sabato 4 febbraio 2012

OUA: caos dopo l’abolizione delle tariffe professionali

CONDIVISIBILE IL RINVIO DELLA NORMA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI COSENZA
DE TILLA: “L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE RISCHIA DI METTERE ULTERIORMENTE IN CRISI LA GIUSTIZIA ITALIANA A DANNO DEI CITTADINI. SI È CREATO UN VUOTO, MANCA UN REGIME TRANSITORIO, MOLTI PROVVEDIMENTI SULLE LIBERALIZZAZIONI OLTRE AD ESSERE SBAGLIATI PECCANO DI SUPERFICIALITÀ

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) ritiene di grande rilevanza il provvedimento del Tribunale di Cosenza che  si è trovato davanti alla impossibilità di liquidare le spese di causa a carico della parte soccombente, proprio per la intervenuta abolizione completa delle tariffe professionali.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «l’ordinanza del Tribunale di Cosenza che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale dimostra quanto sia stato superficiale l’intervento del Governo sulle tariffe professionali».
«Secondo il giudice cosentino – spiega il presidente Oua - la mancanza di alcuna disciplina transitoria non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe ed obbliga ad applicare il nuovo regime a tutti i processi in corso che non siano già stati definiti anche per quel che riguarda la condanna alle spese processuali».
«È bene ricordare – aggiunge - che la innovativa disciplina legislativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, sollevato drammatici interrogativi in ordine ai criteri cui il giudice è tenuto a conformarsi nel liquidare, alla chiusura del procedimento da lui trattato, gli “onorari di difesa” da porre a carico – mediante condanna – della parte soccombente in assenza dei necessari parametri stabiliti dal ministro vigilante.
L’espressa abrogazione di tali tariffe non consente di utilizzare le suddette tariffe in quanto “abrogate” quali “parametri” della liquidazione facendo ricorso a criteri ermeneutici fondati sulla analogia né, tantomeno, quali “parametri” di un giudizio equitativo non ravvisandosi alcuna lacuna del regime voluto dal legislatore che possa legittimare l’impiego dello strumento della interpretazione analogica né di far postulare la “sopravvivenza” delle abrogate tariffe quali “parametri” alternativi cui far ricorso per integrare la regolamentazione legislativa. E non appare possibile neppure l’estremo ricorso alla “equità” giudiziale la quale per espressa volontà del legislatore potrà esercitarsi nel determinare il preciso ammontare degli “onorari di difesa” nell’ambito di elastici “parametri” che il ministro competente avrà cura di adottare ma non già nell’individuare autonomamente i criteri cui ancorare una qualche determinazione equitativa».
Con questi presupposti, sottolinea de Tilla, entrando nel merito dell’ordinanza, «il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che il principio costituzionale di “indefettibillità della giurisdizione” (cfr. Corte costituzionale n. 361/1998) del quale è corollario il dovere per l’organo investito della risoluzione di una controversia di decidere sollecitamente e conformemente a diritto la questione portata alla sua cognizione non consente all’organo giurisdizionale alcuna dilazione nelle more della emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare i c.d. “parametri” della liquidazione giudiziale. Ne discende che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, si pongono in netto contrasto con il canone di rango costituzionale della “ragionevolezza” laddove non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle norme e l’adozione da parte del ministro competente dei “parametri” ivi previsti. La disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012 appare, altresì, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione in quanto vulnera il diritto di agire e resistere in giudizio rendendo incerto l’onere delle spese da affrontare nel corso del procedimento. La suddetta disciplina viola anche l’art. 3 della Costituzione in quanto attribuisce, di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione del relativo potere, una facoltà ampiamente discrezionale al giudice tenuto a liquidare gli “onorari di difesa”. Tale facoltà appare priva di alcun ragionevole ancoraggio a parametri certi e controllabili così, peraltro, frustrando, il diritto della parte soccombente di insorgere nei confronti di un provvedimento che risulti, eventualmente, incongruo o esorbitante.
Non è neppure ipotizzabile, che il giudice, cui è fatto obbligo di applicare in via esclusiva “parametri” ad oggi inesistenti, possa omettere di decidere sulla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali ovvero sospendere il giudizio sino alla data in cui sarà emanato il provvedimento ministeriale per la cui emanazione, peraltro, le disciplina impugnata non pone alcun termine, in quanto la sospensione, in un caso non previsto da alcuna norma processuale, integrerebbe, altresì, la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma, Costituzione».
Proprio per affrontare questi nodi l’Oua in questi giorni è impegnato in un fitto calendario di incontri con le forze politiche (già realizzati con il Terzo Polo e il Pd). «Non possiamo non sottolineare  – conclude de Tilla – che stiamo incontrando finalmente interessanti punti di confronto con i Partiti, ma la nostra richiesta principale è che venga soppresso l’art.9 del decreto legge sull’abrogazione delle tariffe professionali, che, invece, devono rimanere come punto di riferimento dell’accordo contrattuale tra avvocato e cliente, nonché della liquidazione giudiziale, proprio per evitare la moltiplicazione di casi come quello di Cosenza. Non possiamo non ricordare che proprio contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della giustizia abbiamo già proclamato due giornate di sciopero il 23 e 24 febbraio (con manifestazione nazionale a Roma il 23)».

