martedì 27 gennaio 2015

Addebito separazione per marito autoritario e intollerante

Cass. Civ. sent. 19.1.2015 n. 753

Anche i comportamenti intolleranti e prevaricatori in un rapporto di coppia, tali da limitare la libertà d’opinione dell’altro e comunque il rispetto reciproco tra i due coniugi hanno rilievo ai fini dell’addebito della separazione.

Con questo principio, la prima sezione civile della Cassazione con sentenza n. 753 del 19 gennaio 2015, ha messo la parola fine alla vicenda di due coniugi, confermando l’addebito della separazione, attribuito dalla Corte d’Appello di Trento, al marito, per aver limitato, con carattere autoritario e intollerante, “la libertà di decisione della moglie” e qualsiasi contestazione, “al punto che, ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d'ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i due coniugi si erano sottoposti, non aveva voluto mutare”.

Condividendo quanto affermato dalla corte territoriale, la S.C. ha considerato prive di rilievo le doglianze dell’uomo che lamentava la mancanza di rilevanza causale delle condotte contestate rispetto all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, avvenute in epoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale e alla stessa decisione della donna di separarsi, nonché la mancanza di valutazione della sua condotta quale “marito e padre presente e attento alle esigenze della famiglia e dei figli”.

Si tratta, invero, di doglianze che, per i giudici del palazzaccio, non colgono nel segno. La corte di merito, infatti,  ha valutato tutti gli episodi contestati, non quale fonte dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ma quali “indici del comportamento prevaricatore del ricorrente”, considerando inoltre l’atteggiamento positivo nei confronti dei figli generico ed estraneo al thema decidendum giacchè non avente rilievo rispetto alle ragioni della crisi del rapporto con la moglie.

Dalle risultanze di causa, infatti, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, non sono state registrate soltanto delle mere diversità caratteriali tra i coniugi, ma un comportamento prevaricatore dell’uomo, “assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.”.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 26.1.2015)

L’Ordine può richiedere risarcimento per l’avvocato minacciato

Cass. Sez. I Pen., Sent. 12.1.2015, n. 864

In questa recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Ordine degli Avvocati può richiedere e ottenere il risarcimento del danno se un professionista riceve intimidazioni e minacce per l’esercizio della sua attività, in quanto questa è strettamente connessa al diritto di difesa, che gode di tutela costituzionale all’articolo 24.
Nel caso di specie, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava due soggetti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio di un terzo, in seguito ad un accordo stipulato con il reale mandante dell’omicidio di porto e detenzione dell’arma comune da sparo utilizzata per commettere l’omicidio; uno di questi, infine, dell’incendio dello studio professionale di un avvocato.
L’incendio, in particolare, aveva riguardato lo studio professionale dell’avvocato, ritenuto responsabile di aver creato problemi al mandante dell’omicidio compiuto dai due imputati, per alcuni abusi edilizi da questi realizzati sul terrazzo della sua abitazione: il legale in un procedimento penale aveva difeso un ufficiale di polizia giudiziaria, denunciato dal mandante dell’omicidio, per violenza privata commessa nel contesto dell’accertamento dei reati edilizi.
In relazione al rigetto della domanda risarcitoria presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il giudice osservava che la legittimazione dell’ordine professionale sussisteva solo quando fosse derivato un danno patrimoniale, proprio di detto Ordine, e non quando si trattasse di difendere gli interessi morali della categoria. I danni patrimoniali subiti dal singolo professionista, in conseguenza di incarichi professionali ricevuti, non si riverberavano sull’ordine professionale cui lo stesso era iscritto.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da più parti e, in particolare, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il difensore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, evidenziando che l’avvocato era stato vittima dell’azione incendiaria a scopo intimidatorio, per impedirgli l’esercizio del diritto di difesa. L’Ordine, in quanto organismo giuridico pubblico rappresentante dell’insieme degli avvocati di uno stesso Foro, era titolare, unitamente al singolo, del diritto di difesa e la lesione o messa in pericolo di tale diritto legittimava l’azione risarcitoria.
Con l’impugnata sentenza la Corte di assise di appello di Napoli rigettava tutti i gravami ad eccezione di quello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in accoglimento del quale condannava l’autore del reato al risarcimento dei danni in favore del predetto Ordine, da liquidarsi in separato giudizio. Riteneva in proposito che il Consiglio era legittimato all’azione civile in quanto danneggiato dal reato. Il diritto all’esercizio della funzione difensiva andava riconosciuto anche all’Ordine di appartenenza in considerazione della natura pubblica dell’ente al quale il professionista era iscritto. Il comportamento illecito realizzato dall’imputato era stato diretto a limitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto ed aveva pertanto leso anche l’Ordine di appartenenza del soggetto passivo del reato.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Napoli e l’imputato.
Il Procuratore generale deduceva che nel processo si era costituito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, da ritenersi non legittimato in quanto la legittimazione all’esercizio dell’azione civile competeva all’Ordine professionale. Inoltre, in assenza di danno patrimoniale gli Ordini professionali non erano abilitati a costituirsi parte civile per la tutela di interessi morali della categoria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto non censurabile la legittimazione dell’Ordine de quo a costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale dallo stesso subito. La giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che danno ingiusto è quello che deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata dall’ordinamento, e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo, ha affermato che “è indubbio che anche il danneggiato del reato, a norma del combinato disposto dell’articolo 185 del Codice Penale, e articolo 74 del Codice di Procedura Penale, sia legittimato a proporre la azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno da lui riportato, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa del reato, che restano autonome”.
Ha anche statuito che: “in una prospettiva notevolmente ampliativa dell’area del danno risarcibile, negli ultimi tempi si è affermata la tesi secondo cui l’articolo 2043 del Codice Civile, racchiude in sé una clausola generale di responsabilità e che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè l’ordinamento, a prescindere della qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, ha attribuito rilevanza. Ad avviso del Collegio, la legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie deriva in via immediata dall’articolo 24 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, cui si correla direttamente la libertà nell’esercizio del mandato difensivo del difensore: per l’ovvia ragione che un difensore minacciato o intimidito non può garantire la pienezza della difesa dell’assistito. La Legge n. 242 del 2012, sancisce il principio che “l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta .... b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti”. La libertà dei singoli avvocati è assicurata dagli Ordini di appartenenza e la lesione al diritto del singolo lede anche quello dell’organismo associativo”.

