giovedì 12 marzo 2015

Crisi falcidia avvocati: in 5mila pronti a mollare

Contributi onerosi, troppi aspiranti professionisti: i redditi si sono ridotti del 25% e a giorni c'è da decidere se versare la quota alla cassa previdenziale. O autosospendersi dall'Ordine

Anche i professionisti piangono. O meglio: anche gli avvocati non arrivano alla fine del mese. E ancora: ce ne sono tanti, tantissimi e in costante aumento, che neppure ce la fanno a pagare i contributi previdenziali minimi (circa 2mila euro l'anno), e oltre all'onta - di non riuscire a mettere insieme un reddito dignitoso - devono anche subire l'umiliazione di "autosospendersi" dall'ordine di categoria per "congelare" il contestuale pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Il fiume carsico della crisi economica che ha devastato anche le professioni intellettuali (avvocati, notai, giornalisti, architetti, ecc), occhieggia a Milano, a Roma, a Genova, a Pescara. In tutta Italia - senza eccezione geografica alcuna - si moltiplicano i preoccupanti segnali di crisi. Con effetti che rischiano di riverberarsi pesantemente sul futuro sociale e previdenziale del Paese.

Entro fine marzo/inizio aprile i quasi 50mila avvocati (su 240mila totali) che non sono ancora iscritti alla cassa di previdenza di categoria dovranno decidere se pagare (3.500 euro circa per il 2014), oppure se chiedere agli ordini professionali di appartenenza di autosospendersi o cancellarsi.

«La legge 247 del 2012», spiega il presidente della Cassa forense, Nunzio Luciano, «impone a tutti gli iscritti agli ordini professionali di aprire una posizione previdenziale». La logica dell'imposizione - che deriva dall'applicazione della riforma previdenziale Fornero declinata per le casse professionali - è che lo Stato non può (e tanto più non potrà in futuro) farsi carico di assistere chi, privo di una propria posizione pensionistica, o di un numero sufficiente di versamenti, arriverà all'età della pensione senza aver accumulato un "castelletto" previdenziale in grado di assicurargli una vecchiaia dignitosa.

Peccato che la crisi economica degli ultimi 7 anni abbia falcidiato commesse e incarichi professionali. E moltiplicato i mancati pagamenti. Insomma, neppure professioni che si pensavano galleggiassero immuni dalla crisi (gli avvocati, ma pure i notai), oggi se la passano bene. L'Associazione degli enti previdenziali dei professionisti (Adepp), ha studiato già nel 2013, e ancora nel dicembre 2014, gli effetti della crisi sui redditi dei professionisti. In sostanza negli ultimi 3 anni i redditi di queste categorie sono crollati del 10%. E nel 2015 andrà anche peggio: sempre secondo le proiezioni dell'Adepp quest'anno il reddito medio dei professionisti italiani si fermerà sotto i 30 mila euro, dopo essere già sceso, negli ultimi sette anni, del 15% con punte che arrivano al 24%. Insomma, la recessione si è mangiata un quarto dei redditi.

E se è vero che la platea dei futuri o aspiranti professionisti cresce (+ 15,7% nel corso del 2013 gli iscritti agli ordini professionali), di certo calano compensi e fatturati.

Nell'immaginario collettivo rimane impressa la dichiarazione dei redditi record dell'avvocato (ex ministro della Giustizia con il governo Monti) Paola Severino: oltre 7 milioni nel 2012. O quello del principe del foro Niccolò Ghedini (avvocato di Silvio Berlusconi) che nel 2012 ha dichiarato un imponibile pari a 2.173.781 euro.

Ma la realtà - e non solo in provincia - è ben altra cosa. E gli avvocati non fanno certo eccezione. A dicembre scorso il tesoriere dell'Ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti, ha ammesso che ben 298 colleghi hanno rinunciato ( o si sono autosospesi dalla professione), perché non ce la facevano più a pagare quota di iscrizione e contributi previdenziali minimi. Se la passano un po' meglio a Milano dove l'Ordine ha registrato a fine dicembre ben 53 autosospensioni. Ieri l'edizione genovese de "la Repubblica" dava conto di Genova: 50 avvocati "autosospesi" in pochi mesi, su una popolazione cittadina di circa 4mila avvocati iscritti. In Abruzzo l'emorragia (140 autosospesi già nel 2012), sembra continuare. Non c'è città o regione immune. Il presidente della Cassa forense ha spedito a inizio gennaio circa 50mila raccomandate ad altrettanti colleghi iscritti ai rispettivi ordini ma non alla previdenza. Questi dovranno scegliere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione se iscriversi alla Cassa oppure all'Inps. «Però da noi esiste il principio solidaristico e una contribuzione media del 14%, mentre all'Inps oggi è al 27% e crescerà fino al 33% nel 2017%», avverte Luciano.

