giovedì 24 novembre 2011

Ipotesi di censura all’avvocato

Massima
Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. SS. UU. Civ. sent. 23020 del 7.11.2011)

1. Premessa
La pronuncia in esame ribadisce che, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza" (1).
Infatti, va rilevato che nell'ambito del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a porre in essere una verifica sulla sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata" tanto che "ove il Consiglio dell'Ordine (lo) ritenga insussistente  non potrà procedere all'applicazione
di una sanzione "lieve" (quale l'ammonimento o la censura) ma dovrà procedere alla cancellazione dall'albo per sopravvenuto venir meno di un requisito di iscrizione.
2. Ipotesi di comportamenti censurabili dell’avvocato e consiglio nazionale forense
L'avvocato che presenti tardivamente un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa e tenti di convincere il cliente a presentare ricorso in cassazione per sopperire alla sua negligenza pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei canoni di correttezza e lealtà che costituiscono il cardine dell'attività forense e impongono al professionista di tenere i rapporti con il cliente in modo chiaro leale e senza artifìci tali da incriminare il rapporto fiduciario che li lega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 01/10/2002, n. 167).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nella sua qualità di difensore d'ufficio non compaia nell'udienza dibattimentale di due procedimenti e si renda irreperibile il giorno in cui era indicato di turno. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 25/09/2002, n. 146).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 c.d.f., effettui dichiarazioni false in udienza per indurre il magistrato a un provvedimento vantaggioso per il proprio assistito. (Nella specie l'avvocato dichiarava falsamente che il tribunale della libertà, nei confronti di un coindagato, aveva assunto una misura cautelare più lieve di quella che il magistrato d'udienza avrebbe voluto disporre nei confronti del proprio assistito. È stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 06/09/2002, n. 123).
un giudizio civile, faccia rilevare l'esistenza di un esposto presentato nei confronti dell'organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l'iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 30/08/2002, n. 116).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, e contrario agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense, l'avvocato che registri un colloquio con un magistrato all'insaputa di quest'ultimo e che successivamente si adoperi per la pubblica diffusione di tale registrazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della censura: Cons. Naz. Forense, 04/11/2000, n. 139).
Costituisce illecito disciplinare l'uso abusivo del titolo
di avvocato e l'esercizio dell'attività professionale al di fuori del distretto, da parte di un procuratore legale effettuato antecedentemente alla l. n. 27 del 1997; infatti tale disposizione normativa, che ha sostituito il titolo di avvocato a quello di procuratore, non costituisce certamente "ius superveniens" rilevante ai fini del giudizio disciplinare in corso, e non ha neppure efficacia retroattiva, nè effetto sanante per l'infrazione precedentemente commessa. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 07/10/2000, n. 100).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi abusivamente il titolo di avvocato a nulla rilevando che il termine di "avvocato" sia stato correntemente attribuito all'esercente l'attività forense, e che il termine "procuratore legale" sia stato sostituito con quello di avvocato, essendo tale sostituzione successiva all'infrazione commessa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 10/03/1999, n. 14).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che rappresenti in giudizio una parte nei confronti della quale il proprio coniuge abbia formulato richieste di condanna (tanto più in quanto questi svolga l'attività professionale nell'ambito dello stesso studio), ed altresì, sostituisca in udienza il collega rappresentante di altra parte processuale, anche se questa abbia assunto una linea difensiva di piena adesione alla tesi della propria assistita. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 29/09/1998, n. 123).
Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto l'avvocato che si faccia intestare una quietanza ed il relativo assegno in modo da poter poi auto - liquidare il proprio compenso. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 16/12/1997).
Pone in essere un comportamento rilevante deontologicamente l'avvocato che condizioni la prosecuzione dell'assistenza legale al versamento di somme particolarmente elevate ed addebiti al cliente, dopo la rinuncia al mandato, una ingente spesa per attività non richiesta svolta da società fiduciaria avente sede presso il proprio studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 11/12/1997).

Rocchina Staiano Docente Università Teramo (da diritto.it del 21.11.2011)

mercoledì 23 novembre 2011

Ricorso inammissibile se l'avvocato cambia indirizzo e la notifica non va a buon fine

Il ricorso è inammissibile se la notifica del ricorso va a vuoto, perché la parte lo invia al vecchio domicilio del procuratore della controparte; e ciò senza che sia possibile sanare l’omessa notifica, non verificandosi le necessarie condizioni di causa di forza maggiore o di caso fortuito. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22329/2011.
Il caso. Un Comune era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, a risarcire il proprietario di un fondo, oggetto di occupazione acquisitiva, utilizzato per la realizzazione di un mattatoio. Nel notificare il ricorso per cassazione, il comune aveva tratto l’indirizzo dell’avvocato della controparte da una pubblicazione cartacea dell'albo professionale aggiornata al 31 dicembre 2008. L’avvocato, però, nel mentre aveva cambiato domicilio fin dal marzo 2009, ottenendo tempestivamente l’annotazione del nuovo indirizzo da parte dell’Ordine . E quindi la notifica era andata a vuoto.
Il giudizio di legittimità. Secondo la Cassazione, l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa; per cui, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del «domicilio professionale» o della «sede dell'ufficio» del procuratore. Inolte, a nulla vale la mancata comunicazione del mutamento del domicilio anche in giudizio, stante l’adeguatezza delle annotazioni nell'albo professionale a soddisfare in ambito locale le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Pertanto, poichè il ricorrente avrebbe potuto agevolmente prendere contezza del’indirizzo aggiornato tramite la rapida consultazione degli albi, disponibili anche per via telematica, la Suprema Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli intimati, condannando il Comune anche al pagamento delle spese.

