lunedì 5 marzo 2012

Avvocati, la protesta non si ferma

Gli Avvocati manifesteranno il prossimo 15 marzo a Roma
contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della giustizia

Lo conferma il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Maurizio de Tilla, che ricorda le ragioni della protesta che apre un ciclo di scioperi che termineranno il 23 marzo in contemporanea con l'inizio del Congresso straordinario forense a Milano.
"Gli Avvocati sono fortemente preoccupati per le decine di interventi varati in questi anni contro le libere professioni e arrabbiati per i provvedimenti lesivi dell'identità' dell'Avvocatura e del diritto di difesa - spiega -. Tre milioni di lavoratori della conoscenza, il 15% del Pil del Paese, sono sotto l'attacco costante della crisi economica e continuamente additati dall'opinione pubblica come una 'casta' di privilegiati. Gli Avvocati, per primi, hanno deciso di dire no a questa marea montante, condizionata dai Poteri Forti e, spesso, da alcuni mezzi di comunicazione, che tende a voler equiparare le professioni alle imprese, soggiogandole alle logiche mercatiste, nonché a riconvertire la nostra giustizia in un servizio esclusivo per le imprese, rinunciando, invece, a una vera riforma del settore che consenta alla macchina giudiziaria di recuperare efficienza e modernità tanto per i cittadini comuni quanto per il nostro sistema produttivo".
"Non ci fermiamo di fronte ad alcuni piccoli aggiustamenti al testo del decreto liberalizzazioni - continua il presidente dell'Oua - e chiediamo con decisione l'eliminazione dell'articolo 9 che abroga le tariffe e il divieto assoluto dei soci di capitale nelle società di professionisti. Ci opponiamo - aggiunge de Tilla - alla prevista chiusura dei 'Tribunali minori' e all'accorpamento-eliminazione degli uffici dei giudici di pace. Chiediamo urgentemente due tavoli di confronto con governo, enti locali, cittadini e magistratura, per scongiurare il rischio che si lasci il territorio sprovvisto di presidi di legalità e di efficienza. Diciamo, quindi, no alla burocratizzazione del processo civile, all'aumento del contributo unificato, all'istituzione del tribunale delle imprese, alla obbligatorietà della mediaconciliazione, tutti interventi, appunto, che prefigurano una giustizia a due binari, una più cara ed efficace per i più ricchi e un'altra lenta e inefficiente. Protestiamo, inoltre, per chiedere il rinvio dell'entrata in vigore delle materie fino ad ora escluse dalla mediazione obbligatoria, condomini e incidenti stradali, in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea". "Cerchiamo il dialogo da mesi - conclude de Tilla - ma fino ad ora è stato un muro di gomma, solo interventi legislativi nel segno delle liberalizzazioni selvagge e contro l'accesso universale e pubblico alla giustizia per i cittadini. Non ci rimane che continuare a protestare, per tutelare il diritto di difesa per scongiurare la costante rottamazione della macchina giudiziaria. Tutti in toga a Roma il 15 marzo, ore 11, a Piazza Cavour, astensione dalle udienze dal 15 al 23 marzo e il 23 e il 24 Congresso straordinario a Milano".

(Da Mondoprofessionisti del 5.3.2012)

Mancato utilizzo immobile, danno c.d. figurativo

Nella sentenza 19 dicembre 2011, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, è stato chiamato a pronunciarsi su una questione oramai pacificamente risolta da una copiosa ed univoca giurisprudenza.
La fattispecie concreta, posta all'attenzione del giudice de qua, era costituita dalla pretesa risarcitoria, avanzata da parte attrice, per il mancata godimento dell'immobile di cui risultava proprietaria (per metà), nonché del rimborso di tutte le spese tecniche ad esso correlate e di cui la medesima proprietaria aveva dovuto sostenere l'esborso.
Aderendo a quanto in materia più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 3223/2011; Cass. Civ. 26610/2008; Cass. Civ. 1507/2006; cass. Civ. 13630/2001), i cui principi hanno altresì trovato applicazione in ambito amministrativo, in caso di occupazione illegittima avvenuta nell'ambito di una procedura espropriativa (da ult. T.A.R. Lombardia, sez. II, 30 marzo 2011, n. 854) , il giudice investito ha ritenuto di dover applicare, nel caso di specie, la regula iuris  secondo cui in caso di occupazione illegittima di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, “individuabile, di per sé, nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come nell'impossibilità, per questi, di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso”.
In tali ipotesi, prosegue il Tribunale adito, la determinazione del risarcimento del danno da lucro cessante ben può essere ancorata a elementi presuntivi semplici, non necessitando di specifica prova, mediante il riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, dunque, al valore locativo del bene immobile usurpato.
E', pertanto, alla durata dell'occupazione illecita che va commisurata l'entità del pregiudizio, dato che deve ritenersi indubbio, sulla base di una massima di esperienza difficilmente sconfessabile, che l'immobile sarebbe stato oggetto di un utilizzo reddittizio, mediante, ad esempio, la sua locazione.
A tale conclusione l'Ufficio Giudiziario interessato arriva, peraltro, soffermandosi sulla configurazione del danno quale danno-conseguenza con riferimento al solo danno non patrimoniale, consacrata nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 2008 (Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972).
Non resta, dunque, che proclamare la soccombenza dei convenuti, condannati dal Tribunale di  merito investito al risarcimento dei danni alla proprietaria dell'immobile conteso, privata, per un apprezzabile lasso di tempo, del libero esercizio del  proprio diritto di proprietà.