Su Facebook è nato pure un gruppo ("no alla cassa forense obbligatoria" con 2.244 "mi piace". E gli iscritti a questa community lamentano proprio la coercizione per legge di una previdenza che rosicchia quel poco che si riesca a guadagnare. I famosi 50mila non iscritti alla cassa hanno redditi inferiori ai 15mila euro lordi l'anno, e anche solo immaginare di sborsare 2/3mila euro di contributi previdenziali risulta oggi insostenibile.

A metà aprile - quando scadrà il termine di legge per decidere se iscriversi, cancellarsi oppure autosospendersi - si saprà quanti tra questi sceglieranno l'addio alla toga per impossibilità a saldare. Nunzio Luciano non si sbilancia però stima "spannometricamente" che circa il 10% di questi rinuncerà ad iscriversi. Quindi 4.500/ 5mila avvocati lasceranno la toga causa crisi. Prima c'erano solo gli operai sui tetti. Fra qualche tempo troveremo anche giovani (o meno) avvocati, architetti, notai...


Antonio Castro (da Libero dell’11.3.2015)

martedì 10 marzo 2015

Se l'autovettura è intestata al de cuius

L’autovettura è un bene mobile registrato che, come qualsiasi bene appartenente al de cuius, cade in successione. Essendo un bene mobile registrato, esso non potrà essere trasferito per mera “consegna” come un bene mobile, ma è necessario, per la sua successione, seguire regole particolari attinenti alla trascrizione del passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico. L’art. 94 del Codice della Strada prevede, infatti, che in caso di trasferimento della proprietà dei veicoli, motoveicoli o rimorchi, è necessario fare richiesta al PRA, entro sessanta giorni dal passaggio di proprietà, ai fini dell’ottenimento della trascrizione del trasferimento e del rilascio del nuovo certificato di proprietà.
L’erede quindi, dopo aver accettato l’eredità con atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (o accertata giudizialmente) deve provvedere, entro 60 giorni dall’autentica, a registrare l’accettazione presso il PRA che rilascerà un nuovo certificato di proprietà aggiornato, con il nome dell’erede e provvederà alla richiesta dell’aggiornamento della carta di circolazione. Non è possibile richiedere l’aggiornamento dell’intestazione in caso di accettazione tacita dell’eredità in quanto, formalmente, manca l’atto dal quale si evince il trasferimento della proprietà dal de cuius agli eredi, oltre alla loro individuazione.

L’erede è tenuto a presentare, quindi, allo sportello ACI (Automobile Club Italia):

    il certificato di proprietà dell’autovettura;

    l’accettazione dell’eredità ed, eventualmente, copia/estratto del testamento;

    la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta la propria qualità di erede;

    la carta di circolazione;

    la nota di presentazione, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), dell’accettazione con indicazione del codice fiscale dell’erede;

    i modelli predisposti dal PRA;

    versamenti dei bollettini postali;

    fotocopia carta d’identità dell’erede.

Quid iuris in caso di mancato aggiornamento dei dati relativi all’intestazione? Il codice della strada prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa economica variabile.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, l’autovettura, come qualsiasi altro bene, entrerà in comunione ereditaria, ossia sarà intestata a tutti i coeredi.

Il costo, indicativo, per una pratica di successione, si aggira sui 100,00 euro (fonte www.aci.it) oltre alla tariffa dello studio di consulenza automobilistica, ove gli eredi si possono rivolgere ai fini dell’espletamento della pratica.

Nei casi in cui: vi siano più di 10 eredi, il veicolo sia privo del certificato di proprietà, si intendono presentare, contestualmente più richieste o una variazione di dati tecnici del veicolo oppure, infine, il veicolo richiede, ai fini dell’intestazione, il possesso di un titolo in capo al proprietario del veicolo (si pensi al taxi, al noleggio, ecc.) la procedura è leggermente più complessa.


Francesca Tessitore (da studiocataldi.it)

Processo (in) civile da terzo mondo

La Commissione Ue boccia di nuovo l’Italia
608 giorni per una sentenza di primo grado

Dimenticate il detto giustizia lenta, ma inesorabile. Per ora è solo lenta. A certificarlo è lo «scoreboard» della Commissione europea, presentato ieri, che affibbia un bel terz’ultimo posto all’Italia per la lunghezza dei processi di prima istanza civili e commerciali per l’anno 2013. Un peggioramento costante nel tempo (erano 493 giorni nel 2010 e 590 nel 2012) che ci piazza appena sopra Cipro e Malta.

