domenica 15 aprile 2012

Trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità

Cass. civ., Sez. III, 5.42012, n. 5525

Il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo, costituendo questo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che trova rincontro nella compartecipazione dell'interessato nella utilizzazione dei medesimi. A questi, invero, spetta il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione, a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale.
Il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione. A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione.

(Da telediritto.it del 15.4.2012)