martedì 24 gennaio 2012

Borsa di studio Camera Europea di Giustizia

Con delibera del 20 Gennaio scorso, l’Associazione Culturale “Camera Europea di Giustizia” di Napoli, in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione ed in linea con gli scopi scientifici di quest’ultima, ha indetto per l’anno 2012 il concorso a n. 1 borsa di studio inerente l’assegnazione del “Premio Camera Europea di Giustizia” per incoraggiare gli studi e le ricerche nel settore delle scienze giuridico-sociologiche.
Le domande di ammissione, ed i relativi elaborati, dovranno essere consegnati entro il 20 Giugno 2012 secondo le modalità indicate dal regolamento di concorso.
Gli interessati possono consultare il sito www.cameradigiustizia.com.

False ricevute di pagamento per evitare distacco telefono: è tentata truffa

Responsabile penalmente per il "tentativo" di trarre in inganno la compagnia telefonica

L'utente che esibisce al personale addetto false ricevute di pagamenti delle bollette telefoniche è responsabile del reato di tentata truffa nei confronti della compagnia telefonica.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 2730 del 23 gennaio 2012, ha accolto il ricorso del PM contro un'utente che ha provato a truffare la Telecom esibendo ricevute di pagamento di bollette telefoniche artefatte.
La seconda sezione penale non ha ritenuto corretto il giudizio della Corte di merito secondo cui il fatto non sussisteva, perché, nella specie, la falsa rappresentazione dell'avvenuto pagamento della morosità pregressa (presupposto indispensabile per continuare a fruire del servizio telefonico) effettuata tramite la presentazione al personale competente delle ricevute contraffatte, presentava "all'evidenza l'attitudine a far conseguire detto vantaggio patrimoniale e quindi a determinare l'evento del reato di truffa, sicché deve considerarsi integrato il requisito dell'idoneità degli atti. E poiché, non potendo essere fine a sé stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito dell'univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l'id quod plerunque accidit, l'intenzione dell'agente". Così, al riguardo, la Corte di legittimità ha osservato che il danno patrimoniale per la vittima e il vantaggio per il truffatore potevano consistere, alternativamente o cumulativamente, nella prosecuzione dell'erogazione di un servizio che altrimenti si sarebbe dovuto sospendere per mora del cliente e nell'archiviazione della pratica di riscossione delle bollette insolute. Ora la parola al Tribunale di Catanzaro per una nuova analisi del caso.

Vanessa R. (da telediritto.it del 24.1.2012)

Pignorabili nei limiti del quinto i crediti derivanti dal rapporto di agenzia

Cass. Sez. III Civile, Sent. 18.1.2012, n.685

"In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".

 (Da filodiritto.com del 23.1.2012)

Farmaci prescritti dietro compenso, è corruzione

Cass. pen., Sez. VI, ud. 26.9.2011 - dep. 16.1.2012, n. 1207

Il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che prescriva ai pazienti farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche dietro compenso di somme di denaro per ogni singolo pezzo prescritto, stante la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita, pone in essere una condotta idonea alla configurabilità del delitto di corruzione. Una tale qualità soggettiva riveste, invero, elemento specializzante, sotto il profilo della qualità dell'agente, rispetto al reato di comparaggio, ex T.U.L.S. (R.D. n. 1265 del 1934), che contempla quale destinatari tutti quanti, indifferenziatamente, esercitino una professione sanitaria.
La condotta rilevante ai fini dell'art. 123, D.Lgs. n. 219 del 2006, sanzionata a norma dell'art. 147, comma quinto, del medesimo provvedimento, deve ritenersi prodromica rispetto a quella, denominata di comparaggio di cui agli artt. 170-172, R.D. n. 1265 del 1934, dato che in questa è contenuto l'ulteriore elemento dello scopo dell'agente di agevolare la diffusione di specialità medicinali. Sicché il rapporto fra le due fattispecie incriminatrici si configura secondo lo schema del cd. reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie più ampia.

(Da telediritto.it del 20.1.2012)

lunedì 23 gennaio 2012

L'ascensore fa rumore, risarcimento al condomino

E' pur sempre un "fatto illecito", anche nel condominio, il superamento delle soglie minime di rumorosità stabilite dalla normativa antirumore del 1997, anche nel caso in cui lo sforamento della soglia massima consentita non superi il decibel. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26898/2011.
Il caso. Ad una signora, infastidita dall'ascensore installato nel condominio dove abitava che soprattutto di notte la svegliava con l'apertura e chiusura delle porte, dopo la totale vittoria in primo grado, veniva negato in appello sia il diritto al risarcimento dei danni patiti che quello ad ottenere l'esecuzione di lavori "diretti a contenere la rumorosità dell'impianto". Secondo la Corte d'Appello, i limiti di accettabilità erano superati solo per 0,8 decibel e pertanto il lieve sforamento "non era di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori". Inoltre, secondo i giudici di seconde cure, la donna avrebbe fatto meglio a "valutare, all'epoca dell'acquisto dell' appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile". Di diverso avviso è la Cassazione.
Il giudizio di legittimità. Secondo la Suprema Corte, nemmeno "il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità dei rumori", pertanto, e a maggior ragione, "deve ritenersi senz'altro illecito, per converso, il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità. La diretta ed immediata esposizione, per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano normativamente fissate, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria".

