mercoledì 4 giugno 2014

IL 6 RIUNIONE PER IL GIUDICE DI PACE

Articolo tratto da LIBERA JONIA NEWS del 4.6.2014

http://www.liberajonianews.it/giarre-6-riunione-sindaci-per-giudice-pace/

IL RITORNO DEI "CORSI"!

Cari Colleghi,
in attesa di "recuperare" una sede degna della categoria, abbiamo pensato che qualche corso di formazione professionale vada comunque organizzato.
Nei prossimi giorni seguite AGA News per le novità: quel che possiamo anticipare sin d'ora è che l'evento formativo si svolgerà, con molta probabilità, Sabato 28 Giugno nel palazzo delle Culture di Giarre, argomento le "famigerate" strisce blu.

martedì 3 giugno 2014

ANAI a ministro Orlando: eliminare obbligatorietà mediaconciliazione

De Tilla: non può essere un quarto grado di giudizio

L’Associazione nazionale avvocati italiani si appella al ministro della Giustizia perché elimini la mediaconciliazione obbligatoria.

“Giugno sarà il mese delle riforme della giustizia – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla – chiediamo allora al Guardasigilli di ripensare alla mediaconciliazione perché si è rivelata una perdita di tempo per i cittadini che intendono promuovere un’azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti, con un costo che è illegittimo, come risulta dalle decisioni della Corte Europea di giustizia”.

“La mediaconciliazione non può essere un quarto grado di giudizio – ha continuato De Tilla – Le parti hanno il diritto di non comparire in sede di primo incontro. E da ciò non può scaturire alcuna conseguenza nel successivo giudizio che una delle parti potrà instaurare.

Contrasta con questo sacrosanto principio una recente decisione del Tribunale di Roma che ha stigmatizzato il comportamento di una parte che si era limitata a dichiarare di non partecipare alla procedura di mediazione ritenendo fondata la propria posizione. Probabilmente quel giudice romano non sa che in qualsiasi sistema difensivo di un paese democratico la parte ha la libertà di scelta se comparire o meno. D’altra parte, il tribunale di Roma mostra di non sapere che la istanza di mediaconciliazione instaura una procedura senza alcuna precisa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda. La genericità rafforza il diritto di non rispondere”.


(Da Newsletter ANAI del 3.6.2014)

I GIUDICI DI PACE IN RIVOLTA

Oltre 81mila sentenze in attesa di pubblicazione,
giudici senza stipendi
e gravissime carenze di cancellieri

Oggi e domani i Giudici di Pace incrociano le braccia. Lo comunicano in una nota il presidente dell'Unione nazionale giudici di pace Gabriele Longo e il segretario Alberto Rossi, sottolineando che "con molteplici atti illegittimi dei dirigenti amministrativi del Dipartimento Organizzazione e Personale e del Dipartimento Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia è stato bloccato il pagamento degli emolumenti dei giudici di pace di Roma e, cosa ancor più grave, l'Ufficio, privato del necessario personale amministrativo, è stato posto nell'impossibilità di garantire ai cittadini il servizio Giustizia, con ritardi nella pubblicazione delle sentenze di oltre 2 anni e nella lavorazione dei decreti ingiuntivi di oltre 8 mesi". Addirittura l'arretrato delle sentenze già depositate dai giudici "ma non ancora pubblicate dalle cancellerie - sottolinea l'Unagipa motivando lo sciopero - ammonta ad oltre 81.000 sentenze, che restano a prendere polvere nelle anguste stanze dell'Ufficio di Via Teulada". Non solo, una recente ispezione del Visag ha accertato "l'insalubrità ed inidoneità dei locali di Via Teulada, ma ancora nessuna decisione è stata assunta dai dirigenti ministeriali, mentre giudici, cancellieri, avvocati ed astanti rischiano la propria incolumità". Intanto il Tar Lazio ha sospeso la soppressione della sede distaccata di Ostia, che attualmente non ha nè personale giudiziario, nè personale amministrativo ed esiste solo sulla carta. "Questo è il quadro desolante del dissesto di un Ufficio Giudiziario abbandonato a sè stesso - proseguono i giudici di pace - da una dirigenza amministrativa del Ministero della Giustizia disattenta ed inadeguata. A nulla sono valsi gli ultimi incontri avuti con le più alte dirigenze ministeriali, incontri che hanno confermato la non volontà di risolvere i problemi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma". Per tali motivi è confermato lo sciopero dei giudici di pace di Roma dal 3 al 4 giugno 2014. Martedì 3 giugno, a partire dalle h. 10:00, in Via Teulada 40, al primo piano dell'Ufficio (prima sezione civile) si terrà una conferenza stampa ove verranno dettagliatamente esposti, anche da rappresentanze del personale amministrativo e dell'avvocatura romana, i gravissimi disservizi lamentati.


Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 3.6.2014)

“Aliud pro alio”

di Daniele Minussi
Ipotizziamo che Tizio abbia acquistato da Caio un'autovettura e che costui faccia invece consegna di un carrello per il trasporto di animali vivi.

La legge non prevede in modo espresso il caso (se non in relazione ai c.d. "beni di consumo" di cui all'art. 129 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) che contempla a carico del venditore l'obbligazione autonoma consistente nel dover fare consegna di beni conformi al contratto ), che potrebbe soltanto prima facie essere assunto sotto il meccanismo di tutela della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. (ovvero della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ. , la quale, a propria volta, si differenzia dal vizio redibitorio: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1839/82 ).

Come appare evidente, non si tratta di semplici vizi (quali ad esempio la minore superficie di un negozio, comunque idoneo ad essere fruito come tale: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2858/2014), ancorchè di tale gravità da rendere la cosa oggetto della vendita inidonea all'uso rispetto al quale era destinata; si tratta, assai più radicalmente, di aver consegnato una cosa al posto di un'altra, cioè di quella convenuta (c.d. aliud pro alio). Si pensi ad un dipinto certificato come autentico, che si scopre successivamente come non eseguito dal famoso pittore al quale l'esperto certificatore l'aveva ricondotto (Cass. Civ. Sez. III, 4604/08 ).

L'esempio fatto evidenzia questo aspetto in una misura invero plateale, ma la prassi ha posto in luce casi nei quali la distinzione tra semplice difetto e aliud pro alio non è così perspicua. Si pensi alla vendita di un appartamento e che, successivamente al perfezionamento del contratto, questo si riveli privo delle caratteristiche tipologiche atte a conseguire la licenza d'uso (già abitabilità). Forse l'acquirente ha già preso visione del bene e l'ha già trovato di proprio pieno gradimento, ma ignora (in quanto non ha le conoscenze tecniche per stimare questi aspetti) che le finestre dei locali non soddisfano i requisiti relativi ai rapporti di aeroilluminanza prescritti dalle normative. In questo caso appare evidente che quando il venditore consegna esattamente il bene oggetto della negoziazione non si tratta, a rigore, di aliud pro alio, bensì di un bene affetto da vizi che lo rendono inidoneo all'uso (art. 1490 cod. civ. ) ovvero, in alternativa, mancante delle qualità promesse ex art. 1497 cod. civ. La giurisprudenza ha tuttavia introdotto in argomento il criterio della funzione essenziale alla quale il bene assolve: ogniqualvolta questa funzione non possa essere svolta (soprattutto a cagione di una difettosità rispetto alle prescrizioni di legge o di regolamento), il vizio del bene assurge al rango di elemento differenziatore tra quel bene ed un diverso bene, idoneo ad assolvere allo scopo che le parti si sono proposte (cfr., in materia di fabbricati ad uso di civile abitazione, Cass. Civ., Sez. II, 17707/11; Cass. Civ., Sez. II, 10756/11 nonchè Cass. Civ., Sez. II, 629/2014 (che si riferiscono alla stipulazione di mero preliminare); Cass. Civ. Sez.II, 5202/07 ; Cass. Civ. Sez. II, 442/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 6576/91 ; Cass. Civ. Sez. II, 10616/90 ; Cass. Civ. Sez. II, 1376/79 ; Cass. Civ. Sez. II, 5448/78. Si veda anche Cass. Civ. Sez. II, 24957/07 che ha messo a fuoco come, in ogni caso, non si possa parlare di nullità dell'atto di trasferimento della proprietà del bene privo delle caratteristiche di abitabilità. In tema di vendita di veicoli i cui documenti di circolazione risultino contraffatti, si veda Cass. Civ. Sez. II, 5963/96).

