venerdì 18 febbraio 2011

SABATO 26 EVENTO FORMATIVO CON L'AVV. TROMBETTA

Ricordiamo ai Soci e Colleghi che il prossimo Sabato 26 Febbraio, dalle ore 9 alle 12, l'androne del Palazzo di Giustizia di Giarre ospiterà il secondo evento formativo organizzato dall'AGA per questo 2011, che dà diritto a 3 crediti (nell'anno ne occorrono almeno 30, nel triennio iniziato ben 90).
Sarà l'Avvocato Giuseppe Trombetta, illustre penalista, a relazionare sul tema: "I reati contro l'amministrazione della Giustizia".
La partecipazione all'evento è gratuita per i soci AGA; ai non soci è richiesto un contributo-spese di € 10,00.
Tutto ciò che riguarda gli eventi formativi viene da noi pubblicato, oltre che su AGA News, stampa e tv locali, anche su Formazione: qualche "cliccata" in più può aiutare a sapere meglio e per tempo tante cose!
Su Documenti trovate anche il fac-simile per la dichiarazione dei crediti formativi annuali.
Da Link potete entrare su molti siti utili, compreso quello dell'Ordine Avvocati di Catania.
Et de hoc satis!

Gli avvocati insistono contro la mediaconciliazione obbligatoria

Mentre i dottori commercialisti ed esperti contabili esultano per la "sostanziale tenuta di una riforma giudicata storica", gli avvocati vanno all'attacco e denunciano un fronte comune contro la classe forense a difesa della mediaconciliazione. “La legge Bersani va tolta per tutti non solo per gli avvocati. Le professioni sono chiare, pulite, occorre colloquiare con loro per agire in comune”. Sono queste le parole di commento del Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, a ciò che è accaduto ieri a Milano. L’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano hanno firmato una convenzione per un servizio congiunto di mediazione, in attuazione del D. Lgs. 28/2010. De Tilla, da Napoli, ha risposto alla notizia ribadendo che i poteri forti vogliono utilizzare la media conciliazione per gestire autonomamente quello che è di loro competenza non per far crescere le professioni. “Noi avvocati non siamo contrari alla riforma ma al fatto che il Governo non si impegni in primis a far funzionare la giustizia e non supporti finanziariamente la riforma stessa”. Riforma si, dunque, ma con il sostegno da parte dello Stato. “Il media conciliatore è un mestiere delicato e complicato, una parte elitaria della nostra professione. C’è bisogno di tempo per una formazione più specifica e per avere un servizio di qualità”. Occorre, dunque, dare al cittadino la possibilità di rivolgersi al professionista ma non si può rendere questo obbligatorio. L’obbligatorietà della media conciliazione è incostituzionale, è viziata da eccesso di delega e limita ai cittadini l’accesso alla giustizia civile. È questo il motivo per cui l’Oua continuerà a protestare in tutti i modi contro di essa.  Il Consiglio nazionale forense, da parte sua,  aveva spinto con il guardasigilli, Angelino Alfano, per un rinvio totale della normativa al 2012, ha escluso che l'entrata in vigore a rate della conciliazione obbligatoria «sia allo stato attuale praticabile, in quanto i problemi segnalati permarrebbero comunque per i settori in cui la mediazione fosse attivata».  Critica anche la posizione dei giovani avvocati dell'Aiga e dell'Associazione nazionale forense.

(Da Mondoprofessionisti del 17.2.2011)

giovedì 17 febbraio 2011

Autoridurre l'assegno di mantenimento in favore dei figli è reato

 
I versamenti parziali non salvano il genitore dalla condanna penale

Commette reato il genitore separato che si "autoriduce" l'assegno di mantenimento versando ai figli solo una parte di quanto sancito dal giudice.
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5752 del 15 febbraio 2011, ha segnato una significativa stretta sul reato di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza.
In particolare la sesta sezione penale ha dato torto a un napoletano che era stato condannato a versare alla ex moglie, in favore dei figli minorenni, un assegno mensile di 416 euro. In totale l'uomo aveva versato oltre 6mila euro, somma al di sotto rispetto a quella fissata a titolo di mantenimento. Ma non era riuscito a provare l'inadeguatezza del suo stipendio rispetto all'assegno.
Per questo il Tribunale e la Corte d'Appello di Napoli lo avevano condannato per il reato contenuto nell'articolo 570 del codice penale. Non solo. In linea con una giurisprudenza che ha esteso l'obbligo, anche sul fronte penale, a tutte le necessità del minore, gli Ermellini hanno chiarito che "il corretto adempimento dell'obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'art. 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Non è pertanto consentito al soggetto tenuto di autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di far fronte all'impegno".

