lunedì 23 gennaio 2012

Prelievo ematico al P.S.? Senza consenso inutilizzabile al processo

La materia in questione è quella, ben collaudata, del consenso al prelievo ematico giustificato da protocolli medici di pronto soccorso. Essa si connota per una giurisprudenza piuttosto stabile, con interventi frequenti della Suprema Corte, rivolti, per massima parte, a conferire fondatezza agli assunti di utilizzabilità delle analisi ematiche.
Di conseguenza, per altro verso, l’argomento appare a fisionomia appena ombreggiata, tuttora in fieri, negli opposti aspetti, di rado integrati, della inutilizzabilità del prelievo.
La sentenza del Tribunale di Forlì contribuisce a tratteggiarne taluni ignoti contorni. Lo fa ripercorrendo molta dell’anatomia rilevante sul tema e, infine, identificando la genesi dell’impulso al prelievo ematico in un atto di polizia giudiziaria, unicamente finalizzato «ad esigenze di formazione della prova».
Nella fattispecie, la richiesta da parte della Polizia alla direzione del Pronto Soccorso avviene alle ore 2.35 del 25 settembre 2009, e da essa sola sembra scaturire l’interna richiesta del test di screening dell’alcool etilico, avanzata alle ore 3.46 –dunque solo conseguentemente alla richiesta della Polizia- con referto prodotto alle ore 4.15.
Come altrove osservato, la polizia giudiziaria non avanza una richiesta di prelievo ma richiede soltanto di eseguire un accertamento su un reperto già prelevato a fini esclusivamente sanitari, in relazione al quale non si pone più alcun profilo di limitazione della libertà personale.
La corretta sequenza, pertanto, dovrebbe essere la seguente: richiesta da parte del personale medico, solitamente di pronto soccorso, per fini esclusivamente sanitari, successivo prelievo e conclusivo referto sanitario, infine richiesta della P.G. In tal modo il referto entra nel processo quale documento in senso stretto ex art. 234 c.p.p.
Per dirla altrimenti, la richiesta della P.G. doveva essere a valle non a monte dell’iter sanitario. L’ordine inverso delle fasi protocollari ingenera il «ragionevole dubbio che il prelievo sia stato effettuato esclusivamente a seguito di richiesta della p.g. procedente».
Correttamente, il Giudice decide per l’inutilizzabilità del prelievo ex art. 191 c.p.p. e, stante la presenza di un solo elemento sintomatico, non tipico dell’assunzione alcoolica, ma peculiare di molteplici svariate patologie, assolve l’imputato.

(Da Altalex del 19.1.2012. Nota di Filippo Baravelli)

domenica 22 gennaio 2012

PIPPO FIUMANO': "GRAZIE!"

Cari Colleghi e Soci,
come certamente saprete, le elezioni si sono concluse sabato.
Al turno di ballottaggio ho riportato 657 voti, quasi 200 in più del primo turno, piazzandomi al 18° posto.
Pur non essendo stato eletto, ritengo il risultato ottenuto straordinario sia perché al ballottaggio è stata riproposta la lista degli uscenti (che guarda caso sono stati tutti riconfermati) sia, soprattutto, perché la maggior parte degli uscenti ha ritenuto in tale occasione di appoggiare due candidati fuori lista (che guarda caso sono stati entrambi eletti, chiudendo il cerchio).
Considerato quanto sopra, è chiaro che non posso non ritenermi ampiamente soddisfatto del risultato che, non per nulla, ho definito straordinario e che, certamente, in un futuro anche prossimo faremo valere.
Di tale risultato devo certamente ringraziare di cuore tutti Voi che mi avete sostenuto, votandomi e facendomi votare.
Un ringraziamento particolare va a tutti i colleghi della provincia (in particolare a quelli del Foro di Giarre) che, pur con penuria di carburante, non hanno voluto farmi mancare il loro appoggio recandosi a Catania appositamente per votare.
Infine, un doveroso ringraziamento lo devo ai colleghi Mario Vitale e Massimo Nicotra, che mi sono stati particolarmente vicini.
GRAZIE A TUTTI VOI.

Giuseppe Fiumanò

IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE CATANESE

Questi i nominativi, in ordine di preferenze, dei 15 consiglieri dell'Ordine Avvocati di Catania in carica per il biennio 2012-2013, dopo le elezioni ed il balottaggio conclusosi ieri:
Maurizio Magnano di San Lio, Giuseppe La Rosa Monaco, Roberto Caruso, Diego Geraci, Marco Tortorici, Santo Li Volsi, Carla Pappalardo, Ninni Distefano, Ignazio Danzuso, Antoni Ciavola, Alberto Giaconia, Walter Toro, Giuseppe Calvo, Jessica Gualtieri e Fabrizio Seminara.
A loro i nostri complimenti e gli auguri per un proficuo lavoro nell'interesse della categoria.

sabato 21 gennaio 2012

FIUMANO', OTTIMO RISULTATO!

