mercoledì 24 aprile 2013

RINVIO UDIENZA MILAZZO AL 2 MAGGIO

La Cancelleria civile del Tribunale di Giarre comunica che l'udienza del dott. Antonino Milazzo, già prevista per Venerdì 26 Aprile, è stata rinviata d'ufficio a Giovedì 2 Maggio prossimo.

martedì 23 aprile 2013

GDP A GIARRE, ADERISCONO SOLO S. ALFIO E PIEDIMONTE

A sinistra il consigliere Cavallaro e il presidente AGA Fiumanò, 
al centro il cancelliere Zagaglia, a destra il sindaco Sodano
Mentre si avvicina sempre di più il 29 aprile, data di scadenza della richiesta di mantenimento dell'ufficio del Giudice di pace di Giarre, solo i comuni di Giarre, Sant'Alfio e Piedimonte hanno presentato la delibera consiliare propedeutica alla firma del protocollo d'intesa, per consorziarsi.
«Purtroppo a livello comunale nulla è stato ancora definito - dichiara il funzionario giudiziario giarrese Gianni Zagaglia - alcuni Comuni come Fiumefreddo, Calatabiano, Riposto, Mascali e Milo non hanno ancora mandato le delibere consiliari, nè è stato fissato un incontro per la formazione di un protocollo d'intesa tra questi enti interessati. Senza tutto ciò - aggiunge il dott. Zagaglia - com'è possibile poter pensare di inviare tutto l'incartamento inerente il mantenimento dell'ufficio al ministero della Giustizia entro il 29 Aprile?».
Lo stesso interrogativo se lo pongono gli oltre centomila abitanti interessati a una soluzione positiva, per non privare questo grande comprensorio territoriale di questo baluardo di giustizia e legalità ancora esistente.
Il dott. Zagaglia lancia un ultimo accorato appello al sindaco di Giarre Teresa Sodano invitandola a continuare a caldeggiare l'iniziativa: «Sindaco Sodano lei che è sempre stata sensibile, disponibile e determinata per la non chiusura dell'ufficio del Giudice di pace, abbia uno scatto d'orgoglio e imponga la sua autorevolezza a chi rema contro perché accada quello che sta accadendo e cioè arrivare al 29 aprile senza riuscire a mandare la documentazione necessaria».
Stesso invito è stato rivolto al presidente degli avvocati giarresi e al consigliere comunale di Giarre Gaetano Cavallaro.

Laura Fazzina (da La Sicilia del 22.4.2013)

Investiga su un marito, deve testimoniare

Il detective ingaggiato dalla moglie per la separazione
non può solo confermare in aula il suo rapporto,
che invece deve entrare nella causa come prova orale

L'investigatore privato ingaggiato dalla moglie per spiare i presunti tradimenti del marito ai fini della separazione non può limitarsi a confermare in giudizio il suo rapporto, ma deve testimoniare i fatti precisi, circostanziati e chiari che ha appreso sotto la sua percezione diretta. È quanto emerge dall'ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice estensore Giuseppe Buffone).
Giusto processo
La moglie che vuole addebitare la separazione al marito ha messo il detective alle calcagna dell'uomo per documentarne eventuali scappatelle o vere e proprie relazioni extraconiugali. Ma non può pretendere che la relazione proveniente dallo "007" entri così com'è nella causa. Il servizio svolto dall'investigatore è una mera acquisizione di dati, con relativa elaborazione, e resta dunque confinata nell'ambito delle attività senza valenza pubblicistica, in quanto collocabile nel settore del commercio. Insomma: il resoconto dell'attività investigativa, svolta su mandato di una delle parti processuali per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte, è qualificabile come «scritto del terzo» e costituisce, dunque, una prova atipica; che ha funzione di di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (nella specie la moglie convinta dei tradimenti del marito). Risulta allora inammissibile la richiesta istruttoria con cui la moglie si limita a chiedere al giudice che l'investigatore venga a "confermare" il rapporto investigativo depositato agli atti: la relazione del detective, invero, contiene «fatti» non assunti in giudizio nel contraddittorio e con le forme di legge e dunque non risulta utilizzabile, pena la violazione dei principi del giusto processo. Il giudice non ammette le prove orali richieste dalla moglie e fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

