Cons. di Stato Sez. V, sent. n. 1740 del 26.3.2012
E’ illegittimo l’annullamento della prova per segni
di riconoscimento nel caso di elaborato che presenta numerose cancellature.
E’ questo il principio enunciato dal Consiglio di
Stato, Sez. V, con sentenza 26 marzo 2012 n. 1740 (in riforma T.A.R. Campania -
Napoli, Sez. V, n. 2451/2011).
In particolare, per il Massimo Consesso della
Giustizia amministrativa, in materia di pubblici concorsi, le regole che
vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono
finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par
condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità
dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile,
quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di
identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un
carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie
modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in
forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o
singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere
effettivamente l'autore dell'elaborato scritto.
Pertanto, non è configurabile quale segno di
riconoscimento, che dà luogo all’annullamento della prova scritta di un
concorso, l’apposizione di cancellature (nella specie peraltro non isolate, ma
in un certo numero) a penna nell’elaborato. Tale circostanza, infatti, è fatto
riconducibile ad una incertezza
usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte
degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di
anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di
riconoscerne l’autore.
Alfredo
Matranga (da diritto.it del 12.4.2012)