martedì 20 gennaio 2015

Attenzione ai siti di richiesta preventivi per prestiti

Garante Privacy, provvedimento 9.10.2014, n. 447

Un recente provvedimento del Garante ha censurato l’attività di raccolta dati di una società, esercitata tramite un sito web per l’inoltro, da parte degli interessati, di richieste di preventivi per prestiti personali.

I dati personali forniti dagli interessati attraverso la compilazione del form del sito, venivano conservati e successivamente comunicati agli intermediari abilitati ad erogare i prestiti personali.

L’informativa presente nel sito è risultata inidonea al vaglio del Garante, in quanto priva di alcune indicazioni fondamentali. L’articolo 13 del Codice Privacy, infatti, delinea chiaramente qual è lo scopo dell’informativa e quali informazioni risultano necessarie ai fini del suo raggiungimento.

La società titolare del sito, nell’informativa resa agli utenti al momento della registrazione, menzionava esclusivamente le attività di informazione (newsletter), promozionali, pubblicitarie e di studi statistici e di mercato, ma taceva in merito alle modalità con cui si sarebbero svolte, non indicava le attività di conservazione e successiva comunicazione dei dati a soggetti terzi e neanche la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati.

Ulteriore motivo di censura rilevato dal Garante è stato il modo di acquisizione del consenso degli utenti. Il form di raccolta dati prevedeva, infatti, un unico ed indistinto consenso a fronte delle più eterogenee finalità dichiarate nell’informativa, peraltro con il flag preinserito. Anche in questo caso emerge la non conformità al dettato del Codice Privacy, che all’articolo 23 definisce i caratteri fondamentali del consenso che deve essere espresso, libero, preventivo, informato, documentato per iscritto e specifico.

Il Garante, pertanto, riscontrate le suddette violazioni, con provvedimento n. 447 del 9 ottobre 2014, ha disposto il blocco del trattamento e ha prescritto alla società le misure necessarie da adottare ai fini dell’adeguamento dell’informativa e dell’acquisizione del consenso.


Marco Dettori (da filodiritto.com del 16.1.2015)

lunedì 19 gennaio 2015

Linea telefonica studio interrotta? Sì a risarcimento

Trib. Roma, sez. VIII, sent. 15.11.2014 n° 22789

L’interruzione improvvisa e non causata dal fruitore del servizio, della linea telefonica, ad uso affari in ragione dell’utilizzo professionale, è idonea ad arrecare danni e disagi che, pertanto, devono trovare ristoro mediante il risarcimento dei danni.

Così il Tribunale di Roma nella decisione del 15 novembre 2014.

Nella fattispecie concreta sottoposta all’attenzione del giudicante, lo stesso ha precisato che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio tra le parti è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.

Gli obblighi nascenti da tale tipo di rapporto impongono, di conseguenza, ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce (costituzionalmente orientata) degli artt. 1175, 1375 e 1176, comma 2, c.c.

Già altri precedenti sul tema (cfr. Tribunale Brindisi, sez. Ostuni, sentenza 30 dicembre 2011) avevano precisato che la sospensione del servizio in assenza di congruo preavviso è affetta da illiceità; pertanto, in ragione dell’uso professionale della linea telefonica deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della medesima sia idonea ad arrecare disagi e danni.

In ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il Giudice, nella menzionata decisione del 2011, ha argomentato che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”.

In particolare, nel caso in esame il Giudice identifica: il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico; il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.

Nella decisione che si commenta del Tribunale di Roma del 15 novembre 2014 il Giudice ha, altresì, rilevato che, all’esito delle risultanze istruttorie, è stata provata l’inadempienza contrattuale da parte del gestore del servizio telefonico, per non avere assicurato la regolare fruizione del servizio stesso, alle condizioni contrattuali concordate.

Da ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica dell’indennizzo (in favore dell’attore) proporzionato al disservizio subito.

Tutto ciò da calcolarsi in base alle condizioni generali di abbonamento.

Il giudice precisa, inoltre, che per quanto concerne il profilo del danno non patrimoniale non è stato provato alcun pregiudizio esistenziale idoneo a superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione della sfera personale (come individuata dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2008), quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.