Debora Alberici (da cassazione.net del 16.2.2011)

Il molestatore telefonico per non risarcire 500 euro ne paga 1.000 in spese di giustizia

Condannato perché non riesce a smentire la natura offensiva delle chiamate a due donne

Anche una lite bagatellare può ben arrivare in Cassazione, ma a patto di pagarne lo scotto. L'autore delle molestie telefoniche a danno di due donne non accetta il verdetto dei giudizi di merito: risultato? Invece che pagare 500 euro di risarcimento del danno ne pagherà anche 1.000 di spese di giudizio, di cui 800 per onorari. Inutile scomodare i giudici di legittimità con un ricorso inadeguato dal punto di vista procedurale e, dunque, inammissibile. È quanto emerge dall'ordinanza n. 3663 del 14 febbraio 2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.
La sentenza del giudice di pace è confermata dal Tribunale: alle due signore va riconosciuto il risarcimento per la petulanza delle telefonate. Ma il molestatore non ci sta e ricorre alla Suprema corte. Il fatto è che l'impugnazione risulta inammissibile perché non contiene il momento di sintesi necessario a dimostrare il vizio di motivazione della sentenza di merito. In particolare, l'autore delle chiamate sgradevoli non riesce a smentire il carattere offensivo delle sue iniziative né a dimostrare che le telefonate non fossero riconducibili alla sua persona. Insomma: poteva risparmiarsi di far perdere del tempo ai giudici. E ora paga pedaggio.

(Da cassazione.net del 16.2.2011)

