mercoledì 5 ottobre 2011

Il 12 a Catania convegno su mediaconciliazione

Il Collega Pierpaolo Giacona ci informa che mercoledì 12 Ottobre alle ore 15,30 l'aula adunanze del Tribunale di Catania ospiterà un incontro-dibattito sul tema: “La mediazione civile: tra critiche ed opportunità”, nel corso del quale si terrà una sessione dimostrativa di mediaconciliazione.
L'incontro è accreditato presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania ai fini della formazione forense.
E' possibile prenotare l'accreditamento presso i seguenti recapiti: avv.jgualtieri@tiscali.it - Fax: 095 4034254.

Colpa del giudice per deposito tardivo della sentenza

Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sent. 13.9.2011, n.18697
Incorre in colpa sanzionabile il Giudice che deposita 247 sentenze tardive (un anno), di cui 203 con tempi superiori di sette - dieci mesi rispetto al termine annuale? La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato il procedimento alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione, perché "rivaluti la giustificabilità dei ritardi contestati superiori a un anno nel deposito delle sentenze, in applicazione dei principi enunciati, anche in ordine al carattere reiterato e grave di detti tardivi depositi ultraannali".
In particolare, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Anche a garanzia di un trattamento uniforme di situazioni analoghe e della prevedibilità della sanzione, la durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, se non siano allegate dallo stesso e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali, che giustifichino l'inottemperanza del precetto sul termine di deposito che, dopo il decorso dell'anno di cui sopra, deve presumersi superiore alla soglia della ragionevolezza e naturalmente ingiustificabile, perché tale durata annuale, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, è sufficiente, in materia civile, a completare l'intero giudizio di legittimità e quindi la stesura di qualsiasi provvedimento e il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa".
Nel caso di specie, "manca, nella sentenza impugnata, la motivazione specifica sulla "giustificatezza" dei circa quaranta ritardi superiori ad un anno nel deposito delle sentenze di cui al capo di incolpazione e vi è quindi la carenza motivazionale denunciata in ricorso, con connessa violazione di legge sul carattere "lngiustificato" di tali tardivi depositi ed, entro tali limiti, il ricorso deve essere accolto".
La Cassazione ha ricordato che "l'inottemperanza del precetto di depositare nei termini le sentenze è da sola lesiva dello stesso diritto delle parti a un giusto processo ed è quindi di regola ingiustificabile, potendo, solo in via eccezionale e in casi straordnari, giustificarsi per la esistenza di un fatto oggettivo che renda inesigibile l'osservanza del precetto normativo sui termini di deposito nei sensi indicati. Come già rilevato in più d'una delle sentenze citate di queste sezioni unite, sono ritenuti di regola ingiustificabili, perché irragionevoli per la parte che attende di conoscere i motivi della decisione, i depositi delle sentenze che superino un anno dai termini iniziali indicati nella legge".

(Da filodiritto.com del 2.10.2011)

Ancora sul distacco dal riscaldamento condominiale

Cassazione Civ. Sez. II, Sent. 29.9.2011, n.19893

Cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trieste, la Cassazione ha ribadito che "il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini".
Ciò in quanto, secondo il proprio ormai pacifico orientamento: "poiché tra le spese indicate dall'articolo 1104 Codice Civile, soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'articolo 1118, comma secondo, Codice Civile, che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 1123, comma secondo, Codice Civile, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento".
La Cassazione ha aggiunto che "a tali considerazioni occorre aggiungere che non osta la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poiché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento". In sostanza: "il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138 comma quarto Codice Civile e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'articolo 1102 Codice Civile non dichiarato inderogabile. Il che non è ravvisabile, anzi è il contrario, quanto al distacco delle derivazioni individuali dagli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, giacché proprio l'ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d'interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni e, nei nuovi edifici, l'esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali; in secondo luogo, giacché la ratio atipica dell'impedimento al distacco, riscontrata dal giudice a quo, non può meritare la tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale".
Quanto alle ripartizioni delle spese, la Cassazione ha statuito che: "Nella fattispecie, la superficie radiante a seguito del distacco è divenuta pari a zero, ciò che autorizzerebbe l’esonero del condomino quantomeno dal pagamento a quella parte delle relative spese. D'altra parte, rilevato che il c.d. regolamento condominiale contrattuale ha natura di contratto atipico, nella fattispecie, l'opposto ipotizzabile interesse degli altri condomini ad avere un più vantaggioso riparto della spese di riscaldamento, non sembra meritevole di tutela rispetto al contrapposto interesse del singolo condomino di poter fruire, attraverso l’utilizzazione di un impianto di riscaldamento individuale, di una riduzione dei costi sia sul piano finanziario che energetico".

