venerdì 27 gennaio 2012

Immobile in usufrutto, nudo proprietario non paga spese condominiali

In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario dell’unità abitativa, è il secondo a dover pagare le spese condominiali. Infatti, il nudo proprietario non è obbligato neanche in via solidale o sussidiaria. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26831/2011.
Il caso. Un condominio otteneva un decreto ingiuntivo del Giudice di pace per oneri condominiali. L’intimata, però, si opponeva, sostenendo di non essere tenuta al pagamento, in quanto nuda proprietaria dell’appartamento condominiale. Il Giudice di pace, pronunciandosi sul giudizio instaurato a seguito dell’opposizione, revocava il decreto e condannava l’usufruttuaria, trattandosi dell’unico soggetto obbligato. La sentenza veniva, quindi, impugnata per cassazione dal condominio.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, pur non potendo pronunciarsi compiutamente sulle sentenze del giudice di pace emesse secondo equità e di valore contenuto, precisa comunque che l’esistenza di diritti reali o personali di godimento sulla singola unità immobiliare non è affatto irrilevante in relazione ai rapporti tra proprietario e condominio. E in proposito richiama le norme che attribuiscono poteri di intervento in assemblea e di voto, tanto al conduttore quanto all’usufruttuario, in misura diversa. Infine, relativamente alla ripartizione delle spese condominiali, il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via solidale o sussidiaria, al pagamento delle spese condominiali.

(Da avvocati.it del 27.1.2012)

giovedì 26 gennaio 2012

OUA: “Ok emendamenti Senato al processo civile”

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) esprime un giudizio parzialmente positivo sugli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia del Senato.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «prevale il buonsenso, almeno fino al momento; si eliminano alcune delle storture contenuto nel decreto originario e si ritorna a mettere al centro della norma la tutela del cittadino e il diritto di difesa oltre che il buon funzionamento del processo civile, sul quale, però c’è ancora molto da fare».
“Gli emendamenti approvati – continua il presidente Oua - recepiscono alcune delle osservazioni espresse nel corso dell’audizione dell’Avvocatura presso la Commissione Giustizia. È, innanzitutto, positivo l’emendamento approvato finalizzato a sopprimere quelle norme del Decreto Legge destinate a disciplinare le crisi da sovraindebitamento, prevedendone la sostituzione con le disposizioni del Disegno di legge presentato dal Senatore Centaro già approvato in prima lettura dal Senato ed allo stesso Senato rimesso, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati”.
«Ma andiamo nel merito degli ulteriori argomenti – aggiunge De Tilla. - Positivi tutti gli emendamenti finalizzati ad eliminare, ovvero a rendere meno gravi per il cittadino, le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Anche se la nostra proposta principale continua ad essere l’abrogazione dell’obbligatorietà della media-conciliazione, un sistema fallimentare, ingiusto e all’esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Registriamo, inoltre, un importante passo in avanti sulla riforma del giudice laico; è stato presentato, infatti, un emendamento che prevede la delega al Governo in materia di ordinamento della Magistratura Onoraria».
«Infine – sottolinea – bene tutti quegli emendamenti approvati che mirano alla soppressione della norma che impone alla parte di presentare un’istanza a propria firma per la prosecuzione dei giudizi di impugnazione pendenti da tre anni e quelli che riguardano l’istanza di trattazione delle cause pendenti in Corte d’Appello e presso la Corte di Cassazione».
L’OUA, invece, esprime forte contrarietà all’emendamento, a firma dei Senatori Centaro e Caliendo, che, senza che vi sia stato alcun confronto, mira ad introdurre il sistema della motivazione della sentenza civile “a pagamento”.
Per de Tilla sarebbe, «l’ennesimo tentativo di incentivare la deflazione del contenzioso, esclusivamente attraverso l‘innalzamento indiscriminato dei costi di accesso alla Giustizia. Così come netta opposizione alla proposta del Governo che prevede la possibilità che la prova testimoniale sia svolta dai Cancellieri, fuori dall’ordinario orario d’ufficio e con costi aggiuntivi – anche rilevanti – per le parti».
«Si tratta di ulteriori balzelli – conclude de Tilla – finalizzati a rendere ancora più costoso l’accesso alla giustizia civile».