«La lunghezza dei processi danneggia l’economia» perché «è un principio del diritto romano quello che "una giustizia ritardata è una giustizia negata"», dice la Commissaria europea Vera Jourova annunciando che interventi sulla giustizia saranno richiesti all’Italia tra le riforme strutturali.

Ma non è solo una questione di parametri e di fredde statistiche a preoccupare l’Unione europea. È che peggiora la «percezione di indipendenza» del sistema giudiziario. Il nostro paese - secondo i dati del World Economic Forum, citati nello «scoreboard 2015» - è al sest’ultimo posto, assieme alla Romania, con un rating di 3,5 su 7 per il biennio 2013-2014. L’indicatore era di 3,8 nel 2010-12 e 3,6 nel 2012-13. Peggio dell’Italia, la Slovenia (3,4), Spagna e Ungheria (3,2) e Bulgaria e Slovacchia (2,3). Finlandia (6,6), Danimarca (6,5), Irlanda (6,3) i paesi primi in classifica.

Un disastro, insomma. Anche se una luce in fondo al tunnel, la Ue (bontà sua) la trova in alcuni miglioramenti in altri indicatori come la presenza di donne tra i giudici di Cassazione aumentata del 15% tra il 2007 e il 2014 ma non è che un palliativo.

Quella dell’Ue non è una bacchettata priva di conseguenze e potrebbe concludersi addirittura con una multa. L’Italia è già finita fin troppo spesso dietro la lavagna per l’inefficienza del comparto giustizia. Appena qualche settimana fa, è stata messa una toppa alla riforma della responsabilità civile dei magistrati che aveva portato all’apertura di una procedura di infrazione. Stesso dicasi per le norme sulla libera circolazione delle informazioni sui precedenti penali e per quelle sul coordinamento della lotta contro la criminalità transfrontaliera. Altra procedura d’infrazione è stata aperta per non aver applicato le norme europee sulle misure di compensazione da riconoscere alle vittime di reati violenti intenzionali.


Simone Di Meo (da Il Tempo del 10.3.2015)

L’esercito degli avvocati

Ogni 100 mila avvocati 380 azioni legali
In Lussemburgo e Croazia appena 40

Un esercito di avvocati a fronte di pochi giudici. L’Italia è al terzo posto in Europa per numero di legali e quint’ultima per numero di magistrati. Dalla ricerca Ue emerge che soltanto il Lussemburgo e la Spagna hanno un ordine forense più popolato del nostro. E con il passare degli anni le iscrizione all’albo degli avvocati sono aumentate. Un dato che viene letto dall’Europa in maniera negativa, se poi paragonato alla situazione dei giudici, che non riescono a smaltire gli arretrati civili. Se nel 2010 c’erano 350 difensori su 100mila abitanti nel Belpaese, nel 2013 sono diventati 380.

In Francia, ad esempio, ci sono meno di 100 avvocati ogni 100mila cittadini. Sul podio, la Finlandia, che ne ha circa 40.

Passando ai magistrati, invece, in Italia sono 11 ogni 100mila abitanti. Hanno degli organici ancor più ridotti soltanto Francia, Malta, Danimarca e Irlanda. Mentre in Slovenia ce ne sono ben 46 ogni 100mila abitanti, in Croazia 44, in Lussemburgo 41. Un’altra «bacchettata» arriva sulle quote rosa in magistratura. Nel terzo grado di giudizio la percentuale è del 27 per cento di donne. Il Paese che ne ha di più è la Romania, con l’84%.


Au. Par. (da Il Tempo del 10.3.2015)

Trattato da “tappabuchi”? Non è mobbing

Cass. Sez. Lavoro, sent. 2.3.2015 n. 4174

La Corte di legittimità ritorna sul fenomeno del mobbing con una nuova sentenza con la quale afferma la necessaria presenza di comportamenti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute del dipendente affinché si possa configurare la condotta in esame (illegittima e idonea a far sorgere il diritto al risarcimento del danno originato).

Nel caso di specie, il dipendente di un’amministrazione comunale ricorreva in giudizio, denunciando di essere stato vittima di comportamenti persecutori posti in essere dall’amministrazione comunale, attraverso l’assegnazione di vari e diversi incarichi dequalificanti, tanto da essere utilizzato, affermava il dipendente comunale, come “tappabuchi”, e di essere stato oggetto di sanzioni disciplinari arbitrarie, sfociate poi in un provvedimento di licenziamento.