mercoledì 16 febbraio 2011

Mediaconciliazione, gli avvocati di Napoli pronti alla protesta


di Luigi Berliri

“È passata la volontà del ministro Alfano sul rinvio parziale. Rimangono inascoltate le istanze dell’Avvocatura. Nessuna attenzione al voto responsabile e bipartisan dei senatori dei giorni scorsi, vincono gli interessi dei poteri forti. Sarà dura la protesta degli avvocati ormai delusi dal Ministro della Giustizia. L’obbligatorietà della media-conciliazione è incostituzionale ed impedisce il libero accesso alla giustizia”. Il presidente dell’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, Maurizio de Tilla, critica duramente la scelta del Ministro Alfano di inserire nel maxi emendamento, presentato al Senato al Milleproroghe, il parziale e insufficiente slittamento dell’obbligatorietà della mediaconciliazione per sole due materie: condomini e sinistri stradali. Per l’Oua l’approvazione del provvedimento aprirà un conflitto con oltre 230 mila avvocati e non mancheranno le proteste, a partire dall’astensione dalle udienze.  «Lo slittamento ad un anno per tutte le materie – dichiara il Presidente dell’OUA – avrebbe consentito una più ragionevole sistemazione della materia modificando il decreto legislativo nei punti più volte segnalati dall’Avvocatura. La mediaconciliazione obbligatoria non esiste in Europa e non funzionerà. Oltre 230mila avvocati protesteranno con decisione – continua - fino alla proclamazione dell’astensione dalle udienze ed in queste ore sono tante le delibere approvate dai consigli degli ordini forensi di tutta Italia. Invano ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio per rappresentare la grande delusione della categoria per l’arrogante presa di posizione del Ministro Alfano.  La mediaconciliazione obbligatoria – conclude de Tilla - così come definita, risponde esclusivamente alle esigenze di interessi particolari e alle pressioni dei poteri forti, non è in linea con le direttive europee ed è sotto molti profili incostituzionale. Rimangono inascoltate le osservazioni degli avvocati, nessuna attenzione al voto responsabile e bipartisan dei senatori dei giorni scorsi, ma non è ancora detta l’ultima parola, le proteste e le iniziative continueranno. L’Avvocatura manifesta il totale dissenso per le iniziative del Ministro che, invece che intervenire sulla riforma della macchina giudiziaria, ha rivolto la propria attenzione alla rottamazione della giustizia civile e, con essa, a sopprimere i diritti dei cittadini ad avere giustizia». Rammarico per il rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione per alcune materie  dei commercialisti.  “È comunque in considerazioni delle enormi resistenze messe in campo, si tratta – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti – di un successo di cui va reso pieno merito al Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che dopo aver voluto una riforma che può finalmente cambiare il volto alla giustizia civile del nostro Paese, ha saputo fronteggiare con coraggio le tante pressioni provenienti da parte di chi, con logica corporativa, voleva snaturarne il senso, limitarne la portata o addirittura cancellarla. Il rinvio di un anno dell’entrata in vigore della conciliazione in due materie rilevanti quali controversie condominiali e incidenti stradali – sostiene Siciliotti  - rende parziale l’avvio della mediazione civile, previsto per il 20 marzo. Una scelta di cui ci rammarichiamo, figlia delle tante spinte conservatrici di chi si arrocca in difesa dell’esistente. Eppure – prosegue il presidente dei commercialisti – questo dato non oscura affatto la portata di una riforma che non esitiamo a definire “storica” per gli effetti di decongestionamento della giustizia civile che potrà produrre nel tempo e il cui avvio è comunque in gran parte confermato per marzo, a dispetto di quanti avrebbero voluto rinviarlo tout court di un anno. Un risultato complessivamente positivo al quale si è arrivati anche grazie alla mobilitazione unitaria dei commercialisti, di alcune altre professioni, del mondo delle imprese e delle Camere di commercio.  Conciliazione e mediazione civile – prosegue Siciliotti -  ridurranno il numero di cause civili pendenti presso i nostri tribunali e comporteranno una drastica riduzione dei tempi della giustizia e dei suoi costi per i cittadini. Una riforma che avrà successo se sarà accompagnata da una rivoluzione culturale nell’approccio a questi temi. Uno sforzo per il quale i commercialisti sono impegnati ormai da anni: arriviamo all’appuntamento del 20 marzo con quasi 5000 commercialisti formati nella materia, con un organismo nazionale di conciliazione e con la volontà di dar vita in ciascuno dei 143 ordini locali di categoria ad un organismo territoriale, anche in collaborazione con altri professionisti e altri enti”.

(Da Mondoprofessionisti del 16.2.2011)

Nuova assicurazione sanitaria per gli avvocati dal 2011

 
È attiva la nuova convenzione sanitaria per gli avvocati della Cassa forense. Due le novità più importanti: il rimborso di tutte le spese mediche sostenute per la cura delle malattie oncologiche e la possibilità di approfittare delle vantaggiose condizioni della convenzione anche per gli avvocati in pensione non più iscritti alla Cassa e per i familiari degli associati fino ai 90 anni di età. Più assistenza, dunque, e più servizi a tutela dell’intera categoria professionale.  La nuova convenzione, che sarà in vigore sino al 2013, è stata affidata con bando di gara europeo a UNISALUTE, società del gruppo UNIPOL specializzata in assicurazioni sanitarie. La polizza copre in modo gratuito e automatico tutte le spese sostenute dagli iscritti alla Cassa (praticanti, avvocati, pensionati) per i cosiddetti “Grandi interventi chirurgici” e “Gravi Eventi Morbosi”. Il rimborso, che arriva a coprire sino a un massimo di 260 mila euro annue per ciascun assicurato, risarcisce tutti i costi relativi al ricovero in strutture sanitarie pubbliche e private: le spese per l’operazione, la degenza, l’assistenza, le visite specialistiche, i trasferimenti, il vitto e l’alloggio dell’eventuale accompagnatore.   Ma la novità più importante riguarda il rimborso integrale delle spese sostenute per le “Malattie oncologiche”. Per questo tipo di patologie, la polizza non copre solo i costi dell’operazione, della degenza, dell’assistenza e delle terapie (con un tetto massimo di 15 mila euro all’anno nel caso di ricovero con intervento e 10 mila senza), ma anche le spese sostenute da un eventuale accompagnatore durante tutto il periodo della malattia. Un grande passo in avanti che dimostra quanto la Cassa abbia a cuore i propri associati, impegnandosi a creare per loro le condizioni migliori per affrontare una grave malattia. Delle vantaggiosi condizioni della polizza potranno godere anche i professionisti che non esercitano più e i familiari degli associati. La convenzione, infatti, si estende anche ai pensionati non più iscritti, ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità e ai familiari degli associati fino ai 90 anni, contro gli 80 stabiliti nella precedente convenzione sanitaria. In questi casi, la copertura è a carico dell’assicurato, che dovrà versare 130 euro all’anno. Infine, potranno aderire alla convenzione anche gli avvocati che si riscrivono alla Cassa dopo i 65 anni.   “Siamo orgogliosi di poter garantire a tutti gli iscritti a Cassa forense un’assistenza sanitaria di alto livello. Siamo anche orgogliosi che il Tar abbia riconosciuto la validità della procedura che abbiamo seguito improntata alla concorrenza e alla massima trasparenza”, dichiara Marco Ubertini, Presidente di Cassa forense.  Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso di Assicurazioni Generali, che aveva avanzato presunte irregolarità nella conduzione della gara d’appalto per l’assegnazione della nuova polizza sanitaria. La decisione del Tribunale Amministrativo, che ha giudicato il ricorso delle Generali inammissibile per mancanza di interesse, dimostra la totale trasparenza dell’operato della Cassa, che ha condotto la gara in modo conforme alla legge, senza violare alcun principio di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.   La Cassa agisce sempre nell’interesse dei propri iscritti, come dimostra anche la decisione di rimandare l’assegnazione della polizza integrativa per la copertura delle malattie e degli interventi meno gravi (compreso il parto), il cui premio andrebbe a totale carico degli interessati. La Cassa ha infatti valutato sproporzionate tutte le proposte pervenute, e sta lavorando per cercare soluzioni più convenienti ma sempre affidabili e soddisfacenti.