(Da filodiritto.com del 23.1.2015)

lunedì 26 gennaio 2015

ELEZIONI ORDINE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO

ELEZIONI CONSIGLIO ORDINE FORENSE
QUADRIENNIO 2015-2018


L’assemblea degli iscritti negli albi professionali è convocata nei giorni 26 e 27 febbraio 2015 dalle ore 8 alle ore 17 ed il giorno 28 febbraio 2015 dalle ore 8 alle ore 13 presso la Biblioteca “Avv. Nino Magnano di San Lio” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania per procedere alla elezione dei 25 componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2015 – 2018. Il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unità.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con D.M. 170/2014:

1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all’interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Per partecipare alle votazioni è necessario esibire un documento di riconoscimento.


Catania, 20/01/2015

Il Consigliere Segretario                                                      Il Presidente
    Avv. Diego Geraci                                         Avv. Maurizio Magnano di San Lio

domenica 25 gennaio 2015

Le mani in tasca ai malati

Corte dei Conti, sent. n. 33/2015

I giudici contabili l’hanno definita “la corsa alla corrispondenza riparatrice”, i comuni cittadini la chiamano più semplicemente “scaricabarile”. E’ l’arte – se così possiamo dire – di addossare ad altri uffici la colpa dell’inerzia del proprio, mettendo nero su bianco il “parere contrario” ma lasciando però che le cose continuino nel solito modo, il che nella maggior parte dei casi rappresenta una danno per le casse pubbliche – cioè per le tasche dei cittadini – quando non arrivi direttamente a intaccare il loro portafogli.

E’ un vizio tutto italiano, al pari di quello di fare i furbi e magari avere un doppio lavoro; ma intendiamoci, non di quelli che si fanno per sbarcare il lunario, ma che invece alcuni medici utilizzano per lucrare sia sui pazienti che sullo Stato, mandando così definitivamente in tilt le casse pubbliche e rovinando, peraltro, anche l’immagine stessa del settore che invece è pieno di dottori volenterosi e irreprensibili. Ma non tutti sono così.