Il criterio in considerazione è stato inoltre applicato anche in materia di vendita di cose future: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2082/76 . Si tratta di un orientamento palesemente volto a proteggere con maggiore intensità il compratore, anche se non totalmente netto dal punto di vista logico, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di cui agli artt. 1490, 1497 e 1489 cod. civ. nota1.

Quali sono le conseguenze dell'aver consegnato una cosa per un'altra? Non vengono in considerazione, come detto, le norme relative alla garanzia per i vizi (artt.1490 , 1491, 1492 , 1493, 1494, 1495 e 1496 cod. civ.). Il venditore che abbia tenuto una siffatta condotta non potrà non essere considerato inadempiente rispetto all'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, con la conseguente applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. cod. civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11117/90), nonché di risarcimento del danno (azione, questa, la cui proposizione risulta autonoma rispetto alla risoluzione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1530/88 ) nota2.

La cosa non è senza rilevanza soprattutto per quanto attiene alla disciplina della prescrizione e della decadenza: mentre l'azione intesa a far valere i vizi è qualificata dai brevi termini di cui all'art. 1495 cod. civ. (norma richiamata anche dall'art. 1497 cod. civ. quando la cosa difetti delle qualità promesse o essenziali), l'azione di risoluzione è invece soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale nota3. Conformemente a tale opinione, è stato deciso che la proponibilità dell'azione di risoluzione non è soggetta nè ai termini di prescrizione e di decadenza propri della garanzia per i vizi, nè a quella per mancanza delle qualità promesse (Cass. Civ. Sez. II, 14586/04).


(Da e-glossa.it del 3.6.2014)

Note
nota1
Soltanto in rari casi (risalenti fino alla fine degli anni '70) il criterio della funzione è stato accantonato in favore di una distinzione fondata sulla completa diversità tra quanto convenuto e quanto consegnato: cfr.Cass. Civ. Sez. III, 1914/75. Secondo parte della dottrina (Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p. 87) quest'ultimo criterio sarebbe più corretto, giacché il criterio della mancanza della funzione economico-sociale crea solo confusione, facendo rientrare nella figura dell' aliud pro alio fattispecie che più propriamente dovrebbero essere disciplinate dall'istituto della garanzia per vizi o per mancanza di qualità. Ci si troverebbe di fronte infatti propriamente ad un aliud pro alio solo qualora venisse consegnata una cosa sostanzialmente diversa da quella che è stata assunta come oggetto della prestazione del venditore (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p. 97).

nota2
Ferri, La vendita in generale, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XI, Torino, 1984, p. 246 e Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 914. Una posizione particolare è invece assunta da Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 147, per il quale occorrerebbe distinguere le fattispecie in cui l'aliud pro alio si caratterizza per la consegna di una cosa avente identità diversa rispetto a quella pattuita da quelle in cui la difformità sarebbe dovuta alla consegna di una cosa non avente la funzione economico-sociale della cosa pattuita. Nel primo caso si tratterebbe di inadempimento del venditore (con conseguente applicazione dei rimedi ordinari), nel secondo invece ci si troverebbe di fronte ad un "risultato traslativo difforme da quello programmato" con la possibilità di applicare estensivamente la disciplina prevista dagli artt. 1479 e 1480 cod. civ.. In realtà non si vede come differenziare le due ipotesi senza intravedere in entrambe un inadempimento dell'obbligazione contrattuale di consegna della cosa. Tant'è che un eventuale accettazione da parte dell'acquirente della cosa offerta dal venditore determinerebbe una ipotesi di datio in solutum (Rubino, op.cit., p. 916).

nota3
Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p. 73.

