venerdì 4 dicembre 2015

Cassazionisti sotto esame

Iscrizioni per anzianità fino al 2 febbraio 2016

Avvocati cassazionisti per anzianità fino al 2 febbraio 2016. Dopo, per iscriversi all'albo speciale, sarà necessario per tutti frequentare la Scuola superiore dell'avvocatura e sostenere l'esame. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense, in un parere sulla portata della norma transitoria contenuta nell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 247/2012 relativa all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la normativa previgente, diramato tramite circolare dall'ordine forense di Bologna.

Entrando nel dettaglio, potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che avevano già maturato i requisiti per l'iscrizione, secondo la vecchia disciplina, alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento forense, ovvero il 2 febbraio 2013. Non solo. In virtù di quanto previsto dalla norma transitoria, gli avvocati possono iscriversi con i vecchi requisiti fino al 2 febbraio 2016. Pertanto, l'avvocato che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 aveva maturato i requisiti di anzianità previsti dalla previgente normativa, ovvero 12 anni dalla data del giuramento, o li maturi entro i tre anni dalla sua entrata in vigore, potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame. L'unico limite in essere ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non quello in cui viene presentata la richiesta. L'ordine di Bologna ricorda poi che per ottenere l'attestazione dell'esercizio della professione forense, viene richiesto all'iscritto di produrre un elenco con l'indicazione di almeno 60 cause dallo stesso patrocinate avanti al tribunale o alla Corte d'appello. O, in alternativa, per coloro che non abbiano raggiunto tale numero di procedimenti direttamente patrocinati, è sufficiente una copia di verbali che comprovino la propria partecipazione, anche in sostituzione di colleghi, nell'arco del periodo di 12 anni, ad almeno 60 diversi procedimenti giudiziari. In quest'ultimo caso, specifica la circolare del Coa di Bologna, la domanda dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione dell'interessato che autocertifichi la veridicità dei dati. Resta invece ferma la facoltà per gli avvocati che alla data del 2 febbraio 2016 non avranno maturato l'anzianità di 12 anni, di poter chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo le prescrizioni dell'art. 22, commi 1 e 2, della legge n. 247/2012, riprese dal regolamento del Cnf n. 5/2014. Ovvero, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e avendo frequentato con profitto il corso di durata trimestrale suddiviso in 120 ore organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura, con la verifica finale di idoneità che si articola in una prova scritta e in una prova orale.


Gabriele Ventura (da Italia Oggi)