Comunicato stampa del 25.1.2012

Lasciato prima delle nozze, niente risarcimento danni morali

Chi rompe la promessa di matrimonio senza alcun giustificato motivo deve risarcire al partner abbondanato solo le spese sostenute in vista della cerimonia e non anche i danni morali subiti per l'improvvisa e inaspettata rottura. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 9/2012.
Il caso. Un promesso sposo, 2 giorni prima del 'si'', aveva mandato all'aria il matrimonio senza alcun motivo valido. L'ex fidanzata però non aveva reagito molto bene alla rottura, tanto da decidere di ricorrere dal giudice. Sia in primo che in secondo grado, la ragazza aveva ottenuto la condanna dell'uomo a risarcirle 9.875 euro per le spese sostenute in vista delle imminenti nozze e per le "obbligazione contratte" sempre in vista dell'evento. In appello la donna aveva ottenuto anche 30.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali patiti per la rottura. In Cassazione il promesso sposo ha chiesto di non pagare i danni morali in quanto "il recesso dalla promessa di matrimonio non costituisce illecito dal momento che la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio".
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha replicato che in realtà "il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nell'altra persona, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti". Tuttavia,  è pur vero che "la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di contrarre o non contrarre le nozze". Pertanto anche il "recesso senza giustificato motivo non va incontro alla piena responsabilità risarcitoria" poiché "un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione di chi ha promesso di sposare qualcun altro, nel senso dell'accettazione di un legame non voluto". Così statuendo, Piazza Cavour ha cassato il riconoscimento dei 30.000 euro per i danni morali in favore della donna, confermando, però, la liquidazione dei 9.875 euro di spese vive "dal momento che sarebbe ingiusto che il danno subito da chi incolpevolmente viene lasciato a ridosso della data fissata per le nozze rimanga del tutto irrisarcito".

(Da avvocati.it del 25.1.2012)

Verifiche fiscali e previa autorizzazione Procura

Le attività di accertamento relative a verifiche, controlli ed ispezioni effettuate dagli uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza, sono dettagliatamente disciplinate dall’art. 52 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 33 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600.
In sostanza, nel citato D.P.R. n. 600 del 1973 si evincono le attività che possono essere svolte dagli uffici preposti al controllo fiscale dei contribuenti e le diverse modalità operative connesse. In particolare, rientra nell’attività degli uffici:
controllare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta;
vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle norme sulle imposte dei redditi nonché degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili;
irrogare le sanzioni a seguito della violazione delle norme tributarie applicabili.
Al fine di svolgere la suddetta attività gli Uffici possono procedere ad accessi, ispezioni e verifiche. Mentre per accessi si intende la facoltà di entrare in un luogo e soffermarsi anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, le ispezioni riguardano un controllo riferito alla contabilità e le verifiche consistono in un riscontro della contabilità oggetto di ispezione.
Dal canto suo, l’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che i verificatori, al fine di poter accedere ai luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per poter eseguire controlli devono essere muniti di un’apposita autorizzazione del capo dell’ufficio di diretta dipendenza; qualora, però, si tratti di locali adibiti anche ad abitazione sarà, altresì, indispensabile l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Inoltre, se l’accesso avviene in locali diversi dai precedenti, e nello specifico in quelli adibiti esclusivamente ad abitazione, è sempre necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica che può concederla soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme tributarie nonché allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
Per quanto attiene l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, occorre rilevare come essa, per costante giurisprudenza (Cass. SS. UU. 21 novembre 2002, n. 16424; Cass. 9 novembre 2005, n. 21745) costituisce un provvedimento amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo; ciò comporta da una parte la non impugnabilità della stessa, dall’altra la possibilità per il contribuente di far valere una sua eventuale illegittimità in sede di impugnazione dell’atto relativo alla pretesa tributaria, di cui si contesta la legittimità, innanzi al giudice tributario.
Ed infatti, l’illegittimità dell’accesso inficia gli avvisi di accertamento o di rettifica motivati con riferimento a dati acquisiti, o “prove reperite”, dall’amministrazione finanziaria a seguito di accessi nell’abitazione dei contribuenti che non siano, o siano illegittimamente, autorizzati dal Procuratore della Repubblica (Cass. n. 16690/2004; n. 15230/2001).
In applicazione delle norme e dei principi innanzi espressi, con sentenza n. 6908 del 25 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha statuito che “è invalido l’accertamento che si basa su documenti che sono stati sequestrati nell’abitazione o nello studio del commercialista contribuente, qualora il sequestro non sia stato autorizzato dalla Procura”.
Nello specifico il caso riguardava un commercialista il quale aveva subito una perquisizione da parte della Guardia di Finanza nel proprio studio dove, peraltro, aveva anche la residenza anagrafica; in tale occasione i verificatori avevano rinvenuto alcuni documenti riguardanti una società e sulla scorta di essi era stata contestata una dichiarazione dei redditi infedele.
Ebbene, la Corte, confermando quanto già statuito in appello, a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che “la circostanza secondo cui nell’immobile ove la perquisizione è stata eseguita il commercialista avesse solo la residenza anagrafica, senza in realtà abitarvi, è meramente affermato dal fisco, senza alcuna prova. Resta il fatto che non è contestato che ivi il commercialista avesse (anche) la residenza e quindi sussiste la violazione del secondo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, rilevata dal giudice tributario”.
Nello stesso senso si è espressa la Corte anche successivamente con sentenza n. 16570 del 28 luglio 2011, riaffermando ancora una volta i vecchi principi secondo cui <<in tema di accertamento dell’Iva, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall’art. 52, 1° e 2° comma, DPR n. 633/1972 ai fini dell’accesso degli impiegati dell’amministrazione finanziaria (o della guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari a essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è sempre necessaria>>.