No mediazione? Rischio condanna ex art. 96 cpc

Trib. Firenze, sez. III civ., sent. 17.3.2014

Va accolta la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. qualora si ravvisi l’elemento soggettivo della mala fede in capo alla parte che, anziché recepire l’invito della controparte che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, abbia preferito adire il Tribunale. La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere infatti legata al comportamento tenuto non solo nella fase prettamente processuale, ma anche in quella della mediazione e, in particolare, al fatto che la parte non si presenti (senza giustificarsi) in mediazione e che abbia poi agito in giudizio pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute. Inoltre, qualora le parti non abbiano partecipato personalmente alla procedura di mediazione ed i difensori delegati alla loro rappresentanza abbiano manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere, il tentativo di mediazione non risulta ritualmente condotto a termine.

I legami tra mediazione e processo civile appaiono sempre più stringenti.

Tra i vari ambiti nei quali ciò emerge con maggiore evidenza vi è quello relativo alla c.d. responsabilità processuale aggravata, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.

In particolare, una pronuncia di merito del dicembre 2013[1], ha statuito che va accolta la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. qualora si ravvisi l’elemento soggettivo della mala fede in capo ad una delle parti la quale, “anziché recepire l’invito della controparte che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, abbia preferito adire il Tribunale”.

Ciò in quanto – precisa la pronuncia in parola – detto comportamento si pone in un’ottica conflittuale decisamente lontana dalla nuova prospettiva nella quale, anche alla luce della recente reintroduzione con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria[2], appare muoversi il legislatore negli ultimi tempi.

Il giudice precisa altresì al riguardo che tale nuova prospettiva attribuisce al difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di mediazione delle controversie; prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel ricorso al Tribunale l’“extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle controversie civili”.

Nel caso di specie, i ricorrenti proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. al fine di accertare le cause generanti le macchie di muffa e di umidità presenti nell’appartamento da essi condotto in locazione; la resistente, tuttavia, eccepiva la mancanza dei presupposti per disporre l’accertamento tecnico preventivo, evidenziando che non vi era nessuna necessità di effettuare tale accertamento nella prospettiva di un giudizio in quanto:

    la locatrice aveva manifestato piena disponibilità ad accertare le cause delle pretese infiltrazione e ad eliminarle;

    tale disponibilità, tuttavia, era stata vanificata dal comportamento poco collaborativo dei ricorrenti.

Il giudice ritiene i rilievi svolti dalla resistente sostanzialmente condivisibili e, pertanto, rigetto la domanda.

Ciò posto, la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in capo ai ricorrenti viene motivata proprio in quanto la controversia dedotta in giudizio si sarebbe potuta agevolmente risolvere senza ricorrere all’autorità giudiziaria se, semplicemente, il ricorrente avesse raccolto l’invito della resistente a far visionare l’immobile locato. Si ravvisa, difatti, in capo ai ricorrenti – illustra il giudice – l’elemento soggettivo della mala fede, in considerazione della “evidenziata e documentata disponibilità manifestata dalla resistente per risolvere il problema delle lamentate infiltrazioni del tutto ignorata prima della proposizione del ricorso” (ed in ordine alla quale, peraltro – prosegue il giudice – è stato omesso ogni riferimento nel ricorso)[3].

Una successiva pronuncia di merito[4] condanna poi un’assicurazione ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento da questa tenuto, sia nella fase della mediazione che nella fase prettamente processuale. Questa – osserva il giudice – da un lato, non si era presentata, e senza giustificarsi, nella fase mediatoria; dall’altro, aveva resistito alla domanda attorea “pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa” (il giudice evidenzia peraltro al riguardo la mera opinabilità del diritto fatto valere e la consapevolezza, da parte della stessa assicurazione, della mancanza di documentazione medica)[5].