Medico obiettore deve assistere paziente dopo l'aborto

Cass. Pen., sez. VI, sent. 2.4.2013 n° 14979

Il medico obiettore di coscienza è tenuto ad assistere la paziente nelle fasi precedenti e successive al parto. E' quanto emerge dalla sentenza 2 aprile 2013, n. 14979 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un medico, a seguito di una specifica richiesta di intervento nei confronti di una paziente, sottoposta ad una operazione di interruzione di gravidanza mediante somministrazione farmacologica, rifiutarsi di visitare ed assistere quest'ultima, in quanto obiettore di coscienza, nonostante le varie istanze di intervento che costringevano, alla fine, il primario a recarsi in ospedale per intervenire d’urgenza.
Per tale motivo, la Corte di Appello di Trieste, confermando la sentenza del Tribunale di Pordenone, condannava il medico in servizio presso il presidio ospedaliero di San Vito di Tagliamento, ad un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione).
Sotto il profilo strettamente normativo, l'art. 9, comma 3, della legge n. 194/1978, esclude che l'obiezione possa riferirsi anche all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l'aborto, ma non di omettere di prestare l'assistenza prima ovvero successivamente ai fatti causativi dell'aborto, in quanto deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell'intervento di interruzione della gravidanza.
Come specificato dal giudice nomofilattico, secondo la disciplina della legge ora richiamata, l'obiezione esonera il medico esclusivamente dal "compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza", diritto che peraltro trova il suo limite nella tutela della salute della donna, tanto è vero che il comma 5 dell'art. 9 della legge citata esclude ogni operatività all'obiezione di coscienza nei casi in cui l'intervento del medico obiettore sia "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo".
Nel caso di specie, il rifiuto, da parte del medico, ad intervenire per prestare assistenza alla donna riguardava la fase del c.d. "secondamento", avvenuta successivamente all'aborto indotto per via farmacologica da altro sanitario, con la conseguenza che deve escludersi che sia stata richiesta l'assistenza in una fase "diretta a determinare l'interruzione della gravidanza"; non si può ritenere che il diritto di obiezione di coscienza esoneri il medico dall'intervenire durante l'intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, in quanto si tratta di interpretazione che non trova alcun appiglio nella normativa.
In sostanza, la legge tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. D'altra parte, come ricordato dai giudici della Suprema Corte, il diritto all'aborto è stato riconosciuto come ricompreso nella sfera di autodeterminazione della donna e se l'obiettore di coscienza può legittimamente rifiutarsi di intervenire nel rendere concreto tale diritto, tuttavia non può rifiutarsi di intervenire per garantire il diritto alla salute della donna, non solo nella fase conseguente all'intervento di interruzione della gravidanza, ma in tutti i casi in cui vi sia un imminente pericolo di vita.
Dal punto di vista oggettivo deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 328 c.p., dal momento che il rifiuto ha riguardato un atto sanitario, richiesto con insistenza da personale infermieristico e medico, in una situazione di oggettivo rischio per la paziente che non aveva ancora espulso la placenta, essendo del tutto irrilevante che le condizioni di salute non sono risultate particolarmente gravi: in questi casi il medico ha comunque l'obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati, in grado di valutare la effettiva necessità della presenza del medico.
Dal punto di vista soggettivo, invece, gli ermellini hanno affermato che l’esercizio del diritto di obiezione di coscienza da parte di un medico presuppone la sua piena consapevolezza circa i limiti entro cui tale diritto possa essere esercitato. Non è possibile, dunque sostenere la presunta buona fede o la ignoranza sulla legge extrapenale da parte della imputata, a maggior ragione, se si considera che la stessa ha opposto un continuo ed ingiustificato rifiuto, anche dopo le ripetute richieste di intervento e le spiegazioni fornitele da parte del primario e del direttore sanitario.

