sabato 3 marzo 2012

Giovani avvocati: no dietrofront su banche

«Non stupisce l'atteggiamento del mondo del bancario che per anni, soprattutto nell'ultimo periodo, ha beneficiato di interventi normativi ed ingentissimi aiuti finanziari, e adesso punta i piedi contro il governo ritenendosi defraudato per il varo di norme a beneficio della trasparenza dei rapporti bancari del decreto sulle liberalizzazioni al Senato. I giovani avvocati, già duramente colpiti dalla crisi, di cui gli istituti creditizi sono in parte responsabili, ribadiscono la loro netta contrarietà all'ipotesi che l'esecutivo di Mario Monti faccia un dietrofront quando il testo arriverà alla Camera, reintroducendo le commissioni bancarie sugli affidamenti, come ventilato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà». A sostenerlo, in una nota, Dario Greco presidente dell'Aiga, l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati. Secondo il leader dei legali under45, «è ingiusto che i sacrifici ricadano sempre sulle stesse categorie: lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di partita Iva, sottoposti ad una tassazione onerosa, e non si riesca finalmente – chiude Greco – ad intaccare i privilegi iniqui dei banchieri, che poco contribuiscono allo sviluppo delle attività finanziarie del Paese, imponendo condizioni di credito spesso inaccessibili per qualunque giovane intenda avviare un proprio studio, o mettere su un'impresa».

(Da Mondoprofessionisti del 2.3.2012)

Le proposte dei professionisti per il Paese

Oltre 700 mila i partecipanti al Professional Day

Sono numeri straordinari quelli che hanno determinano il successo della manifestazione organizzata dai professionisti italiani per formulare delle proposte per rilancio del Paese. 30 i siti che hanno seguito la manifestazione, 148 le sale organizzate sul territorio, 80mila circa i presenti, 622mila i contatti registrati via internet, email, sms, Facebook, Twitter.
Un evento che ha avuto il suo momento centrale a Roma, dove sul palco dell’Auditorium della Conciliazione si sono alternati rappresentanti del mondo professionale, in un dibattito a più voci moderato da Tiziana Ferrario, giornalista di Rai 1, che ha saputo dare il giusto ritmo alla manifestazione, anche con collegamenti via Skype con alcune sedi collegate sul territorio. Ogni Ordine ha formulato le proprie proposte di sviluppo relative al settore di competenza professionale, che saranno consegnate al Presidente del Consiglio Mario Monti.
"Siamo qui per ribadire che vogliamo dare il nostro contributo per la crescita e il futuro dell'Italia – ha detto così Marina Calderone, Presidente del Comitato Unitario delle Professioni e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.  - si può parlare di riforme, di futuro, partendo da un presupposto: siamo lavoratori intellettuali impegnati a svolgere al meglio il nostro compito. Il governo dei tecnici dialoghi con i tecnici: perché la professionalità dei professionisti italiani è utile al Paese“ – ha sottolineato la Calderone, Presidente del Cup e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, concludendo la manifestazione.

(Da Mondoprofessionisti del 2.3.2012)

venerdì 2 marzo 2012

Avvocatura spaccata su tariffe e liberalizzazioni

Tariffe e liberalizzazioni: la classe forense si spacca.
L’Associazione nazionale forense (Anf) guarda infatti con favore alle modifiche al decreto legge sulle liberalizzazioni e invita l’avvocatura a fare un passo indietro sulle astensioni già proclamate a partire da metà marzo. L’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua) ritiene invece le modifiche insoddisfacenti e insiste sulla linea dura degli scioperi che paralizzeranno la giustizia per dieci giorni.
“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti in Commissione Industria al decreto legge ‘Liberalizzazioni’ sulle società professionali, sulle tariffe e sul tribunale delle imprese -  dice il segretario generale dell’Anf, Ester Perifano.
“Abbiamo ottenuto che nelle società professionali – spiega – il socio di capitale resti in minoranza e che la governance degli studi sia confermata nelle mani dei professionisti. Sono modifiche significative – aggiunge Perifano – , che fanno coincidere l’interesse dei cittadini con l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato. Un’avvocatura seria e responsabile dovrebbe ora abbandonare la linea della sterile contrapposizione e lanciare un segnale in tal senso, ripensando le astensioni che sono state proclamate durante l’assemblea convocata a Roma dall’Organismo unitario dell’avvocatura”.
L’Anf approva inoltre la decisione di rinviare di quattro mesi l’azzeramento delle tariffe e quindi “di fare riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto legge ‘liberalizzazioni’.
L’Organismo unitario, invece, conferma il suo dissenso. “Sono stati cambiati solo alcuni aspetti del decreto legge – dice il presidente dell’Oua Maurizio de Tilla –, lasciando inalterate le ragioni della nostra forte preoccupazione e delle nostre proteste: rimane l’abolizione delle tariffe, le società con i soci di capitale, il depotenziamento del tirocinio. Salta solo l’obbligo del preventivo scritto e si consente un periodo transitorio affinché i giudici nei processi possano ricorrere alle tariffe in attesa della definizione dei parametri ministeriali. L’avvocatura ha espresso sempre il rifiuto di interventi legislativi che equiparino l’avvocato a un’impresa, con la sottomissione del diritto alle leggi di mercato”. L’Oua conferma quindi le iniziative di protesta: dal 15 al 23 marzo sciopero, congresso straordinario a Milano (il 23 e 24 marzo), manifestazione a Roma il 15 marzo con presidio davanti alla sede del ministero della Giustizia, in via Arenula.