Peraltro, osserva il giudice, l’attrice aveva anche provato a rivolgersi ad un Ente di mediazione per trovare una soluzione della vertenza, ma, non essendosi presentata l’assicurazione senza addurre motivazioni, la mediazione si è chiusa con la mera accettazione della proposta del mediatore (nella specie per euro 9.750,00), anche questa rimasta inevasa (da ciò consegue quindi che le spese affrontate dall’attore per il procedimento di mediazione devono essere rimborsate dall’assicurazione non presentatasi).

In argomento assume quindi primario rilievo anche la tematica della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione.

In particolare, una recente pronuncia di merito resa in materia di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010)[6] ha affermato che qualora le parti non abbiano partecipato personalmente alla procedura risultando rappresentate dai propri difensori i quali, all’uopo delegati, abbiano manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere all’esperimento della procedura di mediazione, il tentativo di mediazione, pur ritualmente iniziato, non risulta altrettanto ritualmente condotto a termine; da ciò consegue che le parti devono essere rimesse dinanzi al mediatore affinché prosegua e si esaurisca l’esperimento della procedura di mediazione.

Nella specie, relativa ad una controversia bancaria[7], le parti non avevano partecipato personalmente alla procedura, risultando esse rappresentate dai propri difensori.

Al riguardo, il giudice osserva che:

    l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 fa esplicito riferimento alla circostanza che “al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”;

    il che implica “la volontà di favorire la comparizione personale della parte quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi”;

    pertanto, l’ipotesi che le parti vengano sostituite da un rappresentante sostanziale (ovviamente munito dei necessari poteri), sono limitate a solo casi eccezionali;

    di conseguenza, “mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l’ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro”.

Ciò posto, nella specie i difensori delle parti, all’uopo delegati, manifestavano al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere all’esperimento della procedura di mediazione; sul punto il giudice illustra che:

    le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1-bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) d.lgs. n. 28/2010, sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio (essendo addirittura previsti a pena di improcedibilità dell’azione);

    difatti, ex art. 8, comma 1 d.lgs. n. 28/2010, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione: ciò vuol dire che le parti devono esprimersi “sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima” e non, invece, sulla loro volontà di procedere alla mediazione;

    diversamente argomentando, “si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa”.

Alla luce di quanto esposto, il giudice (respingendo nella specie l’istanza di sospensione del decreto opposto nei confronti di tutti gli opponenti e rinviando la causa ad una successiva udienza) dispone quindi che le parti proseguano il procedimento di mediazione iniziato e non concluso (con onere di impulso a carico della parte opposta[8]), da un lato rendendo noto che il mancato esperimento dell’effettivo tentativo è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda per la parte opposta/attivante e ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis d.lgs. n. 28/2010 per la parte opponente/attivata e, dall’altro, invitando le parti a comunicare l’esito della mediazione (con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima dell’udienza, che dovrà contenere informazioni in merito: all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; al regolamento delle spese processuali; ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore).


(Da Altalex del 28.5.2014. Nota di Giulio Spina)