(Da Altalex del 3.12.2014. Nota di Manuela Rinaldi)

venerdì 16 gennaio 2015

ORDINE, ELEZIONI RINVIATE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO
L'anno 2015, il giorno 9 del mese di gennaio, alle ore 12.30, si è  riunito, nella propria sede presso il Palazzo di Giustizia di Catania - Sala Riunioni "Nino Magnano di San Lio", dietro rituale convocazione del 7 gennaio 2015, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, composto dai Signori Avvocati:
MAURIZIO MAGNANO DI SAN LIO          Presidente
DIEGO GERACI       Consigliere Segretario
SANTO LIVOLSI      Consigliere
ROBERTO CARUSO         
ANTONINO G. DISTEFANO “
ANTONINO CIAVOLA         Consigliere Tesoriere
ALBERTO GIACONIA         Consigliere
MARCO TORTORICI          
GIUSEPPE CALVO                     
JESSICA GUALTIERI        
SALVATORE WALTER TORO “
IGNAZIO DANZUSO           
ESAMINATO il primo punto all’ordine del giorno
Vista la nota datata 24 dicembre u.s., con cui il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile ha segnalato che la decisione del TAR Lazio in ordine alla domanda di incidente inibitorio proposta nell'ambito dell'impugna-zione proposta avverso il D.M. n. 170/2014 (Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi a norma dell'art. 28 L. n. 247/2012) , la cui discussione è prevista per l'udienza camerale del 14 gennaio 2015, "potrebbe incidere sull'iter del procedimento elettorale", raccomandando agli Ordini circondariali di "adoperare le cautele necessarie ad evitare che l'espressione del diritto di voto possa essere in qualche modo frustrata da una pronuncia del giudice amministrativo che dovesse incidere sulla fonte secondaria che regola il procedimento", nonchè di valutare "la possibilità di svolgere le elezioni quando la cornice normativa sarà connotata da maggiore chiarezza per effetto della pronuncia, sia pure in sede cautelare, del giudice amministrativo";
ATTENZIONATA
la decisione 7 gennaio 2015 del Sig. Presidente della I Sezione del T.A.R. Lazio di sospensione del Regolamento Elettorale per il rinnovo della composizione dei Consigli degli Ordini (D.M. 10 novembre 2014, n. 170);
ATTENZIONATA ANCORA
la nota 8 gennaio 2015 del Direttore Generale del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che invita alla so-spensione dei procedimenti elettorali in attesa della definizione del quadro normativo 
RILEVATO CHE
Il provvedimento di sospensione ha ricadute dirette ed immediate sul procedimento elettorale emergente dal gravato regolamento ministeriale, incidendo sulle concrete modalità di formazione delle liste, di espressione del voto e di interpretazione della volontà del singolo elettore;
RILEVATO ANCORA CHE
con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ha richiesto al CN.F., precise indicazioni sulle procedure, relativamente agli argomenti in discussione, ma che, ad oggi, niente è stato precisato sul punto
RITENUTO CHE
appare opportuno - avuta a mente la scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature, fissata con determinazione consilia-re del 2 dicembre 2014, per il giorno 12 gennaio 2015 (giorni 10 antecedenti alla convocazione dell'Assemblea fissata per l'inizio delle operazioni di voto) dispone il differimento delle operazioni di voto medesime e di ogni adempimento ad esse connesso a data successiva alle decisioni da adottarsi in sede giurisdizionale amministrativa, ovvero in ambito istituzionale - legislativo, sussistendo molteplici ragioni di interesse pubblico per soprassedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, anche al non secondario fine di evitare il consolidarsi dell'affidamento in capo agli iscritti interessati alla competizione elettorale;
delibera
all'unanimità di:
1.         disporre il differimento delle elezioni dei componenti di questo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2015/2018, in attesa che le questioni controverse, indicate in preambolo, siano ri-solte in sede giurisdizionale amministrativa ovvero in ambito istituzionale - legislativo, riservando all'esito l'adozione di ogni altro provvedimento;
2.         comunicare il presente deliberato nelle forme di legge.

Il Consigliere Segretario Avv. Diego Geraci         
Il Presidente Avv. Maurizio Magnano di San Lio

Tar: nessuno stop al regolamento Cnf su formazione continua

Al momento non si ravvisano elementi di criticità all'avvio delle attività di aggiornamento professionale secondo quanto stabilito per gli ordini forensi dal regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense nel luglio scorso. Lo ha deciso la terza sezione del Tar del Lazio, respingendo le richieste con le quali l'Ordine degli Avvocati di Roma sollecitava la sospensione del regolamento.
I giudici amministrativi hanno considerato che «ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase - si legge nell'ordinanza - il ricorso non presenta elementi che facciano prevedere un suo possibile accoglimento, atteso che il regolamento impugnato non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012 (quello che ha stabilito la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ndr), introducendo un sistema di aggiornamento e formazione sufficientemente dettagliato quanto a modalità organizzative e criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a partecipare gli iscritti al Consiglio ricorrente».