Comunicato stampa Oua del 2.2.2012

Strisce blu senza ticket, multa legittima anche se l’automobilista paga il dovuto

In caso di parcheggio senza esporre il grattino d’ordinanza, non esiste l’ipotesi che il semplice pagamento di quanto dovuto per il parcheggio possa chiudere la questione. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30/2012.
Il caso. Un automobilista viene sanzionato - con tanto di verbale – per aver parcheggiato sulle strisce blu senza però esporre il grattino. Il Giudice di pace, accogliendo l’opposizione dell’automobilista, annulla il verbale e condanna il Comune a pagare le spese processuali, poiché «nessuna norma prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio», quindi «il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta». Non è così per la Suprema Corte.
Il giudizio di legittimità. La sosta in un’area di parcheggio, e la sosta all’esterno di essa, rientrano, secondo i giudici di piazza Cavour, nella previsione del Codice della Strada sulla sosta a tempo, e «qualora esse siano subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria». Mentre, invece, per il Giudice di pace, all’interno dell’area di parcheggio «scatta soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta». Pertanto, il contenzioso ritorna nuovamente al Giudice di pace: la Cassazione, dopo aver ribadito la legittimità della contravvenzione nei confronti dell’automobilista, richiama il Giudice di pace, che «ha disatteso il carattere vincolante del principio di diritto enunciato, principio al quale invece il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi».

(Da avvocati.it del 3.2.2012)