______________

[1] Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23 dicembre 2013.
[2] Si veda al riguardo il d.lgs. n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come novellato dal d.l. n. 69/2009 convertito, con modificazioni, in legge n. 98/2009.
[3] In particolare, il giudice osserva che effettivamente sin dalle prime segnalazioni da parte dei conduttori, vi è stata piena disponibilità della locatrice a risolvere il problema delle presunte infiltrazioni:
    fax indirizzato al difensore dei ricorrenti nel quale si evidenziava come la resistente avesse cercato vanamente più volte di contattare uno dei conduttori al fine di fissare un appuntamento per consentire di visionare l’immobile da un proprio operaio di fiducia;
    successiva lettera che rappresentava come, nonostante numerosi tentativi di contattare il conduttore, non fosse stato possibile accedere all’immobile con conseguente rischio di aggravamento delle condizioni dello stesso;
    ripetute (e documentate) richieste della locatrice di fissare un appuntamento per verificare lo stato dei luoghi rimaste esito.
Peraltro, precisa il Giudice, da un lato, non può ritenersi sussistente una situazione di pregiudizio irreparabile tale da giustificare il ricorso alla tutela cautelare (diversamente, “gli odierni ricorrenti avrebbero dimostrato maggiore disponibilità e solerzia nel rispondere agli inviti della locatrice”), dall’altro lato, “anche a voler ritenere che nel caso di specie si sia creata una situazione di pregiudizio irreparabile, a causare tale situazione è stato, in definitiva, proprio il comportamento scarsamente collaborativo dei ricorrenti” (che, “anziché consentire l’accesso all’immobile da essi condotto, hanno preferito agire in giudizio, con conseguente aggravamento di tempi e costi per la soluzione del problema da essi lamentato”). Peraltro, ancor più evidente è la mancanza di periculum in mora in quanto “il fenomeno infiltrativo si manifestava già a pochi mesi dalla stipula del contratto di locazione (avvenuta nel 2008)”.
Inoltre – aggiunge ancora il giudice – emblematica del comportamento posto in essere dai ricorrenti, contrario ai doveri di buona fede contrattuale, è la “circostanza che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato il giorno immediatamente successivo alla trasmissione del fax con il quale la resistente specificamente diffidava i ricorrenti, a mezzo del proprio legale, a prendere contatti al fine di poter risolvere il problema dell’accesso all’immobile, stante la persistente irreperibilità degli stessi”.
[4] Trib. Roma n. 4140/2014.
[5] Nella specie, il giudice osserva che:
    il rifiuto da parte dell’Assicurazione di non onorare il contratto perfezionatosi con l’arrivo della proposta transattiva sottoscritta e con il dato IBAN non trova giustificazione;
    pretestuosa appare la scusa avanzata dalla stessa che non si era accorta che l’infortunato non era il contraente ma la moglie (il significato della scusa dello scambio di persona non è comprensibile, in quanto che la polizza “Persona OK” è una polizza cumulativa con cui viene complessivamente assicurato un nucleo famigliare per una certa somma, quindi anche l’altro contraente, come l’infortunata, erano titolari di un terzo dei singoli massimali essendo il nucleo famigliare composto da tre persone);
    non è stata esperita una visita collegiale né richiesta una CTU in corso di causa da parte dell’amministrazione, essendo stata depositata in giudizio la sola perizia di parte attorea (redatta dal medico legale incaricato).
[6] Trib. Firenze, 17 marzo 2014.
[7] Opposizione a decreto ingiuntivo le cui eccezioni sollevate dagli opponenti erano relative anche all’illegittimo e immotivato esercizio del recesso della Banca ingiungente, alla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché all’erronea indicazione dell’ammontare di interessi anche anatocistici.
[8] Sul punto il giudice ricorda che nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo – come da costante giurisprudenza della Suprema Corte – è da ritenersi la parte opposta quale parte attrice in senso sostanziale con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria, di cui la fase di opposizione rappresenta mera prosecuzione eventuale.


Divorzio breve, in arrivo riforma

A quarant'anni dal referendum sul divorzio, approvata la riforma dello stesso con l'introduzione del cd. "divorzio breve". Una riforma come questa, che va a modificare un istituto cardine del nostro ordinamento nazionale, ovvero la famiglia, perno attorno al quale ruota tutta la struttura del codice civile, non poteva non essere esito di una concertazione bipartisan con 381 voti a favore, 30 contrari, 14 astenuti.
Stante il testo approvato, le novità introdotte da Montecitorio possono essere così riassunte:
1) Eliminazione del periodo di separazione di tre anni prima di poter chiedere il divorzio.
2) Il termine per chiedere il divorzio decorre dalla notifica del ricorso ed è pari a 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di consensuale.
3) Il cd "divorzio breve" sarà applicabile, come ogni reformatio in melius, anche per i procedimenti in corso.
4) La comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.

(Da ilsole24orre.com del 29.5.2014)

lunedì 2 giugno 2014