lunedì 6 febbraio 2012

Sanzioni per guida veicolo sottoposto a sequestro o fermo

Min. Interno – Dip. P.S. – Dir. 25.1.2012, Prot. n. 300/A/580/12/101/20/21/4

Il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva per risolvere le diverse interpretazioni date da organi di polizia stradale in ordine alle sanzioni applicabili nei confronti della persona che circoli alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, secondo le disposizioni degli articoli 213 e 214 Codice della Strada.
L'indirizzo unitario elaborato dal Ministero dell'Interno è il seguente:

1. Circolazione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 4, C.d.S.
Qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode, la sanzione di cui trattasi, secondo un recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale [1], non concorre con quella dell'art. 334 C.P. in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 C.P. e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'art. 213 C.d.S.
Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 C.P. restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa.
In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 4, del Codice della Strada.

2. Circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Le indicazioni operative riportate al numero 1 della presente direttiva trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia , infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S.
Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo.
Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.
Come per il caso del sequestro amministrativo, invece, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP.

(Da filodiritto.com del 5.2.2012)

Stupro di gruppo: custodia in carcere non più obbligatoria

Cass. Pen., sez. III, sent. 1.2.2012 n° 4377

Nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo, il giudice non e' piu' obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma puo' applicare misure cautelari alternative. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione dando un'interprestazione estensiva ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2010.
In base a tali valutazioni, dunque, la Cassazione ha annullato un'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che aveva confermato il carcere - ritenendo che fosse l'unica misura cautelare applicabile - per due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza e ha rinviato il fascicolo allo stesso giudice perche' faccia una nuova valutazione, tenendo conto dell'interpretazione estensiva data dalla Suprema Corte alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale.
A partire dal 2009, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale non era consentito al giudice di applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse del carcere in carcere. Secondo la Corte Costituzionale, invece, la norma e' in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (liberta' personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione. Per questo la Consulta ha detto si' alle alternative al carcere ''nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure''.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono 'in toto' applicabili anche alla 'violenza sessuale di gruppo' , dal momento che quest'ultimo reato ''presenta caratteristiche essenziali non difformi'' da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.

ASCA 2.2.2012 (da Altalex)

“Giudice inoperoso!”, avvocato sanzionato

Scatta la sanzione disciplinare se l’avvocato accusa il giudice di “inoperosità”.
Questo è quanto stabilito dalla  Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 30 dicembre 2011, n. 30170, in quanto frasi offensive pronunciate in udienza, non pertinenti e non finalizzate alla difesa, sono contrarie alla dignità ed al decoro professionale.
La vicenda parte dalle espressioni ingiuriose rivolte da un avvocato nei confronti del giudice di udienza, tra le quali si affermava che il giudice “era nota in Procura per la sua inoperosità”.
A seguito della querela sporta dal magistrato il Consiglio dell’Ordine, a seguito di procedimento disciplinare, dichiarò l’avvocato colpevole, ravvisando una violazione degli artt. 12 e 38 R.D.L., n. 1578 del 1993, irrogando la sanzione disciplinare della censura, poiché tali affermazioni non erano pertinenti né finalizzate alla difesa.
A seguito di impugnazione il Consiglio Nazionale Forense applico la minore sanzione dell’avvertimento, anche alla luce della remissione di querela del giudice.
L’avvocato, così proponeva ricorso in Cassazione adducendo, tra l’altro, la non integrazione dell’illecito ascrittogli per la mancanza della “strepitus fori”, avvero quel clamore, disagio o disappunto che potevano suscitare queste frasi nei colleghi.
La Suprema Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento questo motivo, in quanto bastano le risultanze testimoniali a comprovare l’addebito e non necessariamente debba coesistere lo “strepitus fori”.
Difatti “lo sconcerto degli astanti” a seguito delle affermazioni pronunziate in udienze, non è rilevante, poiché la condotta tipica prevista dagli artt. 12 e 38 R.D.L., n. 1578 del 1993, consiste “nel compimento di atti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, non essendo richiesto, quale vento lesivo, lo strepitus fori, e neppure previsto quest’ultimo quale aggravante dell’illecito”.

(Da Altalex del 2.2.2012. Nota di Mauro Lanzieri)

“Ti ammazzo!”, rilevanza penale anche senza reale lesione

La rilevanza penale dell’espressione "ti ammazzo", in base alla norma di cui all’art. 612 c.p., è determinata dalla configurazione della minaccia come reato di pericolo: per la sua integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, menomandone potenzialmente, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell'uomo comune, la sfera di libertà morale.
E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 19 settembre-15 dicembre 2011, n. 46542.
Nel caso di specie il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, aveva confermato la sentenza del giudice di pace che aveva condannato il marito alla pena di euro 700 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni, ingiuria, minaccia in danno della moglie. Da qui il ricorso per cassazione dell’uomo che lamentava, tra l’altro, la violazione della legge in riferimento alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa, in quanto il giudice aveva riconosciuto credibilità alla donna, senza tenere conto della sua posizione di parte civile, interessata a un determinato esito del processo. Il vaglio della sua credibilità, sostiene la difesa, avrebbe dovuto essere tanto più rigoroso, in ragione della pendenza tra le parti del procedimento di separazione.
Tuttavia, gli Ermellini  ritengono la censura formulata dalla difesa in contrasto ingiustificato con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo in base al quale la testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta solo al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche  del dichiarante nonché sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall'assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità.
Questo controllo, si legge nella sentenza,  è stato effettuato in maniera esaustiva dal giudice di appello, che, confermando le valutazioni del primo giudice, ha rilevato l'inconsistenza delle censure formulata nell'atto di gravame.
I giudici di Piazza Cavour ribadiscono quindi il principio in base al quale  le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, sono ugualmente valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa,poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice.
A nulla vale, infine, il richiamo da parte del marito alla reciprocità delle offese e il nesso di dipendenza delle ingiurie fate dal marito da altre della moglie, in quanto alla loro affermazione non ha fatto seguito la prova delle stesse. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente  al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