Contributo unificato sempre più caro

Anche l’anno 2011 si è caratterizzato - come è già avvenuto per il 2010 - per un costante, ed ingiustificato, vista la penosa situazione in cui versa il ‘servizio’ giustizia, aumento del contributo unificato per le iscrizioni dei procedimenti civili, e, di riflesso, per i giudizi penali in cui vi è costituzione di parte civile. Si è avuto l’ennesimo aumento dei costi di accesso alla giustizia a carico dei cittadini. Ma questa volta non è solo la giustizia civile e amministrativa a scontare gli aumenti ma anche il giudizio tributario.
Infatti con il d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 nell’ambito delle «disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, nonché per il riordino della giustizia tributaria» l’art. 37 della richiamata normativa ha, oltre ai soliti aumenti a carico del processo civile e amministrativo, introdotto nel processo tributario il contributo unificato.
Riguardo al processo tributario richiamo l’attenzione alla circolare n 1/DF del 21 settembre 2011 Ministero dell’Economia e delle Finanze- dipartimento delle finanze- direzione della giustizia tributaria (circolare reperibile nel sito del richiamato ministero dell’economia e finanze), circolare che affronta esaurientemente tutte le problematiche relative al pagamento del contributo unificato.
Tornando alla giustizia civile, gli interventi normativi non sono stati solo specifici in materia, hanno inciso in alcuni casi, come vedremo, pur non riguardando specificamente il contributo unificato, indirettamente sullo stesso.
L’art. 48-bis, l. 30 luglio 2010 n 122, che ha convertito il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 aveva aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 D.P.R. n. 115/02 T.U. spese di giustizia. Mentre, il richiamato, art. 37, d.l. 6 luglio 2011 n 98, convertito con legge n. 111/2011 non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall’ articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all’articolo 10, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza.
Anche la modifica dei riti ex d.lgs. n. 150/2011, ha inciso, sul pagamento del contributo unificato.
Da ultimo con la legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami), addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.
La sopra richiamata normativa ha negli ultimi mesi creato non poche difficoltà interpretative.
Infatti le stesse, come detto non hanno previsto solo e semplici aumenti degli importi in relazione agli scaglioni per come previsti dall’art. 13 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) ma inciso anche:
- su ipotesi di previgente esenzione (si pensi ad esempio alle opposizioni alle sanzioni amministrative e, nei limiti reddituali, alle controversie di lavoro e previdenza che ora pagano il contributo)
- sull’ importo del contributo quando lo stesso viene determinato dal rito processuale della controversia (esempio procedure celebrate con il rito della camera di ai sensi del libro IV titolo II capo IV,codice di procedura civile, contributo unificato ad importo fisso ai sensi dell’art. 13, punto 1, lett. b), D.P.R. n. 115/02, che vengono ora, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2011, celebrate con il rito della procedura sommaria di cognizione di cui al libro IV titolo I, capo III-bis,codice procedura civile, contributo unificato legato al valore della domanda diviso a metà ai sensi dell’art. 13, punto 3, D.P.R. n. 115/02)
sulle impugnazioni ( pagamento del contributo unificato aumentato della metà)
- sui ricorsi in cassazione (contributo unificato raddoppiato)
- sulla modifica della domanda, sulla domanda riconvenzionale o sulla chiamata in causa, che quando viene effettuata dalla parte che iscrive la procedura (c.d. parte diligente) che solo in caso di aumento del valore della causa, previa espressa dichiarazione procedere al contestuale pagamento integrativo, mentre le altre parti processuali, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
In attesa di eventuali, auspicate e da più parti sollecitate, direttive ministeriali proviamo a mettere un po’ di ordine con le tabelle che seguono.
Tabelle scaglioni per valore ex art. 13, Testo Unico Spese di Giustizia.
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.
2-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà;
4. ABROGATO.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 )
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
[6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.]
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Gaetano Walter Caglioti - Dirigente Trib. Vibo Valentia (da avvocati.it del 3.2.2012)

venerdì 3 febbraio 2012

L'11 assemblea Avvocati a Catania

Informiamo i Colleghi che il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania ha convocato, per le ore 9 di Sabato 11 Febbraio, presso l'hotel Excelsior di piazza Verga, l'assemblea degli iscritti per discutere e deliberare sul decreto 24.1.2012 (cd. "liberalizzazioni").