(Da Mondoprofessionisti dell’1.3.2012)

Cartella esattoriale nulla se relata compilata male

In tema di notifica di cartelle di pagamento da parte di Equitalia la Corte di Cassazione ha di recente ribadito un indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità che, nonostante faccia ancora fatica a trovare spazio tra le Commissioni di primo e secondo grado, rappresenta sicuramente una buona notizia per tutti i contribuenti soggetti all’azione dell’esattore.
Si fa particolare riferimento alla sentenza n. 398/2012 che ha affrontato nuovamente il tema della relazione di notifica che deve accompagnare tutti gli atti soggetti a notificazione.
Il caso affrontato dai giudici era relativo a una cartella la cui relazione di notifica contenuta nella copia consegnata al contribuente, sebbene compilata, risultava carente di alcuni elementi e, cioè, della indicazione della data dell’eseguita notifica.
A tal proposito i giudici, richiamando un proprio precedente, hanno esplicitamente affermato che “ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità
della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.”.
Per tali ragioni, rilevando che non era contestato che nella copia della cartella esattoriale consegnata al contribuente non risultava indicata la data della consegna, la Suprema Corte dichiarava la cartella impugnata insanabilmente nulla, annullando di conseguenza la pretesa del concessionario.
L’indirizzo appena descritto, come detto, non è per nulla innovativo o isolato (la stessa sentenza n. 398/2012 richiama propri precedenti) e, anzi, non rappresenta altro che la semplice applicazione delle norme di legge in tema di notificazione di atti tributari e cartelle di pagamento.
Tuttavia, è ben intuibile la ragione per cui fatica a trovare spazio tra i giudici di merito: la quasi totalità delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia, infatti, risulta addirittura priva della relazione di notifica e l’avallo della corretta interpretazione della Corte di Cassazione, di cui si è appena dato atto, comporterebbe l’annullamento di esse e in molti casi l’impossibilità di riscuotere i crediti sottostanti.
La “ragione di Stato” sottostante non è però sufficiente, a modesto parere di chi scrive, per giustificare violazioni macroscopiche delle regole procedurali, in quanto queste, ben lungi dal rappresentare vuoti formalismi, sono l’espressione della necessità di tutelare anche gli interessi dei contribuenti, oltre quelli del fisco.
Per questo si ritiene di dover salutare positivamente la pronuncia citata, che fornisce ulteriori e validi argomenti di difesa nel caso (purtroppo frequente) di attività illecite dell’agente della riscossione.

Diego Conte (da diritto.it dell’1.3.2012)

giovedì 1 marzo 2012

IL DECANO AVV. NUCIFORA CI HA LASCIATO

Grande commozione e profonda tristezza ha suscitato, stamane, la notizia che un altro "pezzo di storia" dell'Avvocatura locale ci ha lasciato.
Alla veneranda età di 92 anni, assolutamente mai dimostrati, si è spento l'Avv. GIOVANNI NUCIFORA, decano degli avvocati di Giarre.
Nel ricordarne l'affabilità, l'eleganza, il garbo e l'indiscussa professionalità, l'Associazione Giarrese Avvocati formula ai familiari, in particolare alla carissima socia Avv. Grazia Nucifora, le più sentite condoglianze.