(Da avvocati.it del 22.11.2011)

Moglie controparte? L’avvocato rinunci

La Cassazione conferma la sospensione dall’esercizio di un legale
che rappresentava una cliente nei confronti della società della coniuge

Il consiglio nazionale forense ha inflitto una sanzione disciplinare con la sospensione dall'esercizio della professione per cinque mesi a un avvocato che si sarebbe reso responsabile della violazione degli articoli 16 e 37 del Codice deontologico forense per aver svolto attività di mediazione e aver prestato assistenza professionale in situazione di conflitto di interessi.
L'avvocato decide di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento sanzionatorio eccependo di non essere incorso in alcun conflitto d'interessi "da una parte la persona (sua cliente) che poi lo ha denunciato e dall'altra una società che faceva capo alla moglie e alla suocera". La tesi difensiva si basava su questo assunto: il cliente dell'avvocato non avrebbe subito alcun danno dalla situazione di conflitto potenziale.
La Corte di Cassazione, rifacendosi alla disposizione del giudice disciplinare, risponde che "l'illecito si consuma con il verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente". La possibilità del rischio, dunque, è sufficiente a far scattare il provvedimento sanzionatorio.
L'articolo 37 del Codice di deontologia forense, infatti, intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si concretizzi l'illecito, basta che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte.
"Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno": dunque, l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 22.11.2011)

martedì 22 novembre 2011

Adesso siamo fritti!!!

La madrina della mediaconciliazione
e il nemico giurato degli ordini nel governo

Augusta Iannini, madre e madrina della Media conciliazione obbligatoria e Antonio Catricalà, ex Presidente della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, storico sostenitore della concezione delle professioni intese come imprese commerciali e non certo amico degli Ordini Forensi. A Torino, il Dr. Catricalà, in occasione del 46° anniversario del notariato ha affermato che la liberalizzazione delle professioni potrebbe portare ed un aumento del 1,5% del PIL, ovvero 18 miliardi di Euro in pochi anni. Ha sostenuto che occorre integrare gli Ordini con i “rappresentanti dei consumatori” ed anticipare il più possibile il tirocinio. Ha aggiunto che bisogna riformare le professioni e non restare legati agli esami di abilitazione che non sono sempre garanzie di qualità. Vincenzo Boccia v.Presidente di Confindustria ha chiesto di mettere da parte le tariffe minime perché le imprese sonno riconoscere tra un costo ed un investimento e sanno dare un valore alle prestazioni professionali. Il più onesto è stato il direttore della Agenzia delle entrate Attilio Befera, anche egli cooptato nel nuovo governo, ha riconosciuto che il notariato (e l'Avvocatura diremo noi) è quello che più contribuisce alla copertura della spesa pubblica ed ha aggiunto: “Io rappresento il socio di maggioranza dei vostri studi”. Il Presidente dell'Antitrust, (pur disponendo 277 dipendenti - ed insegnando pure in una scuola forense – come ha affermato Mario Calderone Presidente del CUP) non ha mai presentato uno studio economico-statistico a prova delle sue affermazioni. Per quanto riguarda le tariffe (che riguardano non solo le imprese, ma tutti i cittadini) minime e massime esse sono una garanzia per le parti più deboli nei confronti delle parti più forti e così pure gli Ordini quando esplicano il potere disciplinare. Non è inutile aggiungere che se aboliamo gli Ordini e la loro funzione disciplinare nei confronti degli avvocati, questo potere disciplinare verrebbe automaticamente affidato alla magistrature civile ed a quella penale con la conseguenza che l'avvocato che deve difendere i cittadini si troverebbe spesso in conflitto con i giudici e pubblici ministeri che lui, per la ragione del suo ufficio, è chiamato a contrastare. E questo sarebbe un gravissimo limite alla libertà ed indipendenza dell'avvocato durante la difesa del cittadino nei confronti della pubblica accusa.Purtroppo da queste riforme, tutt'altro che liberali, c'è da avere paura. I poteri forti, la vera casta del potere che comandava di fatto sotto tutti i Governi ed i ministri senza peraltro rispondere nei confronti del popolo in quanto il loro potere passava tramite i rappresentanti eletti, ora, avendo occupato anche il posto di questi ultimi il loro potere è assoluto ed irresponsabile. Rimane il Parlamento, ultima spes. Ma è necessario ora fare testuggine, ma agire con flessibilità: Occorre che i Presidenti del CNF e dell' OUA vadano a colazione insieme ed agiscano all'unisono come fosse vera l'affermazione fatta di Bruno Vespa in una recente trasmissione in cui ha detto che l'Avvocatura è una delle fortissime caste o lobbies.