(Da Altalex del 30.12. 2011. Nota di Alessandro Ferretti)

domenica 5 febbraio 2012

L’assenteista ha salvato il posto

La Cassazione respinge per un vizio di forma il licenziamento
di una dipendente a casa nei giorni a cavallo delle festività

È una delle cause più frequenti di licenziamento. Il numero spropositato di assenze dal luogo di lavoro è al centro di accesi dibattiti e la Cassazione è stata chiamata a intervenire con sentenza n. 1062, che ha rigettato il ricorso proposto da un'azienda che aveva licenziato una dipendente dopo aver verificato che la donna, in giorni "casualmente" successivi a festività e ferie, in maniera recidiva, non si presentava sul posto di lavoro.
Il fatto è che, secondo i giudici "in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, deve escludersi che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione delle gravità dei fatti, ciò non escludendo, tuttavia, che il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva possa essere individuato anche in uno solo di essi, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dalla legge".
Una giurisprudenza ormai consolidata infatti è orientata a far valere il principio in base al quale il datore di lavoro, che già una volta abbia fatto valere il potere disciplinare nei confronti del dipendente in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non possa esercitare una seconda volta, per questi stessi fatti, il detto potere ormai consumato. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n.300 vincola il datore di lavoro a tenere conto della sanzione applicata entro il biennio. Nel caso in esame, dunque, non essendoci stata contestazione di una nuova infrazione, il datore di lavoro non si può rifare a precedenti mancanze.

(Da famigliacristiana.it dell’1.2.2012)

La pensione Inps si chiede solo on line

Dal 1° febbraio le domande di pensione e delle principali prestazioni previdenziali e assistenziali possono essere presentate all’Inps esclusivamente online. Le domande per le quali dal 1° febbraio scatta l’obbligo di presentazione telematica sono le seguenti:
a)  Ricostituzioni
supplementi 
assegni familiari
ricostituzioni documentali
ricostituzioni contributive
ricostituzioni reddituali
b)  Pensioni di anzianità (per i casi in cui trova applicazione la precedente normativa) e vecchiaia
c)  Assegni sociali
d)  Pensioni/assegni di invalidità e inabilità
e)  Pensioni ai superstiti – reversibilità
Oltre alle domande di pensione e delle principali prestazioni previdenziali e assistenziali, con il 31 gennaio è terminato il periodo transitorio anche per le richieste di Assegni familiari ai Piccoli Coltivatori Diretti.
La presentazione di tali domande deve quindi essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:
1) Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
2) tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
3) telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164;
4) patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Dal 1° febbraio, infine, al termine del proprio periodo transitorio, anche le domande di autorizzazione alla Cassa integrazione ordinaria Industria, Edilizia e Lapidei e autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e ai Contratti di solidarietà dovranno essere presentate esclusivamente online, utilizzando le modalità specificate nelle rispettive circolari.

Elena Zuccaro (da famigliacristiana.it del 31.1.2012)

sabato 4 febbraio 2012

Il 18 incontro su "La verifica del passivo nel fallimento"

Annunciamo un evento formativo segnalatoci dal consigliere dell'Ordine Carla Pappalardo:

CENTRO STUDI DIRITTO FALLIMENTARE - CATANIA
“PROF. GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE”

LA VERIFICA DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO

Sabato 18 febbraio 2012 – ore 9,00

Aula Magna – Facoltà di Economia – Palazzo delle Scienze - Catania

Saluti:
DOTT. SSA ADRIANA PUGLISI 
    Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Catania
PROF. AVV. CONCETTO COSTA
    Presidente Centro Studi diritto fallimentare di Catania

Relazioni:
“STRUTTURA E PROBLEMATICHE DELLA VERIFICA DEL PASSIVO - CASISTICA”
DOTT. GIOVANNI CARIOLO - Giudice Sez. Fallimentare-Tribunale Catania
“ I CREDITI ESATTORIALI”
AVV. GIACOMO GIUSTOLISI -  Avvocato Foro di Catania
“I CREDITI PRIVILEGIATI DEI LAVORATORI”
DOTT. SALVATORE AGNELLO - Consulente del lavoro
  “PROBLEMATICHE BANCARIE”
PROF. AVV. CONCETTO COSTA – Prof. Ordinario Diritto Commerciale 

L’incontro è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania per n. 4 crediti formativi.
Informazioni c/o Segretario: Avv. Carla Pappalardo – carla.pappalardo@virgilio.it
  
     IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE
 Avv. Carla Pappalardo                                                Prof. Avv. Concetto Costa