sabato 3 dicembre 2011

Assegno mantenimento in ritardo? Interessi anatocistici

Precetto valido anche per le somme non ancora scadute. Stop ai ritardi sul mantenimento. Il coniuge obbligato all'assegno deve infatti versarlo entro le scadenze altrimenti rischia di dover corrispondere anche gli interessi sugli interessi legali. Non solo. Il precetto è valido anche se antecedente a somme non ancora scadute.
A questi importanti principi è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25861 del 2 dicembre 2011, ha dato ragione a una donna che aveva adito le autorità ottenendo un precetto nei confronti dell'ex marito in ritardo con i pagamenti per il mantenimento.
L'atto, fra l'altro, era stato notificato i primi di marzo e anche in relazione alla mensilità non ancora scaduta. L'uomo si era opposto e il giudice di pace aveva annullato l' "ordine di pagamento". Poi il Tribunale di Venezia aveva ribaltato la decisione. Contro la pronuncia di secondo grado lui ha fatto ricorso in Cassazione contestando la somma e lo ha vinto solo sul fronte delle spese legali.
Sul resto gli Ermellini hanno confermato: è lecito, ha stabilito il Collegio di legittimità, spiccare il precetto in relazione a mensilità non ancora scadute. Ciò perché «il Tribunale di Venezia ha adeguatamente motivato la statuizione, adducendo la maturazione anticipata del credito portato dal decreto del Tribunale di Palermo, in considerazione delle finalità di mantenimento cui il contributo era destinato, che lo rende altresì insuscettibile di frazionamento».
E poi ancora, è possibile chiedere gli interessi anatocistici. In proposito Piazza Cavour ha sancito che «premesso che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell'art. 1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile, si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi, inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un'ordinaria domanda di condanna».

Debora Alberici (da cassazione.net)

Su violazione prelazione e diritto di riscatto

Cass. civ., Sez. III, 29.11.2011, n. 25230

Il conduttore di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, il quale abbia esercitato, con esito positivo, il diritto di riscatto del bene alienato ad un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, ed abbia continuato anche dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza di contratto di locazione, è tenuto alla corresponsione, in favore del proprietario, unicamente del prezzo di acquisto, e non anche dei canoni di locazione fino alla data in cui la sentenza di retratto sia divenuta efficace in virtù dell'integrale pagamento del corrispettivo.
L'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 (Equo canone) a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione, pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto la sostituzione ex tunc del titolare del diritto di riscatto al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia.
La pronuncia che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore è, dunque, di mero accertamento del già avvenuto trasferimento.

(Da telediritto.it del 2.12.2011)

Stop ai condoni edilizi

Il ministro dell'ambiente blocca ipotesi di sanatorie e rilancia sul 55%
subito frenato dal collega Giarda ("interventi costosi")
L'Anci: dichiarazioni incoraggianti, pronti a confrontarci

Stop ai condoni edilizi e procedere con decisione verso la defiscalizzazione degli interventi che abbiano effetti positivi sul territorio. Sono questi i cardini cui si rifà il programma di governo del neoministro dell'ambiente Corrado Clini, che ieri si è espresso in merito in due occasioni.
Ricevendo un plauso, anche da parte degli enti locali, ma anche un parziale stop dallo stesso esecutivo di cui fa parte. Tanto per iniziare, per risolvere il problema del dissesto idrogeologico, che negli ultimi mesi ha provocato vittime e danni ingenti, il ministro non ha dubbi: basta condoni edilizi.
Il ministro infatti, a "La Telefonata" di Belpietro, in onda su Canale 5, ha sottolineato come sia necessario "affrontare il tema annoso dei condoni edilizi: dobbiamo cercare di eliminare il ricorso ai condoni, perché soprattutto dove questi sanano insediamenti che non avrebbero dovuto essere autorizzati, sono poi una fonte di rischio."

Giuseppe Manfredi (da lagazzettadeglientilocali.it)

venerdì 2 dicembre 2011

IL PRESIDENTE FIUMANO' CONVOCATO AL COMUNE

Il nostro Presidente Avv. Giuseppe Fiumanò è stato invitato dalle commissioni I e V del Comune di Giarre per essere sentito, quale rappresentante degli Avvocati, in merito alle problematiche scaturenti dalla temuta soppressione della sezione del Tribunale di Giarre.
L'incontro, svoltosi ieri pomeriggio in Municipio, si è concluso con la redazione di una apposita mozione, volta a salvaguardare l'Ufficio giudiziario locale, che sarà presentata nel corso di un consiglio comunale straordinario che verrà appositamente convocato nei prossimi giorni.

