lunedì 23 settembre 2013

Diniego colloquio con imputato va eccepito prima dell’interrogatorio



La pronuncia della seconda sezione penale (sent. n. 38673 del 19 settembre 2013) ha respinto il ricorso di un avvocato, al quale era stato negato dal giudice il permesso di conferire con il proprio assistito prima dell’udienza di convalida dell’arresto.
Il difensore aveva eccepito nel corso della suddetta udienza la violazione del diritto di difesa, avendo il giudice disposto ex officio il divieto di colloquio sul presupposto della necessità di svolgere l’interrogatorio ai fini del giudizio di convalida dell’arresto, per il quale l’articolo 391 c.p.p. non prevede colloqui propedeutici anche per evitare l’alterazione della genuinità delle fonti di prova.
Tuttavia, avvisano i giudici di legittimità, il
provvedimento di diniego deve essere motivato in ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determinato l’adozione, pena la nullità.
Tale nullità, continuano gli ermellini, è da ricomprendere tra quelle di ordine generale a regime intermedio e dunque, per essere estesa anche al successivo interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all’art. 182 del codice di procedura penale, e cioè prima dell’espletamento delle formalità di apertura dell’atto dell’interrogatorio.
In particolare l’eccezione deve essere proposta subito dopo la lettura dell’ordinanza di reiezione della richiesta e prima del compimento dell’atto di interrogatorio; nel caso di specie, dal momento che era stata sollevata tardivamente, non è stata potuta far valere la nullità, e il ricorso è stato respinto.

Lucia Nacciarone (da diritto.it del 23.9.2013)

Sequestro pc avvocato: opponibile segreto professionale?

Cass. Pen., sez. V, sent. 21.8.2013 n° 35269



La Suprema Corte, nel caso in esame, ribadisce l’indubbia rilevanza dell’istituto del sequestro di materiale informatico ai fini di indagini relative anche a reati comuni.

In particolare, la Corte di Cassazione conferma l’ordinanza del tribunale di Siena che a sua volta aveva riconosciuto la legittimità del decreto di sequestro, emesso dal P.M., a norma dell'art. 252 c.p.p., di due computer, posti nello studio di due legali.

Secondo la S.C. l’ordinanza ricostruisce e valuta le emergenze delle indagini in corso, nei confronti di due avvocati che hanno ottenuto il rinvio di udienze penali, producendo un certificato del medesimo medico curante, attestante impedimento dovuto a ragioni salute, impedimento che è invece risultato inesistente.

Di conseguenza va ritenuto senz’altro valido e fondato il sequestro dei due computer contenenti documenti afferenti alla loro attività, perché effettuato con il preciso scopo di individuare i files rilevanti per accertare se i due legali, nei giorni in cui hanno prodotto i certificati attestanti l'impossibilità di svolgere attività lavorativa nelle udienze di cui hanno ottenuto il differimento per assoluto impedimento di presenziare, abbiano altrove svolto regolarmente attività lavorativa. Di qui l'evidente pertinenzialità tra beni in sequestro e i reati che sono oggetto delle indagini in corso.

La Suprema Corte conclude anche per l’evidente impossibilità di riconoscere agli avvocati le invocate garanzie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 103 c.p.p., essendo essi interessati nelle indagini non nella qualità di difensori di altri cittadini indagati, ma nella qualità di cittadini essi stessi indagati e, come tali, non meritevoli della privilegiata posizione garantita dalla legge.

Inoltre, sempre secondo l’organo giudicante, non è opponibile il segreto professionale poiché l’oggetto e le finalità del sequestro sono limitati ai files concernenti non il merito dell'attività professionale svolta dagli indagati, ma il se e il dove tale attività sia stata svolta; d’altro canto il provvedimento di sequestro, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione, non riguarda comunicazioni o messaggi di posta elettronica tra i legali e i loro assistiti, che potrebbero trovarsi nei computer.

Negli ultimi tempi sta assumendo notevole diffusione il ricorso al sequestro nel settore dei reati informatici o dei reati comuni dove però il dato digitale è particolarmente rilevante. Il sequestro insieme alla copia e all’intercettazione rappresenta una modalità tecnica di acquisizione del dato digitale, ed in effetti in pratica consiste nel prendere fisicamente il supporto su cui il dato stesso risiede. Nella copia, invece, il supporto originale viene acquisito sotto forma di copia delle informazioni contenute nello stesso e riversato su un altro supporto, mentre l’intercettazione prevede che il dato venga acquisito nel suo passaggio da un sistema a un altro.