La grande città costa cara

Chi vi si trasferisce è costretto ad aumentare
l’assegno di mantenimento per i figli

Passare da un piccolo centro a una grande città anche per assecondare le proprie ambizioni di carriera.
Una scelta che è costata cara a un professionista che proprio in virtù di questo trasferimento si è visto costretto ad aumentare in maniera consistente l'assegno di mantenimento destinato alla ex moglie e ai figli.
Questo, in sintesi, il disposto della sentenza n. 785 (del 20.1.2012, NdAGANews) con cui la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano legittimato l'aumento della somma dovuta, interpretando il trasloco in città come sicura fonte di maggiori guadagni sulla base di sviluppi prevedibili per la carriera.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 28.2.2012)

Locazione, risoluzione contratto per vizi cosa locata

Cass. Sez. III Civile, Sent. 7.2.2012, n.1694

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia in matteria di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa locata (“1. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. 2. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”, articolo 1578 del Codice Civile).
La vicenda trae origine dalla richiesta di risoluzione di un contratto di locazione immobiliare formulata dal conduttore dopo che il sindaco aveva intimato alla società conduttrice, che gestiva in quei locali una discoteca, di sospendere l’attività sino al ripristino dei requisiti igienici del complesso, il cui servizio di lavatoio non era allacciato alla rete fognaria condominiale servita da depuratore.
Mentre in primo grado il Tribunale di Lecce aveva (i) respinto la domanda di risoluzione poiché il contratto di locazione poneva espressamente a carico del conduttore l’onere delle spese di riparazione straordinaria ed (ii) escluso la garanzia del locatore, che chiedeva la condanna alle eventuali spese dei precedenti conduttori dell’immobile, i giudici della Corte d’Appello di Lecce hanno riformato la sentenza, ritenendo che “il mancato allacciamento alla fogna costituisse un vizio della cosa locata, la cui non conoscibilità la conduttrice aveva prospettato sin dall’atto di citazione in primo grado”.
La Corte di merito ha pertanto dichiarato risolto il contratto per inadempimento del locatore, rigettando l’istanza di risarcimento dei danni promossa dal conduttore “per non essere stata prodotta alcuna documentazione da cui desumere il reddito dell’attività d’impresa negli anni in cui essa fu svolta e per non essere documentati i costi delle attrezzature e degli arredi predisposti per l’attività interrotta”, dai quali desumere l’eventuale perdita subita dal conduttore.
Sui ricorsi, principale ed incidentale, promossi da entrambe le parti, la Suprema Corte, rigettando quasi tutti i motivi del ricorso del locatore, ha statuito che:
(i) l’aver invocato l’articolo 1578 c.c. in secondo grado, in luogo dell’art. 1575 c.c., da parte del conduttore (attore in primo grado), “non ha comportato l’allegazione di un nuovo fatto costitutivo, ma solo una diversa qualificazione giuridica della domanda, in sé insufficiente a riguardarla come nuova”, in forza del principio espresso dalla stessa Corte (Cass., Sezioni Unite, n. 15408/2003), per il quale si ha modificazione della causa petendi se si allegano nuovi fatti costitutivi del diritto azionato, sui quali non si era svolto in primo grado il contraddittorio;
(ii) “anche un vizio che si risolva in un ordine inibitorio dell’attività pattuita da parte della pubblica amministrazione è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1578 c.c.: non è del resto contestato che il locatore abbia rifiutato di provvedere all’allacciamento degli scarichi della fogna, la cui realizzazione non costitutiva evidentemente una “riparazione”, ma un intervento di natura strutturale volto a colmare un difetto esistente ad origine”;
(iii) spetta al locatore dimostrare se e come la parte conduttrice avrebbe potuto agevolmente riconoscere che l’impianto di lavatoio non era collegato alla fogna condominiale e quindi escludere l’applicazione dell’articolo 1578 del Codice Civile.
Fermo quanto sopra, la Corte:
(i) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società conduttrice in merito alla quantificazione del danno subito, in quanto, avendo prospettato un errore percettivo della Corte d’Appello e non un errore di giudizio, avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della revocazione della sentenza e non quello del ricorso per cassazione;
(ii) accoglie solo il motivo del ricorso principale con il quale il locatore denunciava l’errore in cui era incorsa la Corte territoriale, che aveva rigettato l’appello incidentale promosso nei confronti dei precedenti conduttori sul presupposto che la domanda di garanzia non fosse stata riproposta in sede di impugnazione, risultando diversamente per tabulas che sia con l’appello incidentale che in sede di precisazione delle conclusioni in secondo grado il locatore aveva rinnovato la predetta domanda.
Il giudizio si conclude pertanto con la rimessione della causa ai giudici della Corte d’Appello in relazione alla domanda di garanzia formulata dal locatore nei confronti dei precedenti conduttori ai quali aveva conferito l’incarico di eseguire i lavori sull’impianto di depurazione e con la conferma della risoluzione del contratto di locazione immobiliare per “vizi della cosa locata”.

Luciana di Vito – Iusgate (da filodiritto.com del 28.2.2012)