In più, per il Tar, «allo stato non si ravvisano gli elementi di criticità in ordine all'avvio delle attività di formazione e aggiornamento professionale evidenziati nel ricorso e ribaditi in camera di consiglio dai patroni dell'ordine degli avvocati di Roma».


(Da ilsole24ore.com del 15.1.2015)

domenica 11 gennaio 2015

PROBLEMI COL PCT? TRANQUILLI, C'E' L'AGA

Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo dell'AGA, svoltasi Sabato 10 Gennaio, a fronte delle richieste ancora pervenute da parte di molti soci e colleghi, è stato deciso di organizzare, col supporto del nostro partner informatico "Service One" di Giarre, un ulteriore incontro "pratico" sul PCT.
Sin d'ora si precisa che tale corso NON attribuirà alcun credito formativo, ma vuole essere d'aiuto ai tanti colleghi -la maggioranza- che ancora hanno problemi con l'invio telematico degli atti.
Per sapere con precisione data e luogo dell'incontro, controllate AGA NEWS.

Clausole vessatorie: conta anche la tecnica redazionale

Trib. Reggio Emilia, ord. 30.10.2014


Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

Così ha deciso il Tribunale di Reggio Emila nella sentenza 30 ottobre 2014.

Nella fattispecie, una società, quando era in bonis, aveva stipulato un contratto di leasing con una Banca, versando nel tempo circa l’86% dei canoni complessivamente stabiliti. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, la Banca aveva risolto il contratto, rientrando nel possesso dei beni. Pertanto, il fallimento della società conveniva in giudizio la Banca chiedendo la restituzione dei canoni versati, con deduzione solo dell’equo compenso per l’uso, sul presupposto dell’applicazione analogica dell'articolo 1526 c.c.

La Banca eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere esclusivamente competente il Tribunale di Milano, così come indicato nelle condizioni generali di contratto pattuite tra le parti, espressamente sottoscritte ex articolo 1341 c.c.

Ma, osserva il Tribunale di Reggio Emilia, nella fattispecie tutte e ciascuna delle diciotto clausole delle condizioni generali di contratto, comprese anche quelle non vessatorie, sono richiamate nel modulo unilateralmente predisposto dalla Banca per la specifica approvazione per iscritto.

Ciò basta a far ritenere l’approvazione inefficace, poiché un’approvazione di tutte le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richiesta dall'art. 1341 c.c., rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio.

La norma in argomento, infatti, richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

Quanto al merito, viene confermata la natura traslativa del leasing oggetto di causa, atteso che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, dopo il pagamento dell’ultimo canone locatizio, l’automatico acquisto della proprietà da parte dell’utilizzatore.

Ciò comprova come i canoni fossero in parte destinati a compensare il godimento ed in parte destinati a pagare il prezzo di riscatto.

Pertanto, correttamente parte attrice ha richiesto la restituzione dei canoni versati, con detrazione del giusto prezzo spettante per il godimento.


(Da Altalex del 10.12.2014. Nota di Giuseppina Mattiello)

EVENTI FORMATIVI AGA DEL 2014

Per consentire una più comoda compilazione della dichiarazione riguardante l’obbligo formativo, di seguito –come ad ogni inizio d’anno- pubblichiamo l’elenco degli eventi formativi accreditati dall’Ordine Avvocati Catania, organizzati dall’AGA e svoltisi nel 2014.
Ricordiamo che la partecipazione ad ogni evento ha attribuito n. 3 crediti formativi, per l’ultimo di Dicembre in Deontologia.


28 Giugno – “Disciplina delle aree a parcheggio: parcheggio 
                     a pagamento (strusce blu”

12 Luglio – “Il processo civile telematico: dalla teoria alla 
                   pratica”

18 Ottobre – “Il reato e l’esecuzione della pena”

15 Novembre - “L'utilizzo della Pec e il processo civile 
                        telematico”

6 Dicembre – “L’impatto della Giurisprudenza di merito e di 
                      legittimità nei giudizi innanzi al Giudice 
                      di Pace”

20 Dicembre – “Nuovo Codice Deontologico Forense e 
                        Consigli Distrettuali di Disciplina”.