(Da Avvocati.it del 23.1.2012)

Liberalizzazioni, governo approva DL

Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime. Il professionista al momento del conferimento dell'incarico dovrà consegnare al cliente un preventivo contentente tutti gli oneri ipotizzabili.
E' quanto prevede il decreto sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 gennaio 2012.
Tra le altre norme previste:
articolo 18: nessuna proposta di modifica;
assicurazione auto: disincentivi a ricevere risarcimenti in denaro; sconti a chi fa installare gratuitamente la cosiddetta scatola nera sulla propria auto; obbligo dell'assicuratore di sottoporre al cliente i preventivi di almeno altre 3 compagnie concorrenti;
banche: fissato un tetto a commissioni su prelievi bancomat; costi tendenti a zero per i conti correnti a limitata operatività, obbligo per le banche di presentare almeno due offerte di gruppi assicurativi differenti nei casi in cui si costringe il cliente alla stipula di polizze a copertura del mutuo;
carburanti: liberalizzazione degli orari self-service e possibiità per il titolare di autorizzazione petrolifera a rifornirsi del 50% del fabbisogno dal produttore/rivenditore che preferisce;
energia: sei mesi di tempo per procedere alla separazione di Snam Rete Gas da Eni;
farmaci: fissato il nuovo parametro di una farmacia ogni 3.000 abitanti (prevista l'apertuna di 5.000 nuovi esercizi),  liberalizzazione di turni ed orari di apertura; medici obbligati, salvo eccezioni, ad indicare l'esistenza del farmaco generico;
giornali: soppresso il limite minimo di superficie per la vendita di stampa periodica;
imprese: semplificazione delle procedure per la creazione di un'azienda e tribunale delle imprese (ampliamento di funzioni per le già esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale);
infrastrutture: misure di incentivazione per i capitali privati;
notai: 1.500 posti in più entro tre anni (500 nel 2012, 500 nel 2013 e 500 nel 2014);
nucleare: velocizzazione delle procedure di smantellamento dei vecchi siti;
taxi: aumento del numero delle licenze, possibilità per ciascun titolare di averne più di una, liberalizzazione degli orari, extraterritorialità, introduzione della licenza part-time.

(Da Altalex del 21.1.2012)

Redditometro, torna la presunzione legale

Il redditometro si fonda su una presunzione legale relativa.
Così hanno precisato i giudici della Cassazione nella sezione tributaria con la sentenza 19 dicembre 2011, n. 27545.
Le risultanze derivanti dai coefficienti ministeriali (relativi, appunto, al c.d. redditometro) rappresentano presunzioni legali, per cui si avranno questi effetti, ossia:
da un lato il contribuente non potrà impugnare il coefficiente di redditività oggettivamente considerato;
dall’altro lato, il giudice non potrà togliere, sua sponte, la capacità contributiva presunta dai decreti, ma solamente valutare la prova contraria come indicata dal contribuente (ossia il possesso dei redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte).
Con la sentenza che qui si annota la Corte ha fatto un “passo indietro” rispetto al precedente orientamento (Cass. civ. 13289/2011) secondo cui la difesa contro gli accertamenti da redditometro poteva essere strutturata come se le risultanze dei coefficienti fossero una presunzione semplice.
Da ciò ne conseguiva che la capacità contributiva presunta non poteva che formarsi nel contraddittorio tra le parti.
E’ opportuno specificare che fino al 2010, la giurisprudenza ha sempre affermato che l’accertamento da redditometro (applicabile fino al periodo di imposta 2008) si basava su una presunzione legale relativa con inversione dell’onere probatorio, addossato sul contribuente.
Restando fermo il fatto che gli studi di settore individuano i ricavi presunti ed il redditometro il reddito complessivo presunto, questo “dietro front” della giurisprudenza “costringe” il contribuente a fornire prova della provenienza reddituale o meno delle somme necessarie al fine di mantenere i beni individuati dal redditometro.
Non resta, quindi, che attendere, allo stato attuale, il giudizio delle Sezioni Unite, visto che la Corte è tornata indietro riaffermando la natura di presunzione legale dei coefficienti.

(Da Altalex del 30.12.2011. Nota di Manuela Rinaldi)