Maurizio Villani (da diritto.it del 26.1.2012)

Graduatoria, concorsi pubblici e giudice competente

Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 113 dell’11.1.2012

Qualora sorga una controversia in ordine all'inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, e che è preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, deve escludersi qualsiasi attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali. L'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, dunque, preclude di configurare una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, attribuite alla cognizione del Giudice Amministrativo.


(Da diritto.it del 25.1.2012)

mercoledì 25 gennaio 2012

Novità per il rilascio dei certificati comunali

Dall'Ufficio Stampa del Comune di Giarre riceviamo e pubblichiamo:



CERTIFICATI COMUNALI

            Cambiano le regole per il rilascio dei certificati. L’assessore ai Servizi Demografici, Giuseppe Cavallaro, rende note alcune modifiche salienti sui certificati comunali, già in vigore a partire dal 1 gennaio 2012.
           
            CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

            Sui certificati, innanzitutto è presente la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.           
                       
            - Non si potrà più autocertificare la proroga della validità dei certificati presentati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
            - È disposto l’obbligo di acquisire d’ufficio non più certificati, ma le notizie atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, comprese quelle relative alla regolare contributiva.
(Se ad esempio l’INPS richiedeva uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più, il cittadino produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l’INPS che provvederà a verificare le dichiarazioni presentate)
RISCHIO PER IL CITTADINO: procedimento penale se dichiara il falso
I certificati e gli atti di notorietà, non potendo essere rilasciati per uso di altra Pubblica Amministrazione, dovranno quindi essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive (non più una facoltà per il cittadino ma un obbligo).
A seguito delle modifiche al DPR 445/200 art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183 in vigore dal 01/01/2012 art.40: le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46/47.
            Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (es. nascita, decesso) hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi (6) dalla data di rilascio (se disposizioni di legge non prevedono altra scadenza).
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UFFICIO LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12/11/2011 N. 183
Non vengono modificate le norme relative all’imposta di bollo e diritti di segreteria, e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è “certificazione”, come le autentiche di firme e le copie conformi.
SINTESI:
            il cittadino ha diritto a richiedere ed avere i certificati dalle amministrazioni certificanti, questi verranno rilasciati in BOLLO  ed avranno la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
            Il cittadino potrà avvalersi comunque di certificazioni e delle relative esenzioni previste per usi non contemplati nella nuova dissezione di legge (tabella B  DPR 642 26/10/1972) ovvero:
1) I certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al DPR 445/2000): ADOZIONE, DIVORZIO, SEPARAZIONE, PROCESSO PENALE ECC. e rientrano nella precedente tabella B per le esenzioni.
2) I certificati da produrre a PRIVATI per cui le norme prevedono già delle esenzioni: ASSOCIAZIONI ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI, DATORI DI LAVORO, BORSE DI STUDIO PRESSO ENTI PRIVATI, CERTIFICATI USO SUCCESSIONE PER NOTAI O ISTITUTI DI CREDITO (tabella B  DPR 642 26/10/1972)
          l’imposta di bollo è pari a 14.62 euro.

martedì 24 gennaio 2012

Indice Istat al 3,2%

L'indice Istat per il mese di dicembre 2011 è fissato a 3,2 %.
Lo rende noto l'istituto di statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012.
Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione.

(Da Altalex del 23.1.2012)