lunedì 1 settembre 2014

Cane azzanna vicina, proprietaria condannata per lesioni colpose

Il proprietario è sempre responsabile della custodia dell'animale che deve essere utile ed effettiva e comporta l'adozione di ogni cautela idonea a renderlo inoffensivo.
È quanto emerge dalla sentenza n. 33407 del 29 luglio scorso, con la quale la Cassazione ha confermato la condanna della proprietaria di un cane ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose in danno di una vicina.

Trovatasi a suonare alla porta di casa dell'imputata, per una questione di emergenza dovuta alla presenza di due grossi cani nei pressi, la donna veniva aggredita al braccio dal cane di razza pitbull di proprietà della prima, con aggressività tale da risultare difficile separarlo dalla vittima.

Condannata dal giudice di pace in ordine al reato di lesioni colpose, l'imputata ricorreva in Cassazione sostenendo che il cane si trovava nel giardino dell'abitazione di sua proprietà, chiuso da un alto recinto, e perciò, in situazione da non richiedere né guinzaglio né museruola.

La S.C. è di avviso contrario e, confermando la condanna del giudice di merito, ha rigettato il ricorso, ritenendo la donna non esonerata dalle responsabilità addebitate, poiché "nell'aprire la porta non ha adottato preliminarmente le banali cautele atte a rendere inoffensivo l'animale; e ciò fonda razionalmente e giuridicamente il rimprovero colposo".

Considerate, tuttavia, le attenuanti generiche, l'incensuratezza e il favorevole comportamento processuale, la donna se l'è cavata solo con una multa di modesta entità.


(Da studiocataldi.it del 3.8.2014)

Valida “multa” di agente di Polizia Municipale non in servizio

Il Tribunale di Parma, con una  recente pronuncia del 29/07/2014 n. 892, ha accolto l'appello proposto dall'Avvocatura Municipale del Comune di Parma avverso la sentenza del Giudice di Pace che annullava un verbale di violazione al Codice della Strada, in quanto l'agente era fuori servizio.
In particolare il giudice di prime cure aveva ritenuto che per elevare sanzione per infrazione al CdS, il vigile dovesse rivestire la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Ma poiché la polizia municipale può rivestire detta qualifica solo durante l'orario di servizio, ecco che, essendo l'agente di PM fuori servizio ed in abiti borghesi, secondo il Giudice di Pace, il vigile non "rivestiva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e conseguentemente non aveva titolo per potere procedere alla contestazione". Da qui l'annullamento del verbale.

Orbene, l'assunto è stato smentito dal Giudice d'appello che, in riforma della prima sentenza ha stabilito che "...non è previsto alcun limite di tempo quanto allo svolgimento dell'attività di polizia stradale. L'unico limite previsto dalla l.n. 65/85 è quello territoriale. La limitazione prevista dall'art.57 cpp attiene invece all'attività di polizia giudiziaria diretta all'accertamento dei fatti di reato e proprio per questo disciplinata dal codice di procedura penale".


Laura Maria Dilda (da studiocataldi.it del 2.8.2014)