L’ultima condanna della Corte dei Conti (sentenza 33/2015) in questo senso risale ad appena qualche giorno fa, depositata il 15 gennaio scorso. Nel mirino una Asl del Lazio – quella di Frosinone – ma i magistrati hanno chiarito che è un vizio non esclusivo, purtroppo, di questa regione. In sostanza, per dieci anni – nonostante tutte le direttive nazionali e regionali imponessero un contenimento della spesa sanitaria – il blocco delle ore all’interno delle strutture non ha portato a una riorganizzazione del settore ma ad un continuo utilizzo degli straordinari, ovviamente super pagati , per mantenere gli standard di servizio all’utente. Si dirà: era necessario per garantire i malati. La risposta la dà direttamente la Corte dei Conti: “Si è assistito ad una completa inerzia operativa e ad una contrapposta cospicua e infruttuosa corrispondenza tra la Ausl di Frosinone e la Regione Lazio (oltre a quella tra i vertici interni dell’Azienda) alla quale si vorrebbe attribuire valenza di esimente dalle responsabilità alla luce dei vincoli che il Piano di rientro del disavanzo imponeva”.

Si è così protratto negli anni, in presenza di un’obiettiva carenza di personale prevalentemente medico, l’automatico ricorso all’acquisto di prestazioni aggiuntive che avrebbe dovuto essere straordinario e temporaneo e che invece era diventato uno strumento normale per superare ogni esigenza di soddisfazione della domanda sanitaria. Per dirla in parole povere, sarebbe stato più conveniente fare assunzioni a tempo indeterminato che pagare quegli straordinari. E’ uno di quei casi in cui la necessità di diminuire la spesa (peraltro figlia anch’essa degli sprechi degli anni precedenti) viene usata come scusa per “proteggere” una certa casta, facendosi favori reciproci. Per i giudici infatti “i dirigenti, funzionari e amministratori pubblici della Asl le hanno (le prestazioni straordinarie, ndr) tacitamente autorizzate nonché i funzionari della Regione Lazio hanno avallato tutto anche mediante il silenzio-assenso”.

Nella sanità malata capita però anche altro. Come il caso del direttore del Dipartimento medicina procreazione ed età evolutiva dell’Università di Pisa, che pur avendo un incarico di prestigio nella sanità pubblica visitava i pazienti privatamente, in assenza di autorizzazione a volte presso Centri di Cura d’eccellenza a Cagliari piuttosto che Roma, o anche presso studi medici di colleghi compiacenti, incassando direttamente i relativi proventi in violazione dell’art. 8 del regolamento emanato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana per la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria. Tanto per non farsi mancare nulla, pur avendo riportato sul cartellino presenze il giustificativo “congresso”, svolgeva anche attività professionale privata o comunque non si trovava impegnato in attività di congressi o convegni.

Sia nel primo episodio che nel secondo la Corte dei Conti ha scovato l’arcano e ha condannato i medici coinvolti al risarcimento di circa 150 mila euro per caso. Ma è solo la punta dell’iceberg. Quanti furbi proseguono non visti a lucrare sulle spalle dei pazienti? Quanti contravvengono alle regole? Chi li controlla? Va modificata la cultura, iniziando a inculcare l’onestà dalle scuole (dovrebbe essere lapalissiano, ma così non è), per non dover ancora per troppi anni rincorrere gli sprechi con le sirene delle forze dell’ordine accese. In queste storie simbolo di un’Italia che deve assolutamente cambiare passo restano mille domande irrisolte. Una sola certezza: a pagare, in tutti i sensi, sono sempre e solo i cittadini.


Angelo Perfetti (da interris.it del 25.1.2015)

venerdì 23 gennaio 2015

200 € per due figli sono pochi: scatta il penale

Cass. pen. 1788/2015

Il genitore che versa un mantenimento per i figli esiguo (200 euro per due figli nel caso di specie) commette reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Non rileva che l’onerato affermi di avere delle difficoltà economiche (peraltro senza provarle in concreto), avendo comunque l'obbligo giuridico di attivarsi per trovare un lavoro, nel caso sia disoccupato. La condotta può essere scriminata solo se sussiste un vero e proprio «stato di necessità».

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 1788, depositata il 15/1/2015, respingendo il ricorso di un padre contro la condanna a sei mesi di carcere e a pagare 600 euro di multa dalla Corte d'appello di Catania perché colpevole del reato previsto dall'articolo 570 c.p.

Secondo l’uomo, il reato non sussisteva poiché l’ex moglie non si trovava in stato di bisogno e le sue condizioni economiche non erano cambiate nel corso della separazione. Inoltre, il padre, nei momenti di minore difficoltà, aveva versato più di quanto statuito dal giudice della separazione, il che dimostrava di fatto la «natura non dolosa dell'inadempimento quando si era verificato».