(Da Altalex del 10.4.2013. Nota di Simone Marani)

Subordinato lavoro "in nero" se al pari dei colleghi

È subordinato il rapporto del lavoratore "in nero" che osserva gli orari e le direttive al pari dei colleghi.
Decisivi ai fini del verdetto i testimoni e i documenti firmati in azienda dall'interessato. Ma niente ferie pagate senza prova rigorosa di mancata fruizione Non c'è dubbio: costituisce un rapporto subordinato a tempo indeterminato quello del lavoratore che ha prestato per anni servizio "in nero" presso l'azienda di un parente, come confermano i testimoni e le tracce della sua attività disseminate in sede e fuori: pesano in tal senso le dichiarazioni che confermano come l'interessato abbia osservato gli orari di lavoro e le direttive del capo al pari dei colleghi dipendenti e, inoltre, le bolle di accompagnamento della merce firmate dal lavoratore non registrato, un autista impegnato nel recapito dei prodotti. Ma per ottenere anche il riconoscimento delle altre pretese, inerenti ferie, permessi e festività asseritamente non goduti serve la prova rigorosa della mancata fruizione durante gli anni di servizio. È quanto emerge dalla sentenza 9599/13, pubblicata il 19 aprile dalla sezione lavoro della Cassazione.
Elementi tipici
Il ricorso dell'azienda è accolto contro le conclusioni del pm, ma soltanto per la questione del riconoscimento delle ferie non godute. Sarà il giudice del rinvio a stabilire se il prestatore d'opera ha diritto o meno alle somme pretese, compreso il fronte della determinazione dell'orario di lavoro osservato. Certo è che il lavoratore ottiene il riconoscimento del lungo periodo in cui ha prestato servizio in nero, circa sei anni. Il fatto che l'interessato sia comunque un parente del titolare dell'impresa non autorizza affatto a far presumere la gratuità delle prestazioni: il grado di parentela non risulta documentato in giudizio e comunque non si tratta di congiunti conviventi. Né giova all'azienda invocare il (presunto) valore confessorio di alcune dichiarazioni contenute nel libretto sanitario del lavoratore, dalle quali emergerebbe un impegno saltuario presso l'impresa "incriminata" (si tratta di affermazioni verosimilmente tendenti a "proteggere" il parente titolare, con il quale all'epoca il lavoratore era in buoni rapporti). A inchiodare l'azienda è l'attività svolta in sede dall'interessato, pari in tutto a quella dei dipendenti dell'impresa con le carte in regola: le dichiarazioni dei testi escussi lo confermano; il giudice del merito, dunque, rileva la sussistenza degli elementi tipici che connotano la natura subordinata del rapporto di lavoro. La parola torna alla Corte d'appello per la questione-ferie.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

