giovedì 7 ottobre 2010

Opposizione a D.I. e Cass. 19246/10, il Cnf chiede norme interpretative

Consiglio Nazionale Forense
COMUNICATO STAMPA

Opposizione a decreti ingiuntivi: dal Cnf la richiesta
di una leggina urgente per evitare le improcedibilità di massa
L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)

Roma 6/10/2010. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta. Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
Così infatti la sentenza: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3.”
Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.
Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media

mercoledì 6 ottobre 2010

Manutenzione, stamane sopralluogo al Tribunale

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ORAZIO SCUDERI
INCONTRA IL MAGISTRATO DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

Dopo i recenti interventi manutentivi operati all’interno del Tribunale di corso Europa, questa mattina si è svolto un incontro tra l’assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi e il magistrato dirigente del tribunale di Giarre, dott.ssa Maria Pia Urso per fare il punto della situazione.
Alla riunione erano inoltre presenti la dirigente della III Area Lavori pubblici, ing.Pina Leonardi, tecnici dell’Utc, il presidente e segretario dell’Aga (associazione giarrese avvocati) avvocati Giuseppe Fiumanò e Mario Vitale.
Da una ricognizione effettuata in alcuni locali della struttura giudiziaria è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi di impermeabilizzazione sulla terrazza dell’edificio allo scopo di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana.
Le operazioni sono già in corso, con la collocazione di materiale impermeabilizzante ad opera di una impresa incaricata dal Comune, limitatamente ad una sezione della terrazza corrispondente con l’intelaiatura del lucernaio, oggetto di un intervento di restiling. Si è convenuto di procedere con la collocazione del predetto materiale su tutta la superficie della terrazza (600 mq). Il Comune, come ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, si farà carico della spesa: circa 15 mila euro, nell’intento di risolvere i problemi di infiltrazioni che hanno provocato danni sul tetto della sala avvocati ed evitando che l’acqua piovana continui a riversarsi anche sul pavimento dell’atrio centrale.
Già domani verranno effettuati sulla terrazza dell’edificio giudiziario i primi saggi.
L’assessore Scuderi e tecnici dell’Utc hanno poi effettuato una ricognizione nel piano cantinato ove si era verificato un piccolo allagamento, in prossimità della rampa di accesso. La ditta che si occupa delle manutenzioni edili si è già adoperata effettuando gli opportuni interventi di riparazione, nella fattispecie la sostituzione di una curva della tubazione che si era rotta.
L’assessore Scuderi nel confermare la propria collaborazione ha annunciato che nei prossimi giorni al Tribunale sarà assegnato un custode, mentre entro la settimana sarà effettuato, a cura dell’assessorato al Verde, un intervento di diserbo nelle aree a verde che circondano lo stabile di corso Europa.                                                                      U.S. Com. Giarre

martedì 5 ottobre 2010

L’OUA presenta sette proposte per una professione moderna, rigorosa e di qualità

LE 7 PROPOSTE DELL’OUA
(dal sito wwwoua.it)

1) Numero programmato o chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. È un dato costante che quasi tutti i laureati (25/30 mila all’anno) si presentano, dopo il tirocinio forense, all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. In Francia, per fare un esempio, sono solo 3 mila.
2) Tirocinio e accesso rigoroso. L’esame di avvocato non può essere inflazionato e quindi poco selettivo. La riforma condivisa all’esame del Parlamento, se non sarà maldestramente modificata, interverrà con efficacia in questo senso.
3) Revisione dei patrocinanti in cassazione. Porre la parola fine ad un autentico “nonsense”, quello che consente di iscrivere per anzianità nell’elenco speciale dei patrocinanti in cassazione. È necessario introdurre immediatamente la obbligatorietà dell’esame per accedere all’elenco dei cassazionisti. È, inoltre, necessaria una seria revisione dell’elenco attuale “superinflazionato”. Solo una minima parte degli avvocati iscritti difende davanti alle giurisdizioni superiori.
4) Le specializzazioni. Il sistema delle specializzazioni è benvenuto e deve avere come scopo principale l’alta preparazione degli avvocati. Il percorso dovrà essere serio ed articolato. E riguarda principalmente la giovane avvocatura. È impensabile, con il previsto regime transitorio, specializzare, per anzianità, un numero enorme di avvocati (più di 90 mila nelle più rosee stime). Si cadrebbe nello stesso errore dell’elenco dei cassazionisti. Tutti avvocati, tutti cassazionisti. Ed ora, tutti specialisti. Non si possono specializzare gli avvocati solo perché esercitano l’attività di difesa nel processo. La specializzazione – che tutti vogliono – riguarda principalmente i diversi settori specifici del diritto sostanziale. Per tutte queste ragioni crediamo che il regolamento varato dal Cnf dovrebbe subito recepire alcune modifiche indicate da Ordini e Associazioni e innanzitutto revocare il regime transitorio, demandando al prossimo Congresso forense di Genova la definitiva determinazione.
5) Effettività dell’esercizio della professione per la iscrizione all’albo. In questo il progetto di legge di riforma professionale risponde adeguatamente alla richieste unitarie della categoria. 
6) La mediaconciliazione obbligatoria deve essere eliminata per le note ragioni esposte da mesi dall’Oua e condivise da tutta l’avvocatura (incostituzionale limitazione dell’accesso ai cittadini alla giustizia, aumento dei costi, abbassamento della qualità del servizio offerto...ecc), anche perché darebbe un ulteriore contributo negativo alla formazione di un numero enorme di mediatori non qualificati, oltre 30 mila, con una conseguente caduta di professionalità a scapito dell’istituto stesso della conciliazione, che, invece, deve essere implementato e valorizzato, spontaneamente, senza coercizione e con la presenza necessaria dell’avvocato difensore.
7) Riforma del giudice laico ed onorario. L’istituto va riformato con un utilizzazione rigorosa di avvocati qualificati, con esame di accesso, criteri di indipendenza, congrua retribuzione e copertura assicurativa e previdenziale.