Revoca donazione all’ex moglie per ingratitudine



Il caso affrontato dal Tribunale di Lecce, nella persona del giudice onorario, Avv. Giuseppe Cardone, con sentenza del 16.10.2013,  e' davvero interessante perché ha ad oggetto la revoca della donazione afferente la nuda proprietà di un immobile, del quale il marito era usufruttuario mentre alla moglie aveva donato la nuda proprietà dell'abitazione.
Ad agire in giudizio e' stata la moglie che chiedeva la decadenza del diritto di usufrutto vantato dal marito perché a suo dire l'uomo si era reso inadempiente con riferimento alla diligente custodia, amministrazione e manutenzione dell'abitazione di conseguenza chiedeva di essere considerata la proprietaria piena, esclusiva ed incontestata dell'abitazione; inoltre, chiedeva al Conservatore dei Pubblici Registri immobiliari di cancellare il diritto di usufrutto vantato dal marito.
La donna raccontava di essere sposata con il convenuto e con atto pubblico del 1987 il convenuto, riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante, le aveva donato la sola nuda proprietà del fabbricato .
La suddetta abitazione era stata la casa coniugale e nella stessa la donna aveva vissuto finché era stata costretta ad allontanarsi a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute del proprio coniuge.
Il marito, infatti, da diversi anni era ricoverato presso una casa per anziani e si era totalmente disinteressato dell'abitazione familiare omettendo di effettuarvi anche la più modesta riparazione o manutenzione; in questo modo la casa era stata abbandonata al più totale deterioramento.
Il marito costituitosi in giudizio dichiarava che l'abitazione di cui era usufruttuario versava in cattivo stato di conservazione sin da epoca precedente la donazione della nuda proprietà in favore dell'attrice.
Teneva a precisare che la mancata manutenzione della casa era imputabile alla mancanza di proprie risorse economiche, infatti, l'uomo per anni era sopravvissuto solo grazie alla beneficenza di vicini, parenti e amici, nell'assoluta indifferenza della moglie.
Il convenuto chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'inadempimento da parte della moglie nei suoi confronti di tutte le obbligazioni nascenti dal matrimonio.
L'uomo forniva ricchi particolari sull'atteggiamento poco amorevole della moglie protrattosi negli anni; raccontava ad esempio di offese  gratuite contenute nel ricorso per separazione personale, di gravi attentati al suo stato di salute operati nel corso della breve convivenza successiva al secondo matrimonio, lo stato di totale abbandono in cui lo aveva lasciato quando era gravemente malato, l'inadempimento di ogni obbligo morale e materiale derivante  dal matrimonio, l'inadempimento dell'obbligazione di prestare gli alimenti in favore del coniuge e, da ultimo, il grave spoglio perpetrato ai suoi danni.
Dunque, tutti questi atteggiamenti potevano essere letti come ingratitudine nei suoi confronti per questo motivo con domanda riconvenzionale chiedeva che fosse revocata la donazione per indegnità.
L'uomo raccontava ancora che la moglie,approfittando delle sue pessime condizioni di salute, lo aveva indotto a sposarla nuovamente con rito civile e  che a pochi giorni dalla celebrazione del nuovo matrimonio aveva chiesto ed ottenuto la donazione della nuda proprietà dell'abitazione di cui era proprietario.
Dopo poco tempo la donna lo avrebbe abbandonato nuovamente andando a vivere a casa della madre disinteressandosi completamente delle sorti del coniuge, anzi, rincarava nuovamente la dose tentando una nuova separazione giudiziale nel 1989.
Il convenuto raccontava la storia di un matrimonio difficile, di fatto erano separati da 20 anni e nel corso di tutto questo tempo non aveva mai potuto contare sul sostegno della moglie la quale aveva anche un ottimo reddito.
In buona sostanza quest'uomo aveva sempre vissuto  il matrimonio in solitudine senza  il benché minimo supporto economico e morale della consorte la quale nel tempo aveva sempre fatto e disfatto tutto da sola arrivando con i suoi atteggiamenti ad umiliare la dignità del marito.
In seguito alle risultanze istruttorie il giudice leccese decideva di rigettare la domanda attorea per una serie di motivi.
Il giudicante faceva rilevare che: "il nudo proprietario il quale chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 c.c.  ad esempio abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei beni ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico.
L'usufruttuario in sua difesa aveva affermato che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto; disposta la  consulenza tecnica per accertare ciò la stessa aveva accertato che l'unità immobiliare "ha bisogno  di manutenzione sia ordinaria che straordinaria", dal punto di vista statico "l'intera struttura sembra non presentare particolari problematiche", sia, soprattutto, "che gli immobili in oggetto hanno uno stato manutentivo immutato nell'ultimo cinquantennio": dunque che gli immobili presentavano uno stato manutentivo sostanzialmente preesistente alla costituzione del diritto dell'usufruttuario.
Logica conseguenza e' che la CTU dava ragione alle dichiarazioni del convenuto per cui la domanda formulata da parte attrice veniva rigettata.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto il giudice precisava che doveva ritenersi l'inapplicabilità dell'art. 805 c.c. (che esclude la revoca per causa di ingratitudine delle donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio) tenuto conto che - a differenza del caso di specie - la donazione in riguardo di matrimonio, prevista dall'art. 785 c.c., è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli «sposi» o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio» (Cassazione civile, sez. Il. 12/07/2006, n. 15873).
Ancora con riferimento all'ipotesi di ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c.(quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine)pur mutuando deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece, improntarne l'atteggiamento.
Invece, tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cassazione civile, sez, II. 24/06/2008. n. 17188).
Anche l'indebito rifiuto degli alimenti (dovuti ai sensi dell'art. 433 c.c. )può essere motivo di revoca della donazione, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione alimentare abbia formato oggetto di una domanda giudiziale, non essendo tale estremo menzionato dall'art. 801 C.C., come elemento integrante di tale causa di revoca della donazione (Cass. Civ. Sez. II,17.5.1968, n. 1557).
I testi ascoltati confermavano che la moglie non si era mai curata del marito e che vicine di casa ed amici,di vecchia data ,dell'uomo si preoccupavano di preparargli dei pasti caldi, di pulirgli la biancheria e provvedere alla sua cura personale.
I testimoni confermavano ancora che la donna dopo il secondo matrimonio aveva convissuto con il marito per poco tempo e poi si era nuovamente allontanata; che dopo la seconda separazione la casa non era mai stata occupata dalla moglie . Tra le testimonianze veniva ascoltato anche un carabiniere che conosceva bene la coppia e l'abitazione coniugale;  il teste  aveva dichiarato di essere a conoscenza che la casa in oggetto si trovava in una precisa via e che non aveva mai visto i coniugi insieme.
Il carabiniere aggiungeva anche che in paese, relativamente al secondo matrimonio, si diceva fosse un matrimonio fittizio.
In aggiunta risultava provata l'azione di spoglio posta in essere dalla moglie ai danni del marito nell'anno 2007, come acclarato con ordinanza del Tribunale di Lecce del 2008 in accoglimento del relativo ricorso.
In definitiva, tutte queste circostanze ampiamente confermate da testimoni e documentazioni consentivano di individuare, nel comportamento della donataria un durevole sentimento di disistima e avversione nei confronti del coniuge tale da giustificare  la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
In conclusione, il giudice onorario rigettando la domanda attorea accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto di conseguenza revocava la donazione della nuda proprietà dell'immobile effettuata dal convenuto in favore della moglie ; disponeva la compensazione delle spese di lite mentre a carico di parte attrice restavano le spese di CTU.