lunedì 22 aprile 2013

Geografia giudiziaria, già 14 rinvii alla Consulta

L'Associazione nazionale avvocati italiani continua ad aggiornare il numero dei rinvii alla Corte costituzionale. Dopo le undici Ordinanze dei Tribunali (Pinerolo (5), Alba, Sulmona, Montepulciano, Sala Consilina, Saluzzo, Urbino) e il ricorso della Regione Friuli, anche il Tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia - e il Giudice di Pace di Rossano hanno rimesso alla Consulta l’esame dell’illegittimità della normativa sulla revisione della geografia giudiziaria. “I Sindaci, gli avvocati, i cittadini, i Consigli dell’Ordine, insieme all’Oua e all’Anai, - ha detto il presidente Maurizio De Tilla - hanno promosso una serie di azioni giudiziarie a tutela della Giustizia di prossimità. In Campania vi sono già due provvedimenti di sospensione dei provvedimenti di soppressione; in Basilicata vi è stato l’annullamento di un provvedimento di soppressione della Sezione di Pisticci. Il Consiglio di Stato ha poi confermato l’annullamento dei provvedimenti di cancellazione delle Sezioni distaccate di Rho e di Legnano”. Intanto, l’ANAI ha tenuto due incontri-dibattito a Melfi e Sala Consilina (con sale gremite da Sindaci, cittadini e avvocati) nei quali sono state evidenziate le ragioni delle impugnative in atto. “Sorprende l’atteggiamento del Ministero della Giustizia – ha continuato De Tilla - che, imperterrito, prosegue nell’azione di demolizione degli uffici giudiziari (1000 su 1400) mettendo in atto un’azione scorretta che è quella di sguarnire gli uffici di giudici, personale e risorse in modo da conseguire anche surrettiziamente la stessa finalità, che è quella di rendere inefficiente e ridurre nella realtà la giustizia di prossimità. Questo atteggiamento non corrisponde a un doveroso rapporto di lealtà di una Pubblica Amministrazione con i cittadini e gli operatori della Giustizia.  Le città sono in rivolta. Nei giorni scorsi sindaci e avvocati hanno protestato in relazione alle sedi di Aversa, Afragola, Frattamaggiore e Marano. Sono scesi in campo l’ex Sottosegretario di Stato Pasquale Giuliano e il Sindaco di Aversa Giuseppe Sagliocco.  Inoltre il Sindaco di Montevarchi Francesco Maria Grasso ha criticato le disposizioni ministeriali che prevedono che, per mantenere gli uffici giudiziari, i Sindaci debbano farsi carico di ogni spesa.  Cittadinanzattiva è intervenuta contro l’annunciata soppressione della Sezione di Taormina, una decisione assurda per un territorio di grande valenza turistica e per la circostanza che ha giurisdizione su una vasta area (25 Comuni). La protesta è stata rivolta ai parlamentari messinesi.  Infine, il Consigliere Regionale Latini ha presentato una mozione affinché venga disposta la sospensione cautelativa di tutti i provvedimenti del Tribunale di Ancona. La sede accorpante non è idonea ad assorbire le soppresse sezioni distaccate. Il ministro – ha concluso De Tilla – non può ignorare la rivolta di comuni e amministratori locali”.

(Da Mondoprofessionisti del 22.4.2013)

CNF: modalità d’accesso a Sportello del Cittadino

L’Avvocatura si è fatta promotrice di un’importante iniziativa con l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova legge di disciplina dell’ordinamento professionale forense (L. 247/2012) che, all’art. 30, istituisce presso ciascun Consiglio dell’Ordine lo Sportello per il cittadino, ufficio tenuto gratuitamente a fornire informazioni e orientamento ai cittadini relativamente alle prestazioni professionali degli avvocati e all’accesso alla giustizia (cfr. AGANews del 19.4.2013).
Sin da subito, e comunque non oltre il 30 novembre 2013, i Consigli dell’Ordine dovranno, pertanto, istituire nelle loro sedi lo Sportello per il cittadino. Tempi e modalità di accesso sono stati definiti dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) che ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 in attuazione del citato art. 30 della L. 247/2012.
L’iniziativa concretizza così la funzione sussidiaria degli Ordini forensi e afferma il ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Costituzione affida agli avvocati (funzione sociale) anche attraverso un’attività di «servizio» gratuito e organizzato.
Dunque, presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell’Ordine e secondo modalità organizzative che dovranno essere adeguatamente rese note al pubblico, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere innanzitutto informazioni e orientamenti in ordine alla fruizione delle prestazioni professionali dei legali. In particolare, informazioni potranno essere richieste:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
c) sui diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Allo Sportello per il cittadino potranno inoltre essere domandate informazioni in merito all’accesso alla giustizia, con riguardo:
a) agli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento;
b) ai tempi di massima di un giudizio e ai parametri di legge, nonché agli oneri tributari e alle possibili conseguenze della soccombenza;
c) alla difesa di ufficio e ai requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
d) alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie eventualmente esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, nonché ai possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.
Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell’ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi e amministrativi; l’elenco è tenuto dal Consiglio dell’Ordine e dovrà essere periodicamente aggiornato.
Il regolamento, al fine di evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, prevede anche ferme incompatibilità per l’avvocato che abbia prestato l’attività di Sportello e per i suoi più prossimi parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo. Ad essi, infatti, è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono state fornite informazioni e orientamento.
Il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell’avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo, così come il venir meno dei requisiti di accesso all’elenco dei professionisti sono cause di esclusione dall’elenco medesimo.
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 4 maggio.

Anna Costagliola (da diritto.it del 22.4.2013)