Roma, 5 ottobre 2010

Mediazione, Fabio Florio tra i formatori accreditati del CNF


Giusto riconoscimento all’impegno ed alla professionalità del collega Fabio Florio.
Con circolare 30 – C – 2010 del 4.10.2010, il presidente del CNF prof. avv. Guido Alpa ha informato che, con delibera dell’1.10.2010, il ministero della Giustizia (direzione generale della Giustizia civile) ha accreditato il Consiglio nazionale forense –a decorrere dalla stessa data-  tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori, secondo le regole del decreto ministeriale n. 222 del 23.7.2004. 
Il provvedimento dà conto dell'esistenza in capo al Cnf dei requisiti richiesti a tal fine e indica in Guido Alpa, Fabio Florio e Ubaldo Perfetti i formatori abilitati  a tenere i relativi corsi. 
Il presidente Alpa ha accolto con soddisfazione la notizia, nella convinzione che la mediazione sia un valido strumento di risoluzione alternativa delle controversie e che l'avvocatura possa fornire un contributo di alta professionalità, pur ribadendo "le criticità" della normativa approvata in Italia con il decreto legislativo n. 28/2010, che rischiano di fare implodere il sistema. 
All’Avv. Fabio Florio, già apprezzato presidente dell’Ordine Avvocati di Catania, le nostre più fervide congratulazioni.

Gli studi di settore non si applicano al praticante avvocato


Fisco e tributi: praticanti avvocati esenti anche se dotati di partita IVA

I giudici della Cassazione, con la sentenza 21 settembre 2010, n. 19951, “salvano” i praticanti avvocato dagli accertamenti induttivi delle Entrate, precisando che “gli standard per gli studi di settore, potranno essere utilizzati dal fisco per l’accertamento del reddito solamente dopo l’esame di Stato per l’abilitazione”.
Con la sentenza in commento la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria, stabilisce che “è palesemente illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi", dal momento che l'attività di gestione dello studio inizia con il raggiungimento del titolo professionale preliminarmente necessario”.
I giudici della V sezione hanno chiarito che “l'applicazione dei parametri per l'accertamento dei redditi è prevista dalla legge come presunzioni semplici (cfr. anche Cass. sez. un. 26635/2009).
L’attività del praticante legale non può essere equiparata a quella del procuratore legale; né può essere ignorata l’inerzia tipica della fase iniziale dell’attività professionale legale.
Questo in quanto “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova il proprio fondamento nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica”.

(Nota di Manuela Rinaldi da Altalex del 5.10.2010)

Pronti gli attestati dell'incontro del 12.12.2009

Il consigliere dell'Ordine Avv. Carla Pappalardo in data odierna ci ha comunicato che da domani, mercoledì 6 ottobre, in tribunale a Catania, nella stanza del sig. Emanuele Amata -attigua all'ufficio fotocopie-, sarà possibile ritirare gli attestati di partecipazione all'evento formativo "La riforma del processo civile - Aspetti deontologici" (relatori l'Avv. Ciavola e la Dott.ssa Urso), tenutosi in data 12 dicembre 2009, finalmente predisposti dal Consiglio dell'Ordine.

lunedì 4 ottobre 2010

Spigarelli presidente nazionale dei penalisti

È Valerio Spigarelli il nuovo presidente degli Avvocati penalisti italiani. Una vittoria schiacciante, la sua, in virtù dei 229 voti a favore rispetto ai 92 contrari, più un'astensione e un voto nullo. Cinquantadue anni, già presidente della Camera penale di Roma nel 2000, Spigarelli è stato segretario nazionale dal 2002 al 2006, e attualmente era responsabile e coordinatore del Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu" dell'Unione delle Camere Penali Italiane. "Porteremo avanti le storiche battaglie dei penalisti italiani - ha annunciato il nuovo presidente che raccoglie l'eredità di Oreste Dominioni - quali l'affermazione della terzietà' attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario, la tutela del diritto della difesa per tutti, la garanzia di un diritto penale equo e moderno ed il rafforzamento del Giusto Processo. Altro tema per noi rilevante è la riforma del codice penale, fondamentale anche in rapporto con il modello processuale vigente, da riscrivere per assicurare al nostro Paese un codice finalmente moderno. In particolare, la custodia cautelare è uno dei terreni su cui dovremo lavorare per renderla realmente residuale e garantirne l'applicazione". Spigarelli, poi, ha annunciato: "Ci occuperemo del tema della ragionevole durata dei processi indicando le vere cause dei ritardi: come dimostrano i dati il tempo non si perde a causa dell'eccesso di garanzie ma per la lentezza e l'inefficienza della macchina amministrativa della giustizia". Quanto al metodo, "adotteremo un linguaggio non criptico bensì comprensibile alla politica ed utilizzeremo lo strumento della ricerca per analizzare più a fondo e meglio comprendere le problematiche del sistema giustizia". A fianco di Spigarelli per il biennio 2010-2012, il vicepresidente Giuseppe Conti, il Segretario Franco Oliva e il Tesoriere Vinicio Nardo.
da Mondoprofessionisti del 4.10.2010