Iscrizioni per anzianità fino al 2
febbraio 2016
Avvocati
cassazionisti per anzianità fino al 2 febbraio 2016. Dopo, per iscriversi
all'albo speciale, sarà necessario per tutti frequentare la Scuola superiore
dell'avvocatura e sostenere l'esame. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale
forense, in un parere sulla portata della norma transitoria contenuta nell'art.
22, commi 3 e 4, della legge n. 247/2012 relativa all'iscrizione all'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la
normativa previgente, diramato tramite circolare dall'ordine forense di
Bologna.
Entrando
nel dettaglio, potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'albo speciale
anche coloro che avevano già maturato i requisiti per l'iscrizione, secondo la
vecchia disciplina, alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento
forense, ovvero il 2 febbraio 2013. Non solo. In virtù di quanto previsto dalla
norma transitoria, gli avvocati possono iscriversi con i vecchi requisiti fino
al 2 febbraio 2016. Pertanto, l'avvocato che al momento dell'entrata in vigore
della legge n. 247/2012 aveva maturato i requisiti di anzianità previsti dalla
previgente normativa, ovvero 12 anni dalla data del giuramento, o li maturi
entro i tre anni dalla sua entrata in vigore, potrà presentare direttamente
domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle
giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.
L'unico limite in essere ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale è quello
relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta
iscrizione, e non quello in cui viene presentata la richiesta. L'ordine di
Bologna ricorda poi che per ottenere l'attestazione dell'esercizio della
professione forense, viene richiesto all'iscritto di produrre un elenco con
l'indicazione di almeno 60 cause dallo stesso patrocinate avanti al tribunale o
alla Corte d'appello. O, in alternativa, per coloro che non abbiano raggiunto
tale numero di procedimenti direttamente patrocinati, è sufficiente una copia
di verbali che comprovino la propria partecipazione, anche in sostituzione di
colleghi, nell'arco del periodo di 12 anni, ad almeno 60 diversi procedimenti
giudiziari. In quest'ultimo caso, specifica la circolare del Coa di Bologna, la
domanda dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione dell'interessato
che autocertifichi la veridicità dei dati. Resta invece ferma la facoltà per
gli avvocati che alla data del 2 febbraio 2016 non avranno maturato l'anzianità
di 12 anni, di poter chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori secondo le prescrizioni dell'art. 22,
commi 1 e 2, della legge n. 247/2012, riprese dal regolamento del Cnf n.
5/2014. Ovvero, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto
anni e avendo frequentato con profitto il corso di durata trimestrale suddiviso
in 120 ore organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura, con la verifica
finale di idoneità che si articola in una prova scritta e in una prova orale.
Gabriele Ventura (da
Italia Oggi)