di Elisabetta Mantovani (Vicepresidente della Camera Civile Veneziana)
Non è ancora chiaro quali saranno i Tribunali
destinati a sopravvivere a seguito degli interventi previsti in sede di
revisione delle circoscrizioni giudiziarie e si discute ora, separatamene, (
così è avvenuto il 17/04/2012 per il disegno di legge n. 3040 in II Commissione
Giustizia del Senato in sede referente) per una delega al governo per
l’istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di
persona e di famiglia:se l’intento auspicato e commendevole è quello di
unificare competenze oggi frammentate tra Tribunale ordinario, Tribunale per i
minorenni e Giudice Tutelare per tutele coerenti, efficaci ed uniformi, slegare
l’intervento dal contesto del riordino delle circoscrizioni giudiziarie appare
quanto meno foriero di probabili futuri problemi di coordinamento purtroppo non
inusuali per il nostro legislatore.
Per punti salienti queste le previsioni del DDL:
- Istituzione di sezioni specializzate per le
controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni Corte d’Appello e
presso ogni Tribunale, esclusi quelli con “organico ridotto e in cui si sia
trattato un numero limitato di procedimenti”, in ogni caso ne è prevista la
istituzione nei Tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia:
prevedibile i problemi che da un punto di vista pratico comporterà
l’interpretazione di tali principi in coordinamento con i criteri seguiti nella
rivisitazione delle circoscrizioni giudiziarie
-Le competenze trasferite alle sezioni specializzate
sono solo quelle sembrano civili ed amministrative attualmente attribuite al
Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare e ai Tribunali Ordinari: a tali
sezioni andranno trasferite alla data dell’entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi i procedimenti pendenti davanti al Tribunale Ordinario,
al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare: nulla si dice sulle
competenze di natura penale;
-I Magistrati assegnati a tali sezioni potranno
trattare solo della materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona
e stato civile, e dovranno essere esclusivamente Giudici togati che abbiano
almeno da due anni maturato competenza in tali materie, dovranno essere
indicati dal Ministro della Giustizia e dovranno avere formazione
specialistica: significativamente e correttamente la materia viene
“riattribuita” alla magistratura togata in contrasto con la prassi corrente in
alcuni tribunali di far trattare separazioni e divorzi ai GOT e, dall’altra, a
fronte di magistratura specializzata si auspica che anche l’avvocatura debba
avvalersi di altrettanto titolata specializzazione;
-Le sezioni si avvarranno dell’istituzione di un
gruppo di lavoro specializzato presso le rispettive Procure della Repubblica, e
dell’opera e della collaborazione dei servizi amministrativi in particolare dei
servizi sociali e di altri organismi dipendenti dal Ministero della Giustizia:
unica provenienza delle richieste ai servizi che non potranno discriminare,in
ragione dell’autorità richiedente, il tipo e la valenza dei propri interventi ;
-Viene istituita una Commissione Tecnica consultiva
composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal
Ministro della Giustizia su segnalazione dei Presidenti delle sezioni per le
competenze di natura tecnica, tra coloro preferibilmente (di almeno 30 anni di
età) che abbiano ricoperto l’incarico di componente privato del Tribunale per i
Minorenni o della sezione della Corte d’Appello per i Minorenni, con esclusione
di partecipazione degli esperti alle attività decisionali, servizio prestato
con natura esclusivamente onoraria: seppure esperti, i tecnici valutano non
decidono.
-Processualmente si prevede l’unificazione e la
razionalizzazione dei riti previsto per tutti i procedimenti (uniformemente
regolati i procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio e affidamento
e mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati) nella forma della
camera di consiglio, con la tutela del principio del contraddittorio, della
rappresentanza processuale dei minori o incapaci, con la previsione
dell’impugnativa di tutti i provvedimenti decisionali non provvisori avanti al
Collegio della sezione, e l’appello è previsto avanti la competente sezione
specializzata della Corte d’Appello: trasfusi i principi internazionali di cui
alle numerose convenzioni nel riconoscere la rappresentanza processuale e l’
ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano; inspiegabile la
mancata previsione del reclamo al Collegio dei provvedimenti provvisori, invece
auspicabile;
-L’ingresso
del procedimento sommario di cognizione con esclusione della conversione nel
rito ordinario, la previsione dei provvedimenti di urgenza, l’intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le controversie, con potere
d’ufficio del Giudice a compiere tutti gli atti istruttori nei procedimenti riguardanti
minori e soggetti incapaci; la difesa tecnica non è prevista per i procedimenti
di natura non contenziosa e in tal caso è prevista solo nella fase di reclamo
del provvedimento: se con tale previsione si fosse inteso escludere la
necessità della difesa tecnica nella presentazione dei ricorsi consensuali
nella separazione delle coppie coniugate o di fatto, sarebbe un grave
arretramento rispetto all’attuale assetto normativo che solo alcuni Tribunali
hanno disatteso nelle prassi consentendo la formalizzazione del ricorso per
separazione consensuale senza l’assistenza tecnica dei coniugi.
Questo in sintesi un primo esame sulle proposte
modifiche all’attuale assetto della normativa, ma dovrà seguire un attento
studio del ceto forense per rendersi fattivo promotore di interventi correttivi
avvalendosi delle esperienze ormai maturate anche in sede di
“protocolli”e“prassi virtuose”, che finalmente potrebbero essere trasfusi in un
compendio normativo completo ed efficace.
(Da
Mondoprofessionisti del 24.4.2012)