Giudici, sì Camera a responsabilità civile

Complice il voto segreto chiesto dalla Lega, passa alla Camera, tra le pieghe della legge comunitaria, l’emendamento del bossiano Pini a favore della responsabilità civile dei magistrati, che in caso di «manifesta violazione del diritto» o di «dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni o per diniego di giustizia», dovranno risarcire di tasca loro gli eventuali danneggiati.
L’emendamento, a cui il governo si era detto contrario, sulla carta avrebbe dovuto avere il sì dei soli lumbàrd, votano invece a favore in 264 e i no sono solo 211. Le polemiche toccano il cielo coinvolgendo tutti e tutto. Il Pd - trascurando un po’ il fatto che almeno una cinquantina dei franchi tiratori viene dalle sue file - si scaglia contro il Pdl, accusandolo di aver tradito le intese secondo cui il delicato problema di dare esecuzione alla sentenza della Corte Ue sulla responsabilità dei giudici, sarebbe stato meglio trattarlo in un provvedimento ad hoc anziché metterlo nel calderone della legge comunitaria. Disappunto anche del ministro della Giustizia, Paola Severino, la quale si augura che, «fatta salva la sovranità del Parlamento», il Senato in seconda lettura possa correggere il provvedimento. E al governo si rivolgono Pier Luigi Bersani e Dario Francescini, non solo perché cambi la legge, ma anche perché Monti vada a un chiarimento politico con il Pdl, che con il voto sui magistrati «ha risuscitato la vecchia maggioranza con la Lega».
Da parte loro i giudici scendono in campo con tutta l’artiglieria: Magistratura indipendente e Unicost si dichiarano per «forme di protesta nessuna esclusa», Magistratura democratica, più esplicitamente chiede lo «sciopero immediato». E i vertici dell’Anm non sembrano aver bisogno di pressioni della base per aggiungere forza alla loro protesta. Il segretario dell’associazione, Giuseppe Cascini, parla di «evidente intimidazione», «mostruosità giuridica», «norma incostituzionale che non ha paragoni in nessun ordinamento democratico del pianeta». Mentre il presidente Luca Palamara afferma trattarsi «dell’ennesimo tentativo di vendetta contro la magistratura». Replica a tutto campo da parte del Pdl, che certamente ha dato il grosso delle truppe d’appoggio all’emendamento leghista: Alfredo Mantovano e Guido Crosetto si rivolgono direttamente a Giorgio Napolitano perché, in qualità di presidente del Csm, «tuteli la dignità del Parlamento dagli attacchi dell’Anm». Il segretario Alfano, su Twitter, laconicamente scrive: «Chi sbaglia paga, anche i magistrati per i loro errori consapevoli».
Il capogruppo Fabrizio Cicchitto respinge gli attacchi di Bersani e Franceschini: «Del tutto ingiustificati, si è trattato di un voto libero a scrutinio segreto, sul quale i numeri parlano chiaro: i sì all’emendamento sono molti di più dei deputati di Pdl e Lega presenti in aula. I dirigenti del Pd dovrebbero prendere atto delle sensibilità esistenti su questo tema nei vari gruppi parlamentari, compreso il Pd». Quanto ai radicali Rita Bernardini rivendica il voto di ieri come «un atto di riparazione nei confronti del popolo italiano che nel referendum dell’87 ha votato per la responsabilità civile».
Al contrario, Antonio Di Pietro grida all’«ennesimo delitto» e alla «vendetta contro i magistrati», sottolineando che tra centro e sinistra si contano «almeno 63 voti troppo trasversali». Infine, la parola agli avvocati, che giudicano «inaccettabili» le reazioni dei magistrati che, secondo l’Unione delle Camere Penali, «si stanno traducendo in un vero e proprio attacco alla funzione legislativa».

Mario Stanganelli (da il messaggero.it del 3.2.2012)