giovedì 1 dicembre 2011

Crisi economica, l’Avvocatura chiede incontro urgente alle istituzioni

IL PRESIDENTE OUA SU MANDATO DELLA VII CONFERENZA NAZIONALE SCRIVE
AI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA, DEL SENATO E DELLA CAMERA,
AL CAPO DEL GOVERNO E AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Maurizio de Tilla, presidente Oua, facendo seguito al documento approvato dalla VII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura, tenutasi a Roma il 25 e 26 novembre, ha inviato alle massime autorità dello Stato una lettera per chiedere che incontrino urgentemente le componenti istituzionali, politiche e associative forensi: «È necessario aprire un confronto serio con l’avvocatura sia per avanzare proposte concrete per il rilancio del Paese, ma anche per sgomberare il campo da insistenti voci su prossimi interventi “pseudo liberalizzatori” che mettono in discussione il ruolo degli avvocati, il diritto di difesa tecnica dei cittadini e che demoliscono ulteriormente il nostro già malandato sistema giudiziario. Tra le altre proposte paventate anche quella che prevede che le casse previdenziali private vengano poste sotto il controllo pubblico. Una vera “espropriazione”. Ma non basta: sul sistema ordinistico persiste la minaccia di una deregolamentazione attraverso decreti ministeriali se entro 12 mesi dall’approvazione della legge di stabilità non si autoriformino secondo principi ispirati a mere logiche di impresa».
«Abbiamo già assistito all’abolizione delle tariffe minime – continua il presidente Oua - all’introduzione dei soci di capitale negli studi professionali, prima ancora al varo della media-conciliazione obbligatoria. Su questa ultima questione registriamo con attenzione la sensibilità del Ministro della Giustizia, Paola Severino, che nell’audizione di ieri in Commissione Giustizia al Senato ha ammesso che “sulla conciliazione c'é una direttiva comunitaria. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, ovvero attuarla senza andare oltre cio' che nella tradizione italiana puo' essere condiviso". Un segnale di evidente discontinuità con i suoi predecessori, ma sul quale ora attendiamo più chiarezza: vogliamo appunto ricordare che il sistema vigente è stato fin ad ora fallimentare nei risultati e quindi inutile per le finalità prefissate di riduzione del contenzioso civile, ma anche che si è in attesa delle decisioni tanto della Corte Costituzionale, quanto della Corte di Giustizia Europea che riguarderanno la illegittimità della obbligatorietà e degli alti costi della mediaconciliazione. È un clima inaccettabile, una continua aggressione alle libere professioni, un settore del nostro sistema economico che occupa oltre 3 milioni di persone, colpito duramente dalla crisi e che non ha alcuna responsabilità nell’attuale dissesto finanziario».
«Ci rivolgiamo – conclude de Tilla - al Capo dello Stato, quale supremo garante della Costituzione, il quale in occasione del XXX Congresso Nazionale forense di Genova ha scritto che: ” L’Avvocatura costituisce una componente peculiare dello Stato di diritto perché a essa spetta l’insostituibile funzione di assicurare una efficace tutela dei diritti fondamentali della persona”, per impedire l’adozione di provvedimenti che si pongano in contrasto con i principi della Carta costituzionale, del Trattato di Lisbona e della Carta dei Diritti dell’Uomo a tutela della libertà dei cittadini e dell’indipendenza dell’Avvocatura, che esercita una attività che costituisce professione intellettuale e non attività di impresa o mercantile».

Comunicato Stampa OUA del 30.11.2011

Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per urbanistica ed edilizia

Cons. Stato Sez. IV giurisdizionale, sent. n. 6261 del 25.11.2011

È sempre devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di risarcimento dei danni per il mancato godimento proposta dal proprietario, ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall'ente convenuto siano venuti comunque meno o siano stati annullati.
La domanda di risarcimento del danno sopportato dal privato in conseguenza dello spossessamento dell'area di sua proprietà sulla quale è stata realizzata un'opera pubblica, durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, deve essere ricondotta all'esplicazione del pubblico potere ed in conseguenza deve essere attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia. E ciò ancorchè il vulnus recato al diritto soggettivo debba forse farsi risalire in parte all’esplicazione dei pubblici poteri ed in parte a comportamenti invasivi sine titulo nella sfera del privato nel perseguimento con mezzi impropri di finalità pubblicistiche.
Invero, in linea di principio, è sempre devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di risarcimento dei danni per il mancato godimento proposta dal proprietario, ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall'ente convenuto siano venuti comunque meno o siano stati annullati.
Rientrano invece nella giurisdizione ordinaria le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie dell’occupazione c.d. usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti (né tale situazione risulta modificata a seguito della sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001).

Sonia Lazzini (da diritto.it dell’1.12.2011)

Sospensione patente resta anche se patteggi

Cass. Pen. Sent. n. 40683 del 9.11.2011

Con la sentenza di patteggiamento sulla pena devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto.
Infatti il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 1 è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, per sua natura, non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, ma consegue di diritto alla pronuncia della sentenza in discorso che, per legge, è equiparata alla sentenza di condanna.

(Da overlex.com)