Barbara Pirelli (da studiocataldi.it del 31.7.2014)

Cambio linea difensiva, clienti vanno informati

Trib. Verona, sez. III civ., sent. 4.7.2014

Se l’avvocato modifica l’originaria domanda giudiziale senza aver previamente informato i propri clienti, sarà responsabile di violazione degli obblighi informativi.

Così si è pronunciato il Tribunale di Verona, Sezione III Civile, nella sentenza 4 luglio 2014.

Nella vicenda in oggetto, gli attori, revocato il mandato all’originario difensore, lo avevano poi conferito ai due avvocati odierni convenuti, i quali senza informare i suddetti clienti, avevano modificato l’impostazione della domanda, che essendo nuova, era stata dichiarata inammissibile dal Giudicante.

I due avvocati citati in giudizio, avevano chiamato in garanzia le rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità professionale per essere manlevati in caso di accoglimento della domanda attorea. Successivamente gli attori hanno rinunciato alla domanda nei confronti di uno dei legali, che accettata tale rinuncia, a sua volta ha rinunciato alla domanda nei confronti della propria assicurazione.

Nel caso in esame, gli attori lamentavano di non esser stati previamente informati delle possibili conseguenze e dei rischi della decisione di modificare la domanda originaria, adottata dall’avvocato, odierno convenuto. In effetti, la domanda iniziale era stata mutata, poiché a fondamento della stessa, gli attori, tramite il loro legale, avevano dedotto un fatto storico ma anche una causa petendi differenti rispetto a quelli posti a sostegno della domanda originaria.

Si tratta di una mutatio libelli, che, come insegna la Suprema Corte, si verifica “quando si propone una domanda obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su differenti situazioni giuridiche; si ha invece una semplice emendatio, quando si incida sulla causa petendi, risultando modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere.” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 marzo – 7 giugno 2012, n. 9236).

A causa della scelta di modificare la domanda iniziale, la causa ha avuto esito sfavorevole. Gli attori hanno quindi denunciato le inadempienze del convenuto, il quale non fornendo loro adeguate comunicazioni sul procedimento, ha violato l’obbligo contrattuale dell’avvocato di informare i propri clienti.

A tal riguardo, è opportuno precisare che l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre - contrattuale è finalizzata al conseguimento di un consenso informato del cliente, come previsto sia dall’art. 1175 c.c. nonché, per i rapporti successivi al 2 febbraio 2013, anche dall’art. 13, comma 5, L. 247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi dell’avvocato, anche quello di comunicare il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni necessarie.

In relazione a ciò, assume rilievo la pronuncia della Cassazione (sez. II, sentenza 14 novembre 2002, n. 16023) secondo cui, nel valutare la condotta dell’avvocato che ha accettato l’incarico professionale conferitogli, occorre tener conto, non solo del mancato raggiungimento del risultato finale ma della violazione del dovere di diligenza, in cui rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve attenersi.

Pertanto, l’avvocato deve assolvere a tale obbligo informativo, dando prova di aver previamente comunicato al proprio assistito tutte le informazioni relative alla controversia, fornendo una completa consulenza, anche in corso di causa.