Il collega e -soprattutto- amico Giuseppe Fiumanò, presidente dell'AGA, non ce l'ha fatta ad essere eletto consigliere dell'Ordine Avvocati di Catania.
I suoi 657 voti, con i quali ha raggiunto l'onorevolissima 12^ posizione sui 9 posti disponibili al ballottaggio -concluso un paio d'ore fa-, rappresentano un ottimo risultato laddove si prendano in considerazione alcuni, fondamentali aspetti legati a tale risultato:
rispetto al primo turno, Pippo ha ottenuto circa un 40% in più di voti;
i colleghi dell'ex mandamento di Giarre hanno indiscutibilmente confermato, con la loro massiccia ed unitaria presenza nei due turni, l'apprezzamento per l'avv. Fiumanò come persona e come rappresentante degli avvocati, grazie all'indefessa attività svolta -ormai da parecchi lustri- nell'associazione e con essa;
un forte riscontro si è avuto -i numeri parlano chiaro- dai colleghi di fuori Giarre e di Catania, grazie alla medesima fiducia che Pippo si è saputo conquistare nel tempo con la sua concretezza, preparazione e disponibilità.
Un discorso a parte meriterebbe il mancato vantaggio, inutile nasconderlo, dal non essere consigliere uscente, ovverosia del non far parte di quella "lista" di ricandidati che una grossa percentuale di colleghi ha inteso votare -anche per mera comodità- con un semplice "clic", cosa che ha suscitato in moltissimi non poche perplessità: non v'è chi non veda il lapalissiano effetto "trascinamento" di chi si trova in una lista predisposta, fatto di per sè non proprio democraticissimo, ma -a detta di tanti colleghi- ancor meno ortodosso in sede di ballottaggio, ove obiettivamente sarebbe stato più giusto lasciar "correre" ogni candidato per proprio conto...
Ecco allora che, alla luce di quanto sopra, il risultato di Pippo Fiumanò è, se non eccellente, assolutamente ottimo, conferma a lui ed al Foro di Giarre un trattamento di stima, di rispetto, di riguardo (in verità, mai mancati, anzi, rafforzati) con l'Ordine e le istituzioni.
A Pippo il nostro grazie ed il nostro invito a continuare ad essere, come in effetti è, il nostro "condottiero" nelle parecchie battaglie che andremo ad affrontare.

   Mario Vitale
Segretario AGA

FINO ALLE 12 SI VOTA FIUMANO'

OGGI FINO ALLE 12
TUTTI A CATANIA
A VOTARE
GIUSEPPE FIUMANO’
PER IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Nel divorzio conta l’alloggio coniugale

Una coppia divorzia ed è solo l'inizio dell'ormai consueto tira e molla su assegnazione della casa coniugale e sull'ammontare dell'assegno divorzile. Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Palermo attribuisce all'ex moglie una “casa coniugale”. Contro tale sentenza l'ex marito propone ricorso in Cassazione sulla base di alcuni motivi, in particolare: l’alloggio assegnato non era quello familiare. Questo punto è interessante perché la stessa Cassazione riconosce come l'assegnazione di un immobile in sede di separazione o divorzio debba effettuarsi solo con riferimento alla casa coniugale, da intendersi come quella di fatto abitata dalla famiglia in modo continuativo, e non di una che la famiglia non abbia mai abitato o dove abbia soggiornato solo saltuariamente. D'altro canto, nel caso di specie, la sentenza impugnata chiarisce come la casa assegnata fosse per l'appunto quella coniugale, quando i coniugi convivevano, e ha continuato a essere abitata, sostanzialmente, senza soluzione di continuità, da parte della donna insieme con il figlio. In un certo periodo il bambino è stato ospite dei nonni materni in altra località, ma tornava sempre a casa dei genitori per trascorrere con loro i fine settimana.
Dal 2003 madre e figlio, allora divenuto maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, abitano nuovamente a tempo pieno la casa in questione. A nulla vale nemmeno la richiesta dell'ex marito che chiedeva gli fosse assegnata almeno una parte della casa. "La suddivisione in due unità abitative, trasformando l'immobile, sconvolgerebbe l'ambiente domestico in cui il giovane figlio delle parti è vissuto, senza contare la conflittualità esistente tra il ricorrente e la moglie nonché la pessima influenza della vicinanza del padre, desumibile dal provvedimento di decadenza dalla potestà, tale da costituire una sicura e continua minaccia alla serenità e salubrità dell'ambiente di vita del figlio". Il tutto ovviamente nell'interesse del figlio.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 18.1.2012)

Usucapione, niente mediazione obbligatoria

Le controversie in materia di usucapione non sono soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, pena il rischio di una applicazione automatica della norma che conduca a risultati interpretativi incostituzionali (Trib. Varese, ordinanza 20.12.2011)
L’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 sottopone al tentativo obbligatorio di mediazione le controversie in materia di «diritti reali» e, quindi, di fatto anche l’azione per la declaratoria di usucapione. In tal caso, il verbale di conciliazione non può offrire all’attore un risultato equivalente a quello della sentenza. La conciliazione, infatti, non può determinare in favore dell’attore l’acquisto a titolo originario potendogli solo far conseguire eventualmente il bene immobile a titolo derivativo. Insomma, a ben vedere l’accordo, in questo caso, non si surroga alla sentenza e la composizione amichevole della lite volge inevitabilmente al fallimento perché l’attore non può rinunciare alla “garanzia” dell’accertamento giudiziale.
Ne consegue che, nei casi in esame “quelli in cui l’accordo non può comporre la lite evitando che la sentenza si configuri come indefettibile” secondo un’interpretazione teleologica della disposizione che conformi l’articolato al criterio costituzionale della ragionevolezza, non è richiesta la condizione di procedibilità ex art. 5, comma I, dlgs 28/2010, pena il rischio di una applicazione automatica dell’art. 5, comma I cit. che conduca a risultati interpretativi palesemente incostituzionali. Difatti, i litiganti accedendo alla mediazione non potranno comunque pervenire ad un accordo conciliativo con gli effetti della sentenza di accertamento, venendo così frustrata la stessa ratio dell’istituto: operare come un filtro per evitare il processo; ma se il processo non è evitabile, l’istituto è una appendice formale imposta alle parti con irragionevolezza.

Mariella Barbara (da 101mediatori.it del 13.1.2012)