(Da Altalex del 28.2.2012. Nota di Maria Spataro)

Madre casalinga, il padre ha diritto ai riposi giornalieri

E' discriminatoria la condotta della pubblica amministrazione che neghi i congedi di paternità sul rilievo che la moglie dell'impiegato sia una casalinga. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Venezia con la sentenza 9 febbraio 2012, n. 192.
La vicenda riguardava la mancata concessione, ad un dipendente del Ministero dell'Interno presso una Questura con mansioni di collaboratore amministrativo, del diritto a fruire dei riposi giornalieri e del congedo per malattia del figlio, ex artt. 40 e 47 del TU 151/2001. In particolare, al padre della piccola, affetta da handicap grave, i riposi e il congedo richiesti venivano negati in ragione del fatto che la moglie, madre della medesima bambina, non è lavoratrice autonoma, bensì casalinga.
Ai sensi dell'art. 40, i periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
A sua volta, l'art. 47 dispone che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio, sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Come hanno evidenziato i giudici di merito, "la nozione di lavoratore assume diversi significati nell'ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche; nella fattispecie è a quest'ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 della Costituzione".
In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

(Da Altalex del 28.2.2012. Nota di Simone Marani)

“Se sei un uomo, scendi”: è minaccia

Cass. penale sez. V, sent. 21.11.2011 n° 42935

Un’anziana signora viene condannata nei due gradi di merito alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni, per i delitti di ingiuria e minaccia per aver pronunziato la frase “se sei uomo, scendi…bastardi, vigliacchi” ai danni del proprio vicino di casa, alla presenza di agenti di Polizia. Ricorre quindi per Cassazione, formulando ben quattro motivi di impugnazione che vengono ritenuti tutti infondati. Viene quindi confermata la pena inflitta dai giudici di merito, oltre il pagamento delle spese processuali.
Gli ermellini non condividono quanto esposto dalla difesa in merito all’espressione utilizzata dall’imputata, poiché, per la Corte di legittimità, non sarebbe stata considerata in senso letterale dal giudice d’appello, il quale in particolare ha affermato che “sottintende la volontà di colui che la pronuncia di ricorrere alle vie di fatto […]. L’espressione è pertanto idonea a intimidire il soggetto passivo, non rilevando le condizioni soggettive dell’autore della condotta e della vittima”. Di conseguenza il giudice di merito ha escluso ogni riferimento alle condizioni di natura soggettiva, quali l’età, il sesso e la prestanza fisica, ma in ogni caso tale apprezzamento non è suscettibile di impugnazione in sede di legittimità.
Altresì la Cassazione ha confermato l’assunto che “in astratto, anche l’esercizio di un diritto può integrare gli estremi della provocazione, ma ciò dipende dalle modalità di tale esercizio”. Infatti nell’atto di impugnazione non vengono illustrate siffatte modalità, bensì è presente un mero riferimento ai cattivi rapporti tra l’imputata il proprio vicino, e alla circostanza che l’intervento della Polizia sarebbe stato un fatto umiliante per l’imputata e dunque il risultato di un’azione ingiusta. La citata affermazione contenuta nel ricorso viene definita quale “petizione di principio”, poiché “si dà per dimostrato (l’umiliazione/provocazione) ciò che si dovrebbe dimostrare”.

(Da Altalex del 9.12.2011. Nota di Laura Biarella)

domenica 4 marzo 2012

Strategia dilatoria e abuso del processo

Cass. Sez. Lavoro, Sent. 3189 dell’1.3.2012

L'azienda che in giudizio con un dipendente chiede troppo rinvii è destinata a rimborsare la controparte delle spese anche se ha vinto la causa. La strategia dilatoria è un abuso del processo. L'azienda che in giudizio con un dipendente chiede troppo rinvii è destinata a rimborsare la controparte delle spese anche se ha vinto la causa. La strategia dilatoria è un abuso del processo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3189 del 1 marzo 2012, ha respinto il ricorso di un'impresa in causa con un dipendente che aveva adottato in giudizio una tecnica dilatoria, chiedendo continui rinvii della causa.
La parte non deve pregiudicare il diritto fondamentale dell'altra a una ragionevole durata del processo.
Tale principio impone in primo luogo al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso ma è idoneo anche a concretizzare la clausola generale contenuta nell'articolo 88 del codice di procedura civile, vietando alle parti comportamenti di carattere puramente defatigatorio che determinano l'allungamento dei tempi processuali per effetto della proliferazione non necessaria dei procedimenti».
Per questi motivi il Collegio di legittimità ha applicato l'articolo 92 del codice di procedura civile, condannando la società ricorrente a rimborsare il lavoratore.