(Da filodiritto.com dell’1.10.2011)

martedì 4 ottobre 2011

Studi di settore, sufficiente lo scostamento per l’accertamento

In tema di studi di settore, se l'avvocato non partecipa al contraddittorio con l'amministrazione, si da il via all'accertamento, senza indagini, sulla propria attività, fondato esclusivamente sullo scostamento dagli standard dei valori esposti in dichiarazione.
E' quanto ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 30 giugno 2011, n. 14365.
Il caso vedeva un avvocato impugnare un atto impositivo notificatogli senza che l'amministrazione avesse effettuato un minimo accertamento sulla propria attività. Sebbene il fisco avesse invitato il professionista a difendersi, costui decise di non partecipare al contraddittorio, elemento, quest'ultimo, che aveva spinto la Ctp e la Ctr a respingere l'istanza di annullamento dell'accertamento.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile".
L'elemento fondamentale, per porre gli studi di settore alla base di un accertamento, continua la Corte, è il contraddittorio tra il contribuente ed il Fisco nella fase amministrativa del contenzioso, in cui il contribuente può esporre tutti i rilievi che ritiene opportuni e di quelli l'Ufficio deve tenere necessariamente conto nella motivazione dell'atto di accertamento.
Nel caso di specie il contribuente, pur ritualmente invitato al contraddittorio, non è comparso. In tale ipotesi, l'Ufficio, in assenza delle osservazioni ritualmente richieste, può legittimamente emettere l'avviso di accertamento sulla base del solo dato disponibile dello scostamento tra il dichiarato e quello emergente dagli studi di settore, spettando al contribuente in fase contenziosa l'onere della prova contraria, nella fattispecie non offerta nè data.

(Da Altalex del 29.9.2011. Nota di Simone Marani)

Non valida notifica multa all’indirizzo PRA se trasferito

La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo il principio già espresso in passato sul tema.
In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue – proseguono i giudici del Palazzaccio -  nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
Nel caso in questione il giudice di primo grado  aveva ritenuto valide le notifiche delle multe  effettuate  dalla Polizia Municipale nello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo – spiegano i giudici di Piazza Cavour – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una  notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario.
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato  la sentenza impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

(Da Altalex del 28.9.2011. Nota di Alessandro Ferretti)

L’auto non entra nel parcheggio condominiale? La cambi!

La seconda sezione civile di Piazza Cavour, con la sentenza n. 15203/2011, rigetta il ricorso presentato da un condomino il quale si era già visto negare le proprie pretese dal Giudice di Pace, nonché dal Tribunale adito in sede di appello. Questi infatti reclamava il diritto di utilizzare lo spazio condominiale al piano seminterrato, già utilizzato a parcheggio.
La Corte precisa che nell’ipotesi ove la cosa comune sia già goduta nel modo statuito dall’assemblea, il condomino che ha acquistato un’auto di dimensioni maggiori rispetto alla precedente, non può reclamare una differente modalità di divisione e di godimento della res condominiale. L’acquisto di una nuova autovettura, di notevoli dimensioni, rappresenta un atto di “libera scelta” del ricorrente, che pertanto, “non può provocare cambiamenti nell'uso della cosa comune attraverso l'imposizione giudiziale di un diverso tipo di godimento diretto, vuoi frazionato temporalmente, vuoi realizzato mediante apposite nuove opere”.
Il condomino aveva infatti impugnato la sentenza del Tribunale anche per vizi attinenti la motivazione, che la Cassazione ritiene del tutto irrilevanti rispetto al merito del ricorso. La Corte ritiene inoltre inconsistente la circostanza che antecedenti modalità di utilizzo dell'area comune, riservata a parcheggio, derivassero, oppure no, da delibere condominiali valide ed efficaci, “atteso che anche ipotizzando l'assenza di qualsivoglia regolamentazione antecedente, il giudice non può surrogarsi alle facoltà di disposizione che competono solo ai condomini”.

(Da Altalex del 28.9.2011. Nota di Laura Biarella)

lunedì 3 ottobre 2011

SABATO 22 EVENTO FORMATIVO IN DEONTOLOGIA

Dopo la pausa estiva, anche per questi mesi finali dell'anno riprendiamo con i corsi di formazione obbligatoria.
Sabato 22 Ottobre, dalle ore 9 alle 12, nell'androne del Tribunale di Giarre, saranno graditi ospiti dell'AGA gli Avvocati Fabrizio Seminara, consigliere dell'Ordine, e Maria Letizia Galati, i quali relazioneranno sul tema: 
"Rapporti con il cliente: aspetti deontologici. Il reato di patrocinio infedele".
La partecipazione all'evento, in corso di accreditamento, è gratuita per i soci e dà diritto a n. 3 crediti formativi.