Tali circostanze ed eventi erano fonte di un profondo stato di stress del lavoratore, che lo avevano portato a far ricorso a cure psichiatriche per la patologia contratta, ascrivibile al mobbing, di cui era stato vittima. Chiedeva dunque il risarcimento del danno subito e l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di licenziamento.

Nel corso della fase istruttoria, la consulenza tecnica d’ufficio aveva attestato che il disturbo di cui il ricorrente soffriva non aveva origine dal rapporto lavorativo.

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, respingevano la domanda attorea, constatando la mancanza di idonea prova di comportamenti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute del dipendente.

A giudizio della Corte d’appello territoriale, inoltre, i diversi incarichi assegnati, seppur non definiti nel contratto, erano ricompresi nel livello professionale in cui era stato inquadrato il dipendente pubblico, escludendo che l’amministrazione avesse posto in essere comportamenti vessatori e discriminatori in danno del lavoratore o comunque contribuito ad aggravarne lo stato di salute mentale.

Avverso quest’ultima sentenza, il dipendente pubblico proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’appello era incorsa in errore nel non rilevare la vessatorietà, l’offensività e la capacità di danno della condotta posta in essere dall’Amministrazione. Il giudice di merito non avrebbe proceduto ad una verifica attraverso la valutazione complessiva dei singoli episodi dedotti in giudizio e il fatto che il lavoratore avesse svolto il ruolo di “tappabuchi”, svolgendo mansioni assegnate ad altri dipendenti e diverse da quelle riferibili al proprio inquadramento professionale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso infondati.

La Corte ha affermato che la fattispecie del mobbing si realizza attraverso continue condotte vessatorie, poste in essere a danno del lavoratore, in virtù di un disegno persecutorio. Indispensabile è che l’interessato, in sede processuale, dimostri il nesso causale tra l’evento dannoso e l’insorgere della patologia, nonché la idoneità dei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro di generare un protratto stress psicofisico.

Poiché nel caso in esame il dipendente pubblico non era riuscito a soddisfare tale onere probatorio e poiché le mansioni che era stato costretto a svolgere sono state ritenute dal giudice di merito rientranti in quelle del proprio inquadramento professionale, la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.


Lorenzo Pispero (da filodiritto.com del 9.3.2015)

lunedì 9 marzo 2015

Copia di cortesia, no a sanzioni pecuniarie

Il Presidente del Tribunale di Milano interviene e fa chiarezza relativamente alla pronuncia del 15 gennaio 2015 con la quale il Tribunale meneghino aveva configurato la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.  per la parte che, avendo depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea (così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014) in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese; “conseguentemente” il Tribunale condannava la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00!
La pronuncia, come già scritto in altro articolo, ha suscitato nell’Avvocatura grande e profonda indignazione ed ha dato origine a diverse e comprensibili reazioni.

Il sipario forse cala, su questa triste vicenda, con l’intervento del Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro la quale, con comunicazione inviata al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Presidente f.f. e al Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano e al Presidente della Sezione II Civile del Tribunale di Milano dott. Cesare de Sapia, nel confermare e ribadire che il Protocollo siglato da magistratura e Ordine degli avvocati ha come spirito quello di “spontanea e utile collaborazione fra Tribunale e Foro” ha altresì dichiarato che “appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate a... un intervento così ampio e innovativo” come il processo civile telematico.

Inutile dire che vengono condivise ed apprezzate, anche per la tempestività, le parole della dott.ssa Pomodoro la quale non ha esitato, con la citata comunicazione, non solo a “bacchettare” (indirettamente) nella dovuta maniera gli autori della decisione ma anche a prendere dagli stessi le distanze rendendo noto che “Già con precedente nota di questa Presidenza dell’11 febbraio u.s., sulla base della comunicazione del Presidente della seconda sezione civile, era stato rilevato che la determinazione assunta “non costituisce una prassi di sezione” … pertanto non posso che rifiutare di attribuire un significato di portata generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015 e riaffermo la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difficoltà applicative”.

Il sipario è calato... a meno che non voglia “riaprirlo”, per la messa in scena dell’ultimo atto, il Consiglio Superiore della Magistratura.

To be continued …


(Da Altalex del 3.3.2015. Nota di Maurizio Reale)

sabato 7 marzo 2015

8 MARZO, AUGURI ALLE DONNE!

... e che sia 8 Marzo ogni giorno dell'anno...