venerdì 4 ottobre 2013

LUTTO PER TRAGEDIA DI LAMPEDUSA


Anche AGA News partecipa alla giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo per oggi, venerdì 4 ottobre, a seguito dell’immane tragedia avvenuta al largo di Lampedusa ieri mattina, quando un barcone di migranti è naufragato a circa mezzo miglio dell’Isola dei Conigli, causando centinaia di morti, tra cui tantissimi bambini.

Da questa vergogna, per usare l’espressione di Papa Francesco, un momento di riflessione ed un invito alla solidarietà e all’integrazione, parole che non possono mancare nel vocabolario di un Paese che si dica civile.

giovedì 3 ottobre 2013

Aumento IVA, effetti su parcelle professionisti



L’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 22% pesa soprattutto sui professionisti. La nuova aliquota infatti dovrà essere applicata alle parcelle dei liberi professionisti con data successiva al 1° ottobre 2013, se previsto dal proprio regime. Alcuni dubbi potrebbero sorgere per quelle operazioni che vengono effettuate a cavallo di tale data: la regola da seguire è quella che fa riferimento alla data di emissione della fattura. Pertanto, per i documenti contabili emessi prima del 1° ottobre, anche se l’Iva non è ancora stata pagata, si applica la vecchia aliquota, quella in vigore al momento della fatturazione. Per le fatture a saldo, se del corrispettivo al 1° ottobre è stato pagato solo l’acconto, su questo resterà ferma l’aliquota al 21%, mentre sulla fattura a saldo dovrà applicarsi l’aliquota al 22%. Eventuali errori commessi, in questa fase di prima applicazione, potranno essere corretti senza sanzioni, effettuando semplicemente le variazioni in aumento. Altro aspetto da tenere in considerazione è, poi, l’appartenenza o meno degli stessi professionisti ad una cassa di previdenza privata. Coloro che risultano sprovvisti di una cassa ad hoc e aderiscono, così, obbligatoriamente alla gestione separata Inps, risulteranno doppiamente penalizzati dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria. Ciò, in virtù del fatto che sull’eventuale addebito previdenziale del 4%, da effettuare nella parcella, si dovrà calcolare anche l’imposta sul valore aggiunto maggiorata, con l’effetto di aumentare il costo a carico dei propri clienti che, per ragioni soggettive o oggettive, non potranno detrarre l’Iva, interamente o solo in parte. È vero che si tratta di un incremento di pochi centesimi, ma se questi vanno sommati all’aumento percentuale di un punto dell’aliquota ordinaria applicata su onorari che, nell’attuale situazione economica, possono risultare rilevanti è evidente che l’effetto finale per il cliente può essere tutt’altro che gradito.


(Da Mondoprofessionisti del 3.10.2013)

Scorrimento delle graduatorie e obbligo di provvedere


Sent. n. 8436 del 24.9.2013 - TAR Lazio, Sez. III bis


L’avvio del procedimento di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria, arrestatosi per il solo esaurimento delle facoltà assunzionali dell’anno in corso (imposte dalle limitazioni di legge nella misura del 20% delle unità cessate l’anno precedente), implica l’obbligo per la P.A. di dare ulteriore corso (e fino all’esaurimento della stessa) con provvedimento conclusivo nell’anno (o negli anni) successivi, dando atto della specificazione delle modalità atttuative ,una volta che si sia venuto meno - per il nuovo anno .- il vincolo assunzionale.

La fattispecie, in particolare, acquista ulteriore valenza alla luce del D.L. 101/2013, il cui art. 4 co. 4 prevede la proroga dell’efficacia sino al 31.12.2015 delle graduatorie ancora in essere all’entrata in vigore del D.L., e il cui co. 3 subordina l’autorizzazione all’indizione di nuove procedure concorsuali alla verifica circa l’inesistenza di graduatorie ancora in corso.

(Da diritto.it del 2.10.2013)