Debora Alberici (da cassazione.net)

Telefono guasto in studio, risarcimento danni

Tribunale Brindisi, sez. Ostuni, sentenza 30.12.2011

La sospensione del servizio in assenza di congruo preavviso è affetta da illiceità; pertanto, in ragione dell’uso professionale della linea telefonica deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della medesima sia idonea ad arrecare disagi e danni.
È questo, in estrema sintesi, quanto affermato nella sentenza in commento.
Il fatto
Un ristoratore stipulava con una Compagnia telefonica un contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile attraverso sette utenze, da pagarsi mediante disposizione bancaria mensile (R.I.D.). A causa di un incolpevole disguido dell’utente, rimanevano insolute alcune mensilità: pertanto, la Compagnia telefonica, senza dare alcun preavviso, interrompeva il flusso delle chiamate in entrata ed uscita per sei delle sette linee telefoniche.
Contattato il call center della Compagnia, il ristoratore apprendeva che solo dopo il pagamento delle somme insolute avrebbe conseguito il ripristino del servizio. Pur disponendo il relativo bonifico, tuttavia, la Compagnia non solo non riattivava il servizio ma, addirittura, addebitava all’utente anche un importo a titolo di penale per recesso anticipato.
Le domande proposte in giudizio
Il ristoratore, pertanto, in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio la Compagnia telefonica domandando, oltre l’immediata riattivazione delle linee telefoniche, di:
    accertare e dichiarare l’illegittimità della interruzione del servizio e del prelievo della somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso anticipato (con conseguente restituzione della somma addebitatagli);
    di condannare la Compagnia telefonica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione del Giudice
Il Tribunale, accerta e dichiara l’illegittimità della interruzione del servizio e, conseguentemente, del prelievo della somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso anticipato, ha ordinato lo storno parziale dalla fattura in questione e la restituzione della relativa somma, condannando altresì la Compagnia telefonica convenuta  al risarcimento dei danni patrimoniali.
Le argomentazioni della decisione
Il Giudice rileva innanzitutto che la copia del contratto fornita dalla Compagnia telefonica, da un lato, recava una sottoscrizione che l’attore sostiene essere apocrifa, e che il medesimo ha provveduto a disconoscere nei termini e nelle forme di rito così come il contenuto, dall’altro, risultava ictu oculi illeggibile in virtù della grandezza inadeguata dei caratteri utilizzati.
Peraltro, poiché parte convenuta non formulava richiesta di verificazione, il contratto deve ritenersi privo di qualunque efficacia probatoria.
Sull’illegittimità dell’interruzione del servizio
Conseguentemente, il giudice rileva l’applicabilità della carta dei servizi pubblicata dal gestore in base alla quale il cliente sarebbe dovuto essere stato avvertito del suo stato di morosità in un momento antecedente alla sospensione del servizio. Cosa, invece non avvenuta.
Pertanto, non risultando rispettate le condizioni della carta dei servizi, la condotta della Compagnia risulta illegittima.
Tale illegittimità emerge anche alla luce della disciplina codicistica.
Infatti, il rapporto intercorso tra le parti va ricondotto allo schema contrattuale del contratto di somministrazione, secondo cui il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso (art. 1565 c.c.); condizione, come detto, non rispettata.
Conseguentemente, illustra il Giudice, “tanto la sospensione del servizio (in assenza di congruo preavviso), quanto la conseguente illegittima risoluzione del contratto e l’applicazione della penale, sono affetti da illiceità”: ciò, anche in applicazione del principio di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. 
Sul risarcimento del danno
In ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il Giudice argomenta che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”. In particolare, nel caso in esame il Giudice identifica:
    il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico;
    il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Alla luce dell’impossibilità di quantificazione tale danno, il Giudice, a norma dell’art. 1226 c.c., provvede alla liquidazione del medesimo con valutazione equitativa.
Quanto al profilo del danno non patrimoniale, invece, il Giudice ritiene non provato alcun pregiudizio esistenziale lesivo dell’art. 2 Cost.

(Da Altalex dell’1.3.2012. Nota di Giulio Spina)

sabato 3 marzo 2012

Il 7 assemblea avvocati per il congresso forense

L’assemblea degli Avvocati è convocata per il giorno 7 marzo 2012, alle ore 9,00 in prima convocazione, alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la Sala delle Adunanze del Palazzo di Giustizia, Piazza Verga – Catania, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1)  Congresso Straordinario Forense – Milano 23/24 Marzo 2012 – determinazioni.