Il sequestro rappresenta il mezzo di ricerca della prova più controverso. La domanda che ha assillato la dottrina e la giurisprudenza è la seguente: il computer va qualificato come corpo del reato o cosa pertinente al reato? È chiaro che il vincolo pertinenziale fra reato e supporto informatico sussisterà ogni qualvolta esso potrà qualificarsi come arma del delitto (si pensi ai cd. reati informatici propri, in cui la condotta avviene ed è diretta a dispositivi informatici). Di contro, nei casi in cui il calcolatore rappresenti cosa pertinente al reato, ossia strumento per risalire attraverso le tracce ivi presenti alle fasi preparatorie e alla condotta assunta in concreto dal soggetto indagato tale automatismo non può operare, dovendosi caso per caso analizzare il ruolo giocato all’interno della vicenda.


(Da Altalex dell’11.9.2013. Nota di Michele Iaselli)

domenica 22 settembre 2013

LA ROSA MONACO E CARPINO ALLA CASSA


Si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense per il distretto della Corte di Appello di Catania, per il quadriennio 2013-2017.

Sono stati confermati gli Avvocati Giuseppe La Rosa Monaco del Foro di Catania e Massimo Carpino del Foro di Siracusa.

Come si legge nel sito dell’Ordine Avvocati di Catania, con tale risultato “è stato riconosciuto il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio dall’Avv. Giuseppe La Rosa Monaco che ha riportato 902 voti, segno di riconoscimento da parte della Classe Forense Catanese per la disponibilità e la competenza dimostrate”.

L’AGA si associa e porge sincere congratulazioni all’amico e collega Giuseppe.

Condominio, più facile nomina e revoca amministratore



La riforma del condominio è entrata in vigore da pochi mesi e già i riflettori si accendono su alcune disposizioni poco chiare o di dubbia interpretazione; del resto la legislazione italiana lascia aperti ampi spazi di manovra alle interpretazioni più disparate e questo non è certamente un caso isolato. Parliamo, in questa occasione, delle maggioranze previste dall'articolo 1136 c.c. per la nomina (o la revoca) dell'amministratore di condominio. La norma presta in fianco ad una duplice interpretazione per cui occorrerà attendere le pronunce giurisprudenziali che (ci si augura) chiariscano i dubbi interpretativi.
Prima ipotesi: quorum unici per prima e seconda convocazione
Per la nomina e la revoca dell'amministratore sarebbe necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi. A tale conclusione si giunge fermandosi ad una interpretazione strettamente letterale e più tradizionale dell'articolo 1136 c.c., che mette in stretta correlazione il quarto comma con il secondo comma. In tale prospettiva "Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore.... devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.". Il secondo comma, a sua volta, stabilisce che "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio." Se questa interpretazione dovesse prevalere, la riforma non avrebbe introdotto alcuna modifica sostanziale nella materia.
Seconda ipotesi: in seconda convocazione i quorum sono più permissivi
Volendo dare una interpretazione più organica delle norme viste nel loro complesso e lette in armonia con i principi ispiratori della riforma che, come sappiamo, mira ad agevolare il raggiungimento delle decisioni assembleari, evitando inutili situazioni di stallo, si giunge ad una diversa conclusione. Secondo una diversa interpretazione del dettato normativo, i quorum richiesti per la nomina o la revoca dell'amministratore cambiano in funzione che la decisione venga assunta in prima o in seconda convocazione.
In tale prospettiva, il richiamo contenuto nel quarto comma dell'articolo 1136 c.c. farebbe riferimento solo all'assemblea di prima convocazione; in tale ipotesi, i quorum sarebbero dettati dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 1136 c.c. per cui l'assemblea per la nomina/revoca dell'amministratore sarebbe valida “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Come ben sappiamo, peraltro, nelle assemblee condominiali è difficile che una decisione (specie su un tema tanto delicato) venga presa in prima convocazione vuoi perché non si raggiunge il numero legale per la sua costituzione, vuoi per la difficoltà di formare una maggioranza per cui, di norma, l'organo deliberativo raggiungere una decisione in seconda convocazione. A questo punto, ci si chiede se, anche in seconda convocazione, valgano i quorum stabiliti dal primo e secondo comma ovvero se, per favorire l'assunzione della decisione, siano richiesti quorum più permissivi.
Per rispondere a questo interrogativo, occorre fare riferimento all'articolo 1136, comma 3, che, a proposito delle assemblee di seconda convocazione, stabilisce "Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione..... è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."
In questo caso, quindi, per le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio.
In sostanza, volendo stabilire i quorum deliberativi, necessari alla nomina/revoca dell'amministratore, bisognerebbe introdurre una scriminante distinguendo due ipotesi:
    a) nel caso in cui l'assemblea riesca a deliberare in prima convocazione (caso più unico che raro) sarebbe applicabile il secondo comma (ovvero i 500 millesimi);
    b) nel caso in cui l'assemblea si riunisca in seconda convocazione (come normalmente avviene), troverebbe applicazione il terzo comma (ovvero un terzo del valore dell'edificio).
Tale interpretazione sembrerebbe più corretta per una serie di motivi:
    a) le assemblee di prima convocazione vengono (volutamente) convocate in orari impossibili e le decisioni vengono assunte sempre in seconda convocazione;
    b) il Legislatore della riforma ha cercato di snellire le decisioni ed imporre dei quorum elevati renderebbe più difficile il raggiungimento delle maggioranze prescritte;
    c) non prevedere quorum differenziati per la prima e seconda convocazione avrebbe poco senso;
    d) nel caso in cui non fosse possibile raggiungere la maggioranza prevista dal secondo comma (500 millesimi) il condominio rimarrebbe paralizzato e sarebbe necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario.
La riforma del condominio è appena nata e, per sciogliere i possibili dubbi interpretativi, dovremmo attendere la fase di rodaggio; non rimane che attendere le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza.