(Da Mondoprofessionisti del 16.2.2011)

Esame avvocati: per bocciare agli scritti non basta il voto, serve il giudizio (e pure esteso)

Senza motivazione esaminatori a rischio-smentita con la perizia del giurista.
Dubbi di legittimità sulle norme

«Bocciato io? Non sia mai detto». Il candidato all'esame per diventare avvocato è escluso dalla prova orale ma non si dà per vinto: contro la scarna motivazione degli esaminatori presenta pareri pro-veritate di giuristi dimostrando che il voto attribuito ai suoi elaborati è troppo basso. Risultato? La declaratoria di inidoneità è annullata e così pure le graduatorie degli ammessi all'orale. Mentre sulle norme che regolano l'accesso alle professione forense restano dubbi di legittimità. È quanto emerge dalla sentenza n. 310 del 12 febbraio 2011, emessa dal Tar Puglia, sezione di Lecce.
La commissione d'esame svolge un lavoro non differente da quello di altri segmenti del settore pubblico e, dunque, non è esonerata dall'obbligo di motivare il provvedimento amministrativo. Anzi, la giurisprudenza afferma che è ben possibile produrre in giudizio pareri pro veritate di giuristi in grado di sovvertire il responso della commissione: l'obbligo degli esaminatori di motivare il loro verdetto si fa quindi ancora più stringente. Gli esperti chiamati in causa dai candidati bocciati propongono una loro valutazione dell'elaborato "incriminato" assumendosene tutta la responsabilità. E nella specie l'aspirante avvocato escluso riesce a provare che i voti attribuiti ai suoi tre pareri erano del tutto riduttivi, mentre la motivazione degli esaminatori risulta troppo sintetica. Il mero voto numerico non può essere sufficiente: in caso di mancata ammissione agli orali, il candidato senza un giudizio esteso non capisce dove ha sbagliato e si configura allora la violazione del suo diritto a migliorare le performance. I giudici pugliesi, poi, mostrano di appoggiare la questione di legittimità sollevata dal Tar Lombardia sulle norme che regolano gli esami di abilitazione alla professione di avvocato: è a rischio-incostituzionalità, ricordano, la disposizione che consente l'attribuzione del semplice punteggio numerico perché il diritto a un giudizio - e pure diffuso - troverebbe fondamento addirittura nel Trattato di Lisbona. Staremo a vedere. Intanto l'aspirante avvocato salentino riesce a riaprire i giochi.

(Da Telediritto del 15.2.2011)