproduzione documentale di un determinato evento”, per cui erano meritevoli di una tutela più ampia.

Non può esservi dubbio, ha affermato la sezione specializzata in diritto d’autore, che le foto siano coperte da copyright, perché, anche se la pubblicazione delle stesse nella pagina personale di un social network non rappresenta di per sé una “prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del contenuto”, tale elemento, tuttavia, in mancanza di prova contraria (come ad es. l’indicazione del nome di un terzo autore, la notorietà dell’immagine appartenente ad altro utente o ad altra pagina web, ecc.), “può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale sono pubblicate”.

Quanto alla libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti su Facebook con l’impostazione “pubblica” ha specificato il tribunale, la stessa riguarda “esclusivamente le informazioni” e non anche i “contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuali degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.

In altre parole, se qualcuno condivide con tutti i propri scatti sul social, non significa che abbia ceduto i diritti sugli stessi che rimangono di sua proprietà.

Per cui, non essendo stato provato il contrario, il collegio romano ha riconosciuto al minore il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello morale connesso alla mancata indicazione della paternità delle foto, condannando in solido giornalista e direttore pro tempore del quotidiano, nonché il soggetto intervistato che aveva girato le foto al giornale.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 14.6.2015)

sabato 13 giugno 2015

venerdì 12 giugno 2015

In G.U. il decreto su dimensioni ricorsi e atti difensivi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato contenente la disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti (vedi: www.gazzettaufficiale.it/...15A04272/sg).
Queste disposizioni si applicheranno alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.

A seguito del monitoraggio del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, saranno possibili eventuali modifiche od integrazioni in quanto la disciplina in questione troverà applicazione in via sperimentale.

Il decreto si incentra su due punti: la fissazione di un limite al numero di pagine degli atti e l'indicazione di standard che devono essere rispettati nella redazione degli atti stessi.

Sotto il primo profilo, il decreto fissa in trenta il numero massimo di pagine consentito per l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, la revocazione e l'opposizione di terzo proposti contro la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione, le memorie e ogni altro atto difensivo per cui non sia disposto diversamente.

Dieci pagine è il limite previsto per la domanda autonoma di misure cautelari, nonché per le memorie di replica, per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria.

Da questi limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

Se la controversia presenta questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse oppure riguarda interessi sostanziali di particolare rilievo, il numero di pagine potrà arrivare fino a cinquanta pagine per gli atti sottoposti al limite di trenta e a quindici per i restanti.

Per quanto invece riguarda il secondo punto, il decreto dispone la redazione degli atti su fogli A4, con l'utilizzo di caratteri di tipo corrente e "di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagine, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5".

Il testo del provvedimento è visibile qui: vedi: www.gazzettaufficiale.it/...15A04272/sg


Giovanna Molteni (da studiocataldi.it del 9.6.2015)

martedì 9 giugno 2015

L’avvocato può scambiare “due chiacchiere” col testimone?

Non qualsiasi rapporto dell’avvocato con i testi
sconfina nell'illecito disciplinare.
Vediamo entro quali limiti è possibile il contatto

Fra le diverse problematiche “deontologiche” che l’avvocato deve affrontare nell’esercizio della sua attività una delle più delicate è il rapporto dello stesso con i testimoni (ovvero, con le persone informate sui fatti, nel processo penale). E ciò per ovvi motivi che possono ricollegarsi ai rapporti con il cliente, alle dichiarazioni rese e di conseguenza all’esito (positivo o negativo) della causa), ma anche ai rapporti con la controparte e il giudice.

È quindi naturale che il codice deontologico forense abbia fissato una regola ad hoc sui rapporti dell’avvocato con i testimoni che è quella di cui all’attuale art. 55. Secondo la prima parte della disposizione, “l’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”.

Com’è evidente non si tratta di un divieto assoluto, ma di una sorta di “disciplina” del contatto.

In sostanza, nulla sembra vietare all’avvocato di scambiare “due chiacchiere” con i potenziali testimoni o di andare a prendere un caffè al bar, purché i contatti non siano tesi ad ottenere un “vantaggio” processuale, ovvero ad esercitare appunto le forzature o le suggestioni finalizzate ad ottenere dichiarazioni favorevoli al proprio cliente e come tali sanzionate dal codice deontologico, con la sospensione dall’esercizio della professione da due a sei mesi.

Affinchè la condotta sia deontologicamente rilevante, secondo una recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense (n. 112/2012) è necessario che l’avvocato, intrattenendosi con i testimoni, faccia “uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte”.

E il precetto deontologico di cui all’art. 55 si applica inoltre in ogni rapporto con i testimoni (e segnatamente per quelli di controparte) “indipendentemente dalla circostanza che gli stessi debbano rendere la testimonianza o l’abbiano già resa” (Cnf, sentenza n. 200/2012).

Altra regola imposta dal comma 7 dell’art. 55 agli avvocati (e ai soggetti eventualmente delegati) è quella di non corrispondere alcun compenso o indennità sotto qualsiasi forma ai testimoni (anche se la disposizione recita testualmente “alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni”). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di rimborsare le spese debitamente documentate. La violazione di tale ultimo dovere comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 7.6.2015)

Più breve la sospensione feriale dei termini processuali

Quali sono i termini a cui si applica la sospensione,
quali le finalità e quali i casi di esclusione

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.

In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, recante convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha ne ha modificato la durata e così a partire dal 2015 la sospensione sarà più breve.

Vediamo le specificità dell'istituto.

Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di correre per tutto il tempo della sospensione e riprende soltanto alla fine della stessa; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla sospensione mentre, ex art. 1 L. 742/1969, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il periodo di sospensione: finalità

Com'è sopra accennato con l'entrata in vigore della L. 162/2014, la sospensione dei termini nel periodo feriale è stata ridotta a trenta giorni. Mentre l'originario termine di quarantacinque giorni rispondeva ad una ratio garantista nei confronti delle parti in applicazione del più generale diritto di difesa, con la recente modifica il legislatore ha inteso smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-bis della L. 97/1979.

In realtà come ha fatto notare l'Avv. Paolo Storani in un articolo del 19 settembre scorso, "quella che viene indebitamente chiamata dal mondo politico 'la chiusura delle aule giudiziarie' (sappiamo bene che i tribunali non chiudono mai e che sono solo sono sospesi i termini processuali) ... secondo quanto emerge dai lavori preparatori [alla legge n.742/1969)], era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo riposo nel periodo feriale. La sospensione dei termini processuali non è quindi necessariamente connessa con le ferie dei magistrati (interessante e significativo in proposito il preambolo alla proposta di legge che fu presentata nel 1969)".

Casi di esclusione

Per espressa previsione legislativa la sospensione feriale non si applica:

- in materia penale (artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.): ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo difensore; alle indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata; alle cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza; ai procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza; in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili.

- in materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.): alle cause di alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione; ai procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; alle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie; nonché alle controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

- in materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.


Laura Bazzan (da studiocataldi.it del 5.6.2015)

giovedì 4 giugno 2015

L’OUA in commissione giustizia per ddl processo civile

MIRELLA CASIELLO, OUA: "NECESSARIE DIVERSE MODIFICHE, A COMINCIARE DAL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA. DIVERSE CRITICITÀ PER ESEMPIO SUL PCT. SENZA PERSONALE E RISORSE, PERÒ, SIAMO DESTINATI AL FALLIMENTO. QUESTA SAREBBE LA DICIOTTESIMA RIFORMA PROCEDURALE IN 9 ANNI"


Una delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura – O.U.A. – composta dal Tesoriere, Paolo Ponzio, e dal Coordinatore Processo Civile, Michele Draghetti è stata ascoltata sul ddl delega sul processo civile, in Commissione Giustizia della Camera. Consegnato un documento tecnico.

Le premesse avanzate dalla rappresentanza politica dell’Avvocatura sono chiare: è necessario modificare diversi aspetti della delega, fondamentale che gli avvocati siano, poi, coinvolti nella definizione dei decreti attuativi.

Secondo il presidente dell’Oua, Mirella Casiello, «va apprezzata l’ispirazione di fondo della proposta di legge delega di invertire la tendenza, consolidata negli ultimi venti anni, di predisporre riforme prevalentemente finalizzate a scoraggiare il ricorso alla Giurisdizione con provvedimenti che hanno compresso progressivamente il diritto di difesa e hanno comportato aumenti sempre più onerosi dei costi di accesso alla Giurisdizione. Ma è anche bene ricordare che in meno di dieci anni sono già 17 le riforme procedurali e siamo sempre al punto di partenza. Questo sarebbe il diciottesimo tentativo».

«Va ribadito, infatti - prosegue - che qualsiasi intervento di natura processuale che non sia accompagnato da investimenti sul personale giudiziario e amministrativo, sulla loro formazione, sulle strutture e sulle infrastrutture tecniche del processo telematico, non potrà mai assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e dei diritti, che è, e deve rimanere, il fine principale di ogni intervento».

In merito ai contenuti del ddl delega, l’OUA nel documento consegnato alla Commissione si segnalano diversi aspetti. Ne citiamo solo alcuni, tra questi si sottolinea la "condivisa finalità di pervenire ad un modello processuale, tendenzialmente unico, ma flessibile rispetto alle peculiarità di ciascuna controversia, rende necessario che sia valorizzato l’istituto del 'calendario del processo' (oggi disciplinato dall’articolo 81bis Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile) di modo che, nel rispetto del principio del contraddittorio, Giudice ed Avvocati assumano e condividano la responsabilità dei tempi del processo; in questa prospettiva, eventuali violazioni, non giustificate, devono costituire elemento di valutazione non solo disciplinare, ma anche ai fini della valutazione della professionalità e dell’assunzione di incarichi direttivi e semi-direttivi dei Magistrati.

Si ricorda come l’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico, "imponga l’adozione di un unico modello processuale valido per ogni grado di giudizio, il che rende necessaria la valorizzazione dell’istituto del 'calendario del processo' di modo che Giudice e Avvocati si assumano e condividano la responsabilità dei tempi del processo; in questa prospettiva, eventuali violazioni non giustificate devono costituire elemento di valutazione non solo disciplinare, ma anche professionale nell’ottica di assunzione di incarichi direttivi e semi-direttivi dei Magistrati".

Non convince invece "la generalizzazione della provvisoria esecutorietà delle sentenze diverse da quelle di condanna, giacché mentre non ha alcun effetto benefico sul tempo del processo, rischia di innescare 'focolai' di ulteriore contenzioso per l’ipotesi di riforma della sentenza nei successivi giudizi di impugnazione".

Infine, la riforma delle competenze in tema di “famiglia” per l’Oua deve necessariamente "mirare al superamento dello status quo con l’istituzione, senza ulteriori ripensamenti, di “sezioni specializzate”, anche per la materia penale, in tutti i tribunali ordinari", superando il modello vigente.


(Da newsletter OUA del 4.6.2015)