La Cassazione ritiene tuttavia che il padre, nel periodo di riferimento, «si è limitato a versare solo 200 euro al mese per il mantenimento dei due figli minori, somma chiaramente insufficiente, sia per quanto dimostrato essere stato speso dalla moglie, per fronteggiare spese documentate nel medesimo periodo, sia per quanto indirettamente si desume dalla quantificazione dell'assegno nella misura di 350 euro, ad opera del giudice, in epoca successiva». Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto si deve evidenziare che, «la presenza di due figli minori, il cui stato di bisogno si presume, rende inidoneo a escludere il reato l'accertamento della presenza di difficoltà economiche in capo all'obbligato, che ha l'obbligo giuridico di attivarsi, anche ove sia privo di occupazione, potendo la sua condotta inadempiente essere scriminata solo dallo stato di necessità».


Valeria Mazzotta (da personaedanno.it del 16.1.2015)

giovedì 22 gennaio 2015

Ex moglie va mantenuta anche se si è laureata e lavora

Cass. Civ., ord. 17.11.2014, n. 24420

Cari ex mariti, poche storie: anche se la vostra ex moglie si è laureata ed ha trovato lavoro dovrete versarle il mantenimento. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24420/14 depositata il 17 novembre 2014) in cui i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che se c'è una sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi l'assegno divorzile va riconosciuto sia pur in misura ridotta.

L'ex marito aveva proposto appello contro una sentenza del tribunale che aveva posto a suo carico un assegno di mantenimento di 150 euro da versare in favore della moglie.

L'uomo aveva contestato il fatto che la sua ex compagna si era laureata in scienze naturali ed era stata assunta presso un Bio Parco dove percepiva una retribuzione di circa 1.300 euro mensili, a cui andavano a sommarsi anche gli assegni familiari.

La donna inoltre aveva anche la possibilità di utilizzare un appartamento che gli era stato messo a disposizione dai genitori mentre lui, pur godendo di un reddito mensile di € 1800, ne avrebbe dovuti spendere 450 per il canone di locazione e avrebbe anche dovuto versare il mantenimento per il figlio.

La corte d'appello, rilevata la differenza di redditi tra gli ex coniugi ha ritenuto però giustificato il riconoscimento di un assegno divorzile sia pur di modesta entità.

Nel ricorso per Cassazione l'ex marito aveva sostenuto che la disparità di reddito in realtà non vi era, dato che il suo doveva essere valutato al netto del canone di locazione e delle somme che comunque doveva versare per il mantenimento del figlio.

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tutto ciò che riguarda le contestazioni di merito mentre ha ritenuto infondati i motivi del ricorso laddove si censura la corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) dato che, una volta accertata la disparità reddituale, anche se modesta, è possibile liquidare un assegno divorzile e non appare fondata la deduzione secondo cui dovrebbe detrarsi solo dal solo reddito del marito il contributo al mantenimento del figlio che anche la moglie sostiene.


(Da studiocataldi.it)

"Nuovo regime dei minimi, è ora di passare ai fatti!"

di Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sollecita un intervento correttivo urgente alla legge di Stabilità, al fine di apportare le modifiche necessarie per rendere più equo e meno discriminatorio il “nuovo regime dei minimi”.
Nonostante l’Ungdcec avesse fornito nei mesi scorsi delle precise indicazioni al fine di migliorare il regime di favore previsto dal D.L. n. 98/2011 (il “vecchio regime dei minimi”), è costretta ad intervenire nuovamente considerato che il Governo non solo non ha ascoltato i suggerimenti proposti ma è riuscito nella diabolica impresa di danneggiare ulteriormente migliaia di giovani professionisti, tartassati e beffati dalle novità introdotte.

L’Ungdcec chiede al Presidente del Consiglio Renzi un immediato intervento volto quantomeno a ripristinare l’imposta sostitutiva al 5%, ad uniformare, per ogni settore di attività contraddistinto in base ai codici Ateco, il limite di ricavi o compensi percepibili ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime (portandolo comunque ad un valore non inferiore a Euro 30.000), ridurre le percentuali di redditività, rendendole standard per ogni settore di attività.   

L’Ungdcec chiede, inoltre, che si ripristini anche per il 2015 l’aliquota per gli iscritti alla gestione separata Inps senza altra copertura previdenziale al 27,72%, aumentata, in spregio alla crisi, addirittura di tre punti percentuali. L’Ungdcec nel prendere atto dell’ammissione degli errori da parte del Governo, sollecita quindi un rapido intervento correttivo e ribadisce ancora una volta la necessità di un confronto continuo nell’interesse dell’intero Paese.  


(Da Mondoprofessionisti del 22.1.2015)