mercoledì 2 ottobre 2013

Iva al 22%: ecco quando scattano le sanzioni



Perdonato l’errore informatico

L’applicazione della nuova aliquota Iva 22% sta creando non pochi problemi agli operatori che sono stati presi alla sprovvista da un provvedimento che si dava ormai per posticipato. L’Agenzia delle Entrate proprio in virtù di questa situazione straordinaria ha concesso una moratoria sulle sanzioni legate alla non corretta applicazione della nuova aliquota incrementata. Con un comunicato stampa del 30 settembre, dunque, l’Agenzia ha reso noto che ci sarà un periodo di “tolleranza” durante il quale non verranno applicate contravvenzioni nel caso di errori imputabili alla modifica dell’aliquota.
Il comunicato, in realtà, non è poi così diverso dallo stesso che fu emesso il 16 settembre 2011, quando l’aliquota passò dal 20 al 21%; infatti quello attuale rinvia chiaramente alle modalità da osservare, per correggere possibili errori, alla circolare 45/E/2011. Nella fattispecie, per i contribuenti mensili non sono dovute sanzioni se la correzione della fatturazione con la minore aliquota viene realizzata entro il termine fissato per il versamento dell’acconto Iva, 27 dicembre, riguardante le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre.
Per coloro che invece effettuano le liquidazioni periodiche a cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, la regolarizzazione è possibile senza sanzioni entro il limite previsto dalla liquidazione annuale, 16 marzo, per le fatture emesse nel quarto trimestre 2013.
Bisognerà impiegare i codici tributo delle liquidazioni di riferimento per effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, ad ogni modo, sono dovuti gli interessi nel caso in cui le suddette scadenze determinino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
In virtù del rinvio operato dal comunicato stampa alla circolare 45/E/2011, bisogna considerare altresì valida l’agevolazione  contemplata per il cessionario o il committente soggetto passivo Iva destinatario di una fattura sbagliata; questi, sebbene avrebbe l’obbligo di regolarizzare le fatture ricevute con l’indicazione dell’aliquota minore entro il trentesimo giorno  da quello della registrazione (art. 6, comma 8, lettera b del Dlgs 471/97), nel caso in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, può fare la predetta regolarizzazione, senza incorrere in multe, oltre tale scadenza purché entro il 30 aprile.
Ad ogni modo, come accadde nel 2011, non tutti i dubbi sono stati fugati, soprattutto intorno all’interpretazione del comunicato. Per prima cosa, almeno apparentemente, la moratoria non giustifica tutti gli errori ma solo quelli connessi a “ragioni di ordine tecnico” che non hanno permesse l’adeguamento dei “software per la fatturazione e i misuratori fiscali”. Gli operatori, inoltre, devono provvedere a regolarizzare “le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento” ai sensi del primo comma dell’art. 26 del Dpr 633/72, entro le predette scadenze.
La sensazione è che il comunicato, e quindi la moratoria,  si riferisca principalmente al requisito  rappresentato dalle “ragioni di ordine tecnico” da cui è dipeso l’errore e il riferimento alla variazione ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/72. In merito al primo aspetto, persiste il dubbio circa il grado di complessità richiesto affinché si possa godere della disapplicazione  delle sanzioni. Comunque il comunicato, ad una attenta lettura, sembra escludere che possano essere scusati errori di natura umana o che non siano attribuibili a software e strumenti informatici.
Per quanto riguarda il rinvio alla procedura articolo 26, utilizzabile limitatamente alle operazioni con emissione della fattura, tale impostazione finisce per trascurare i corrispettivi certificati con ricevuta o scontrino. Per cui, per beneficiare della disapplicazione  delle sanzioni, sarà necessario provvedere, in sede di liquidazione, a stabilire la quota imponibile dell’operazione attraverso scorporo dividendo l’importo al lordo di Iva per 122.

(Da leggioggi.it del 2.10.2013)

Privacy protetta per iscrizione asilo nido comunale



Il Comune non può chiedere dati personali non necessari per l’iscrizione all’asilo nido.
È quanto sottolineato dal Garante della Privacy in una decisione pubblicata il 27 settembre sulla sua newsletter ufficiale. In particolare è stata rilevata l’illiceità della raccolta dei dati personali effettuata da un Comune ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione per l'iscrizione all'asilo comunale dei bambini. Tra le informazioni richieste nel modulo, e ritenute dal Garante irrilevanti ai fini della verifica dei criteri previsti dal regolamento comunale per stilare l’elenco dei bambini ammessi, vi sono quelle riguardanti
a) il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");
b) la presenza di un procedimento di affido o adozione in corso;
c) l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;
d) la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;
e) il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, nel caso nel caso questi risiedano sul territorio del Comune, anche l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità.
L'Autorità ha ordinato inoltre al Comune di cancellare i dati non pertinenti già acquisiti in violazione della disciplina sulla privacy.