Il Senato boccia le nuove regole sulle professioni

La commissione Giustizia del Senato ha espresso parere contrario su alcuni articoli del decreto liberalizzazioni: il "no" riguarda le nuove regole sulle professioni, la disciplina dei risarcimenti diretti e il tribunale delle Imprese. Lo riferisce il presidente della commissione, Filippo Berselli. "Si trattava di norme inaccettabili nel merito" commenta il senatore, perché la materia non richiedeva l'urgenza ma un serio e costruttivo confronto. Oltre ad essere "inaccettabili nel merito", spiega Berselli, queste norme "comunque non sarebbero dovute rientrare in un decreto legge, non solo per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, ma anche perché non si prestavano ad un serio e costruttivo confronto. Auspico che il governo - conclude il presidente della commissione - prenda atto di questo motivato parere e ne tragga le dovute conseguenze". Relativamente alle disposizioni in materia di servizi professionali che sia integralmente soppresso l'articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). Si osserva infatti che i commi 1 e 2 hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l'emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l'adozione con decreto-legge ne determina la vigenza immediata e, dall'altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi. Vi è poi da osservare la assoluta irragionevolezza della norma che prevede da un lato l'evoluzione di parametri legali e dall'altro l'ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri. Il comma 2, poi, introduce un obbligo di formulazione di un preventivo dettagliato degli oneri delle prestazioni professionali che in molti casi, si pensi in particolare alla professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un'attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento a vicende processuali che non sono prevedibili in quanto non determinate unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico ministero, nonché dalle decisioni di un giudice. Il comma 5, poi, reca innovazioni in materia di disciplina dei tirocini professionali che appaiono difficilmente compatibili con la natura propria di tale istituto, che è quella di formare la competenza pratica minima necessaria per l'accesso alle professioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il tirocinio per l'accesso alla professione forense, non tiene conto dell'obbligo - che è stato inserito nel testo di riforma della professione attualmente all'esame del Parlamento, e che rappresenta un'innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze politiche e dagli operatori - di riconoscere un equo compenso all'attività lavorativa svolta dal tirocinante.

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 2.2.2012)

A PROPOSITO DI ELEZIONI…

Il commento da noi pubblicato lo scorso 21 Gennaio, immediatamente dopo aver appreso l’esito definitivo delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania, col titolo “Fiumanò, ottimo risultato!”, ha suscitato numerose reazioni da parte dei colleghi.
Ad onor del vero, la maggioranza di costoro ha ribadito di condividerne il contenuto in ogni sua parte; del resto, il senso del “pezzo” era quello di complimentarci col candidato di Giarre per il risultato ottenuto.
Tuttavia, qualche consigliere eletto ha mal interpretato –e ce ne dispiace di cuore- la parte dell’articolo in cui si faceva espresso riferimento all’indubbio vantaggio costituito dal far parte dell’unica lista presentata.
Nessuno ha voluto mai mettere in dubbio la democraticità del sistema elettronico di voto, da noi –anzi- assolutamente apprezzato; né tanto meno si è scritto che la presenza di una sola lista fosse “antidemocratica”: l’espressione “non proprio democraticissimo” si riferiva all’effetto “trascinamento” che, oggettivamente, avvantaggia chiunque faccia parte di una lista, cosa ancorché legittima.
Agli eletti, colleghi ed amici, rinnoviamo le nostre congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro nell’interesse della categoria.
Mario Vitale (Segretario AGA)

A scanso di equivoci, come Presidente dell’AGA ritengo giusto precisare che –come tantissimi colleghi- condivido quanto scritto dal Segretario sia nell’articolo del 21 Gennaio sia nella superiore precisazione, tant’è che anche nel mio articolo del 22 Gennaio affermo, in pratica, le stesse cose, ovverosia mi riferisco al vantaggio costituito dall’appartenenza alla lista degli uscenti, cosa di per sé legittima.
Invero, va ricordato che sinanco un consigliere rieletto, facente parte della citata lista, su “Altalex” dell’11 Gennaio u.s. in tema di elezioni dell’Ordine così si esprimeva:
E’ certamente un sistema che merita di essere aggiornato ai tempi, con regole più garantiste per i candidati e meno protezionistiche per i Consigli uscenti; vi sono, come abbiamo visto, palesi situazioni di conflitto di interessi che meritano di essere regolate con attenzione.
Ma l’ordinanza della Corte Costituzionale, sopra ricordata (15.4.2011 n. 138), ci dà un insegnamento che vale anche per il futuro legislatore: la carica di consigliere dell’ordine è legata alla stima e alla fiducia personali, e non può essere costretta in liste o cordate.
Si scelgano i migliori, allora, utilizzando come parametro anche l’art. 57 del codice deontologico:
“L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni” (Altalex, 11.1.2012. Articolo di Antonino Ciavola).
Giuseppe Fiumanò (Presidente AGA)