mercoledì 25 aprile 2012

Sezioni specializzate per le controversie in materia di famiglia e persone: in quali tribunali "sopravvissuti"?


di Elisabetta Mantovani (Vicepresidente della Camera Civile Veneziana)

Non è ancora chiaro quali saranno i Tribunali destinati a sopravvivere a seguito degli interventi previsti in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e si discute ora, separatamene, ( così è avvenuto il 17/04/2012 per il disegno di legge n. 3040 in II Commissione Giustizia del Senato in sede referente) per una delega al governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persona e di famiglia:se l’intento auspicato e commendevole è quello di unificare competenze oggi frammentate tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice Tutelare per tutele coerenti, efficaci ed uniformi, slegare l’intervento dal contesto del riordino delle circoscrizioni giudiziarie appare quanto meno foriero di probabili futuri problemi di coordinamento purtroppo non inusuali per il nostro legislatore.
Per punti salienti queste le previsioni del DDL:
- Istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni Corte d’Appello e presso ogni Tribunale, esclusi quelli con “organico ridotto e in cui si sia trattato un numero limitato di procedimenti”, in ogni caso ne è prevista la istituzione nei Tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia: prevedibile i problemi che da un punto di vista pratico comporterà l’interpretazione di tali principi in coordinamento con i criteri seguiti nella rivisitazione delle circoscrizioni giudiziarie
-Le competenze trasferite alle sezioni specializzate sono solo quelle sembrano civili ed amministrative attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare e ai Tribunali Ordinari: a tali sezioni andranno trasferite alla data dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi i procedimenti pendenti davanti al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare: nulla si dice sulle competenze di natura penale;
-I Magistrati assegnati a tali sezioni potranno trattare solo della materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona e stato civile, e dovranno essere esclusivamente Giudici togati che abbiano almeno da due anni maturato competenza in tali materie, dovranno essere indicati dal Ministro della Giustizia e dovranno avere formazione specialistica: significativamente e correttamente la materia viene “riattribuita” alla magistratura togata in contrasto con la prassi corrente in alcuni tribunali di far trattare separazioni e divorzi ai GOT e, dall’altra, a fronte di magistratura specializzata si auspica che anche l’avvocatura debba avvalersi di altrettanto titolata specializzazione;
-Le sezioni si avvarranno dell’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato presso le rispettive Procure della Repubblica, e dell’opera e della collaborazione dei servizi amministrativi in particolare dei servizi sociali e di altri organismi dipendenti dal Ministero della Giustizia: unica provenienza delle richieste ai servizi che non potranno discriminare,in ragione dell’autorità richiedente, il tipo e la valenza dei propri interventi ;
-Viene istituita una Commissione Tecnica consultiva composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal Ministro della Giustizia su segnalazione dei Presidenti delle sezioni per le competenze di natura tecnica, tra coloro preferibilmente (di almeno 30 anni di età) che abbiano ricoperto l’incarico di componente privato del Tribunale per i Minorenni o della sezione della Corte d’Appello per i Minorenni, con esclusione di partecipazione degli esperti alle attività decisionali, servizio prestato con natura esclusivamente onoraria: seppure esperti, i tecnici valutano non decidono.
-Processualmente si prevede l’unificazione e la razionalizzazione dei riti previsto per tutti i procedimenti (uniformemente regolati i procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio e affidamento e mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati) nella forma della camera di consiglio, con la tutela del principio del contraddittorio, della rappresentanza processuale dei minori o incapaci, con la previsione dell’impugnativa di tutti i provvedimenti decisionali non provvisori avanti al Collegio della sezione, e l’appello è previsto avanti la competente sezione specializzata della Corte d’Appello: trasfusi i principi internazionali di cui alle numerose convenzioni nel riconoscere la rappresentanza processuale e l’ ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano; inspiegabile la mancata previsione del reclamo al Collegio dei provvedimenti provvisori, invece auspicabile;
 -L’ingresso del procedimento sommario di cognizione con esclusione della conversione nel rito ordinario, la previsione dei provvedimenti di urgenza, l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le controversie, con potere d’ufficio del Giudice a compiere tutti gli atti istruttori nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci; la difesa tecnica non è prevista per i procedimenti di natura non contenziosa e in tal caso è prevista solo nella fase di reclamo del provvedimento: se con tale previsione si fosse inteso escludere la necessità della difesa tecnica nella presentazione dei ricorsi consensuali nella separazione delle coppie coniugate o di fatto, sarebbe un grave arretramento rispetto all’attuale assetto normativo che solo alcuni Tribunali hanno disatteso nelle prassi consentendo la formalizzazione del ricorso per separazione consensuale senza l’assistenza tecnica dei coniugi.
Questo in sintesi un primo esame sulle proposte modifiche all’attuale assetto della normativa, ma dovrà seguire un attento studio del ceto forense per rendersi fattivo promotore di interventi correttivi avvalendosi delle esperienze ormai maturate anche in sede di “protocolli”e“prassi virtuose”, che finalmente potrebbero essere trasfusi in un compendio normativo completo ed efficace.

(Da Mondoprofessionisti del 24.4.2012)