(Da Altalex del 19.9.2013. Articolo di Donato Palombella)

Mancato pagamento delle spese condominiali



Se un condomino si rifiuta di pagare le spese condominiali relative al riscaldamento centralizzato chi ne risponde?
Il caso
Il condòmino di un appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato si rifiuta di pagare le spese; gli sono stati inviati avvisi anche per raccomandata, ma l'invio delle convocazioni alle assemblee ordinarie e straordinarie tornavano indietro. Questo condòmino - avendo i locali (appartamento) vuoti - non intende pagare ed adesso per mancanza di fondi devono staccare il servizio di riscaldamento/acqua calda. La responsabilità di chi è?
La soluzione
Se il destinatario respinge la raccomandata contenente l'avviso di convocazione, pervenutagli nel termine di legge,  non può eccepire la mancata conoscenza della data dell'assemblea e l'avviso si ha quindi per ricevuto (Cass. 29/1/1970, n. 196).
L’amministratore può, sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea, chiedere al giudice competente per valore l’emanazione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo  nei confronti del condomino in mora con i pagamenti. Se il mancato pagamento dei contributi condominiali da parte di un condomino ha comportato un danno agli altri condomini egli è tenuto a risarcirlo.

(Da avvocati.it del 18.9.2013)

venerdì 20 settembre 2013

Toghe al rogo



Gli Avvocati di Ischia bruciano toghe
per protestare contro la chiusura del tribunale

Gli avvocati hanno bruciato due toghe sul porto di Ischia (Napoli), al termine di un corteo di protesta - organizzato dall'associazione forense dell'isola d'Ischia - cui hanno aderito associazioni di categoria, sindacali, autotrasportatori e studenti, ha percorso le strade del centro di Ischia (Napoli) contro la soppressione della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Al corteo hanno partecipato anche i trasportatori con 15 camion che hanno sfilato in corteo.

(Da Mondoprofessionisti del 20.9.2013)

Class action contro la chiusura dei tribunali



L'Anai denuncia: migliaia di processi finiti
in scatoloni con previsioni ignote.
La giustizia è allo sbando per colpa
dell'ottusità del Ministero della Giustizia

Si preannunciano class action e azioni di danni da parte dei cittadini i cui diritti sono stati cancellati con la violenza di un potere cieco. L’offesa alla giustizia non ha precedenti. E le reazioni che già ci sono state non mancheranno. I Tribunali minori e almeno metà delle Sezioni distaccate non possono essere soppressi”. A prevederlo è l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani che denuncia il massacro di centinaia di migliaia di processi pendenti che stavano per celebrarsi e che sono finiti con i fascicoli in scatoloni con destinazione incerta e con inconcepibile previsioni ignote. “Smantellati Tribunali e Sezioni distaccate che smaltivano i processi pendenti e che oggi sono desertificati – dichiara il presidente Anai Maurizio De Tilla - Paradossalmente il Ministero della Giustizia, con un’azione di forza, è riuscito in pochi giorni a distruggere processi in via di soluzione. Il caos è subentrato all’ordine. Divise e rese complicate le nuove competenze territoriali senza soluzioni accettabili. Cittadini, sindaci, istituzioni ed avvocati sono indignati”. 

(Da Mondoprofessionisti del 19.9.2013)