Nel caso in oggetto, il professionista non ha dimostrato di aver tenuto una simile condotta, anzi è possibile che lo stesso abbia utilizzato la formula latina “emendato libelli”, incomprensibile agli attori.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, rilevando che il convenuto non ha fornito prova di aver comunicato agli attori tutti i rischi e le possibili conseguenze della decisione di modificare la domanda originaria, circostanze necessarie per consentire loro una scelta consapevole, a fronte della possibilità che la causa, come impostata, potesse avere esito negativo, il Tribunale adìto lo ha ritenuto responsabile di violazione degli obblighi informativi.


(Da Altalex del 29.7.2014. Nota di Maria Elena Bagnato)

martedì 26 agosto 2014

LA CASSA “MERITA” UN’EDIZIONE STRAORDINARIA

L'obbligo d'iscrizione ha scatenato
una serie di proteste:
dal ricorso al Tar fino al ricorso
alla Corte europea dei diritti dell'uomo

L’obbligo di iscrizione alla Cassa forense anche per coloro che guadagnano meno di 10.300 euro sta sollevando un polverone, soprattutto tra i professionisti più giovani e più a basso reddito. Il nuovo obbligo contributivo (700 euro di minimo soggettivo, più 150 euro per la maternità) viene infatti visto come l’ennesima gabella a carico di una categoria che, soprattutto tra gli under 35, denuncia da anni guadagni in picchiata e condizioni sempre più precarie. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 21 agosto il comunicato del ministero del lavoro che dà notizia dell'approvazione del regolamento attuativo dell'articolo 21 della legge 247/2012 (riforma forense). Il provvedimento interessa circa 50 mila legali per i quali da oggi scattano una serie di novità: procedimento di iscrizione d'ufficio alla cassa con delibera della giunta esecutiva a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine, contribuzione minima dimezzata con possibilità di integrare i propri versamenti nell'arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, retrodatazione sino a tre anni per chi si iscrive oggi all'ente di previdenza degli avvocati, nessun limite di età per beneficiare di quanto previsto dalle nuove norme. Nel dettaglio, si prevede la possibilità di versare un contributo minimo soggettivo dimezzato, circa 700 euro all'anno (più 140 di contributo di maternità) nei primi sei anni. A fronte del dimezzamento della contribuzione annuale, però, verranno riconosciuti solo sei mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, ciò per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema. Al contrario di quanto avviene per l'Inps, però, la Cassa offre al professionista la possibilità di integrare quanto versato sino agli otto anni successivi all'iscrizione. Le nuove norme si applicano a tutti gli avvocati senza limiti d'età in quanto, secondo l'impostazione data al provvedimento, «è ormai evidente che la crisi dell'Avvocatura è intergenerazionale e colpisce i giovani come gli ultra-quarantenni». Il regolamento, tuttavia, sarà molto probabilmente impugnato innanzi al Tar Lazio. Molti dei destinatari della nuova disciplina infatti avrebbero voluto dei nuovi scaglioni di contribuzione parametrati alla reale capacità reddituale di un'avvocatura economicamente più debole. A tal proposito, dal sette agosto (data di approvazione del regolamento da parte dei ministeri vigilanti) i toni della protesta si sono fatti più accesi su Facebook (dove sono presenti diversi gruppi di discussione a tema) fino ad arrivare all'idea diffusa di presentare ricorso alla magistratura per ottenere la sospensiva delle nuove regole. Polemiche alle quali il presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano ha replicato ricordando che l'alternativa ai 700 euro di contributo minimo richiesto dall'ente è il 27% di aliquota: 1350 euro su 5000 euro di reddito oppure 2700 euro su 10.000. Poiché alla contribuzione previdenziale per legge nessuno si può sottrarre.


(Da Mondoprofessionisti del 25.8.2014)

venerdì 1 agosto 2014

AGA NEWS VA IN FERIE


Come ogni anno, ad Agosto andiamo in ferie.
Auguriamo ai Colleghi di trascorrere serene vacanze.

IL CITTADINO AL CENTRO DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il Cnf ha inviato al Ministero della Giustizia
il testo del Nuovo Codice deontologico forense,
unitamente alla Relazione illustrativa,
per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il cittadino al centro della deontologia degli avvocati: con il Nuovo Codice Deontologico viene rafforzata la funzione sociale dell'Avvocatura e la tutela dell'affidamento della collettività alla corretta funzione di difesa. Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato la settimana scorsa il testo aggiornato del Nuovo Codice deontologico forense, unitamente alla Relazione illustrativa, al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del Codice in Gazzetta è adempimento previsto dalla legge forense 247/2012 per suggellare l’obiettivo di tutela dell'interesse pubblico alla correttezza dell'esercizio della professione forense. Il testo inviato al Ministero, unitamente alla relazione illustrativa, è consultabile accedendo alla pagina web Nuovo Codice deontologico Forense.


(Da Mondoprofessionisti del 31.7.2014)