(Da diritto.it dell’1.10.2013)

No alla giustizia dei poteri forti



Marino (Oua): con mediazione e ausiliari
difficile ridurre i tempi dei processi
e smaltire l'arretrato nei processi

“Troppo ottimistiche le previsioni sullo smaltimento dell’arretrato. La mediazione obbligatoria e gli ausiliari misure inadeguate. Inadeguate e negative anche le proposte contenute in destinazione Italia e sul tribunale delle imprese. al presidente letta ricordiamo che serve più efficienza, processo telematico e best practice, ma soprattutto confronto con chi conosce la giustizia”. Replica così Nicola Marino, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua, ad alcune affermazioni sulla giustizia civile del Presidente del Consiglio Enrico Letta nel corso della trasmissione, “Che tempo fa”, sulla Rai: “Con il premier siamo d’accordo su una cosa importante: il Paese ha bisogno di interventi sulla giustizia a tutela dei cittadini. Purtroppo, dissentiamo, invece, sul giudizio rispetto a quelli varati da questo Esecutivo, in continuità, oltretutto, con quanto fatto anche dai precedenti governi. Sono micro-riforme inadeguate e in alcuni casi controproducenti. Anzi – aggiunge - alcune sembrano addirittura pensate per impedire l’accesso alla giustizia. Per esempio la mediazione obbligatoria: questo sistema, infatti, non ridurrà il numero delle cause, anzi le alimenterà, i tempi si allungheranno con l’aggiunta di un ulteriore passaggio. E i costi verranno scaricati sui cittadini, sia quelli in malafede che abusano di un servizio, e di cui si preoccupa molto nella sua intervista il premier, sia quelli in buonafede: indistintamente. Non solo – continua il presidente Oua - guardando la storia recente è evidente che l’impatto di questo meccanismo nel corso della sua applicazione sia stato largamente insufficiente (dai dati dello stesso ministero). La previsione di smaltimento di un quarto delle cause pendenti annunciato da Letta, quindi, rischia di essere un semplice slogan. Ciò che preoccupa, però oltre alla mancata analisi autocritica di quanto fatto – conclude Marino - sono anche le proposte contenute nel progetto Destinazione Italia e sul Tribunale delle Imprese. Al Presidente Letta ricordiamo che serve più efficienza, processo telematico e best practice, per citare solo alcune proposte storiche dell’Oua, ma soprattutto confronto con chi conosce la giustizia e non ricette confezionate dai poteri forti e le cui ricadute negative sono sempre a spese dei cittadini, come dimostra anche la sciagurata applicazione della revisione della geografia giudiziaria che sta causando caos e disservizi su tutto il territorio nazionale”.

(Da Mondoprofessionisti dell’1.10.2013)

martedì 1 ottobre 2013

Sinistro con veicolo non identificato: risarcimento limitato ai danni personali

Cass. Civ., sez. III, sent. 27.8.2013 n° 19591

In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, attraverso l'impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, non potendo essere in alcun modo riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza 27 agosto 2013, n. 19591, richiamando l’art. 19, comma 2, della Legge n. 990 del 1969, sostanzialmente riprodotta nell'art. 283, comma 2, del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), oggi vigente.

Nella fattispecie, il conducente e il proprietario di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo datosi alla fuga e rimasto non identificato, citavano in giudizio la Compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni materiali, morali e fisici.

Il conducente infatti, come risultava dalla documentazione medica debitamente prodotta, aveva subito lesioni personali a seguito del sinistro, ma il Giudice di pace aveva respinto la domanda.

Gli attori proponevano appello e il Tribunale di Teramo riformulava la pronuncia condannando la SAI s.p.a. al pagamento del risarcimento a titolo di danno morale e di danno all'autovettura, ritenendo che la C.t.u. riportasse una descrizione dei danni riportati dalla vettura incidentata corrispondenti alla dinamica dell'incidente come descritta, con una probabilità di circa il 60 per cento.

La Fondiaria SAI s.p.a. propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. I primi due motivi, legati all'onere della prova sul fatto che il sinistro si sia verificato per fatto doloso o colposo di altro veicolo e che la denuncia sia stata sporta otto ore dopo il presunto incidente e senza che in essa siano state menzionate le lesioni subite, diagnosticate solo dopo due giorni, vengono dichiarati inammissibili sulla base di quanto già statuito precedentemente dalla giurisprudenza.

In particolar modo, facendo il ricorso riferimento al periodo di vigenza dell'art. 366-bis c.p.c., che imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria, gli Ermellini specificano che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, in modo tale che il giudice di legittimità possa enunciare una regula iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Riportano quanto stabilito dalle Sez. Un., sentenza 11 marzo 2008, n. 6420: “E' inammissibile, perciò, il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo.”

Il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19 e dell'art. 113 c.p.c., in relazione al tipo di danno per il quale il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento, è stato accolto.

Infatti la Suprema Corte ha riscontrato nella sentenza impugnata, una evidente violazione di legge disposta in favore del proprietario del veicolo incidentato, al quale è stato risarcito il danno alla vettura nella misura di Euro 3.181, contravvenendo alla chiara statuizione enunciata nell’art. 19, che prevede che in caso di responsabilità dell'impresa designata dal Fondo di garanzia, il risarcimento sia limitato ai danni personali.

(Da Altalex del 24.9.2013. Nota di Enrica Maria Crimi)