Paolo Emilio Comandino (da Mondoprofessionisti del 22.11.2011)

Fino a 600 mila sentenze l’anno scritte dagli avvocati

Da 200mila a 600mila sentenze all’anno scritte dagli avvocati. E società tra professionisti senza soci di puro capitale, per garantire l’indipendenza degli avvocati chiamati alla tutela dei diritti dei cittadini.  L’Agenda dell’Officina dell’avvocatura parte da queste due emergenze, per arrivare ad affrontare anche la questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e misure a favore dei giovani e delle donne avvocato. Il 17 novembre a Roma, per iniziativa del Consiglio nazionale forense, si è tenuta la prima riunione operativa dell’Officina, deliberata nella riunione di Ordini e Associazioni che si è tenuta il 12 novembre scorso presso la camera de deputati. L’obiettivo della riunione era quello di fare un giro di tavolo tra le componenti dell’avvocatura sulle priorità individuate dal Cnf e fissare un calendario di incontri su singoli temi, sui cui impegnare le commissioni di lavoro. Circa l’impegno degli avvocati a contribuire a smaltire l’arretrato civile per restituire efficienza al sistema giustizia, le stime avanzate vanno da un contributo minimo, offerto da 10mila avvocati che potrebbero esaminare i fascicoli e predisporre due sentenza a mese, per un totale di 200mila sentenze all’anno ad un impegno massimo richiesto a 30mila avvocati, che potrebbero arrivare ad evadere 600mila cause all’anno. Sulle società di capitali previste dalle legge di stabilità la posizione dell’avvocatura è chiara: i soci di capitale, per di più potenzialmente in posizione maggioritaria sono considerati un gravissimo pericolo per l’autonomia dei professionisti e per la tutela effettiva dei diritti dei clienti/assistiti. Gli avvocati diventerebbero dipendenti dei poteri economici e i cittadini non avrebbero più difensori liberi e indipendenti. “E’ utile che gli avvocati dispongano di forme aggregative di svolgimento della professione oltre all’associazione professionale. Per questo è necessario rivedere la normativa delle Stp, in vigore dal 2008, per renderle appetibile anche dal punto di vista fiscale”, ha riferito Alpa, che ha evidenziato tutte le contraddizioni e le incognite contenute nella legge di stabilità sul punto specifico.

(Da Mondoprofessionisti del 21.11.2011)

lunedì 21 novembre 2011

Benvenuta PEC

Nella indifferenza (o inconsapevolezza) generalizzata, lo scorso fine settimana si è realizzato il passaggio dalla PCEPCT alla PEC ordinaria nel processo telematico.
L'ordine, infatti, ha provveduto ad inviare il file xml con tutti gli indirizzi di PEC degli avvocati al ministero, evitando così il minacciato commissariamento per gli ordini indadempienti!
Tutti gli avvocati che hanno comunicato l'indirizzo di PEC all'ordine devono aver ricevuto una comunicazione del Ministero, che avvisa dell'avvenuta acquisizione dell'indirizzo di PEC nel Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) del Ministero.
Quando anche le cancellerie e segreterie avranno l'indirizzo di PEC previsto dalle specifiche tecniche del 18.7.2011, le comunicazioni a valore legale potranno essere effettuate.
Fino a quel momento le comuniucazioni con PEC non hanno valore legale, a dispetto delle nuove norme del CPC che obbligano a tale forma di comunicazione.
Con questo passaggio, tutte le cancelleria telematiche vedranno gli indirizzi di PEC degli avvocati e potranno inviare le comunicazioni senza bisgono di andare a cercare la PEC dell'avvocato in atti o elenchi diversi.
Allora, a cosa serve continuare a chiedere agli avvocati di inserire l'indirizzo di PEC negli atti, a pena di sanzioni, aumenti di contributo unificato e via di seguito?

Avv. Stefano Bogini (da telediritto.it del 21.11.2011)

Infrazione stradale da apparecchi elettronici senza contestazione immediata

Cass. civ. Sez. II, sent. 15.11.2011, n. 23882

E' legittima la sentenza che ha annullato il verbale di accertamento inerente ad un'infrazione stradale rilevata dagli apparecchi elettronici in assenza della contestazione immediata, allorché risulti che tale contestazione era invero necessaria trattandosi di un'infrazione commessa su una strada non inclusa nell'elenco di legge o nell'apposito decreto prefettizio delle strade per le quali non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
Spetta al Prefetto l'individuazione delle strade, o dei singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, in cui non è possibile il fermo del veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve essere inteso quale sintesi logico-giuridica della questione che consenta al Giudice di legittimità di enunciare una regula iuris da applicare nel caso in esame. Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto prescinda totalmente dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, impedendo così al Giudice di legittimità di comprendere, in base alla sola sua lettura, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal Giudice di merito e di rispondere al quesito de quo enunciando la citata regula iuris.

(Da telediritto.it del 18.11.2011)