venerdì 23 settembre 2011

Giudice di Pace: mediaconciliazione alla Corte Costituzionale

Giudice di Pace di Catanzaro - Avv. Maria Luisa Lupinacci, ordinanza 1.9.2011

Il Giudice di Pace di Catanzaro ha pronunciato ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, dichiarando
1) rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010;
2) rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4°, del DM 180/2010.
Secondo il Giudice di Pace:
- " ... se l’art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla giustizia”, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.
Né può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell’art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell’art. 6.
Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell’art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza “precludere l’accesso alla giustizia”.
Nel rispetto dell’art. 60 della legge delega 69/09, l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell’art. 5 del d. lgs. 28/10 non poteva dunque darsi".
Ancora:
- "... non può non convenirsi con l’affermazione secondo cui il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro.
... come correttamente rilevato dalla parte attrice, nel caso di specie, l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d.Lgs. 28/10 e art. 16 D.M. 180/10, si pone in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità, in quanto:
a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto né al tributo giudiziario, né alla cauzione;
b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;
c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata;
d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche.

(Da filodiritto.com del 21.9.2011)

Obbligatoria assicurazione antirischi

Ricordiamo ai Colleghi che, tra le novità introdotte dalla manovra-bis L. 148/2011 in materia di riforma degli ordinamenti professionali, rientra l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.

giovedì 22 settembre 2011

Processi tributari, obbligo nota iscrizione a ruolo

L’articolo 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011, ha introdotto l’obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.
La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.

(Da diritto.it del 20.9.2011)

Il danno morale è oltre le tabelle

Cass. Civ. Sez. III, sent. 12.9.2011, n. 18641

Si deve registrare ancora una volta un intervento rilevante in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da parte dei giudici investiti della questione. In questo caso la Cassazione, con la sentenza 12 settembre 2011, n. 18641, si pronuncia sulla risarcibilità di un danno morale, considerando quest’ultimo come appartenente ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l’ampio genere del pregiudizio non patrimoniale.
Nel caso prospettato è stata affrontata una questione posta da un ginecologo condannato al risarcimento dei danni conseguenti alla sua condotta che aveva colpevolmente causato ad un bambino un danno alla salute permanente pari al 100 % dei valori tabellari.
In sede di ricorso per Cassazione il ginecologo pone la questione se il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute costituisca una categoria onnicomprensiva tale da contenere tutti i pregiudizi concretamente sofferti dal danneggiato.
I giudici del Palazzaccio, intervenendo sulla questione, ribadiscono che il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all’interno dell’onnicomprensivo danno biologico tabellato. Il riferimento è alla applicazione delle tabelle milanesi che, prima della loro rivisitazione all’indomani delle sentenze della Cassazione dell’11 novembre 2008, prevedevano, in base all’ormai consolidato diritto vivente, la liquidazione del danno morale come frazione del danno biologico salvo personalizzazione.
La modifica del 2009 – prosegue la Cassazione - delle tabelle del tribunale di Milano - che la Corte, con la sentenza n. 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/2011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai “cancellato” (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle stesse sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
Infine, in relazione al danno c.d. "parentale", la cassazione ha affermato la risarcibilità degli aspetti relazionali propri di tale pregiudizio inteso come danno esistenziale, ritenendo necessaria una verifica dei parametri indicati nelle tabelle milanesi alla luce dello sconvolgimento dell'esistenza e dei radicali cambiamenti di vita.

(Da Altalex del 22.9.2011. Nota di Alessandro Ferretti)

Coniuge infedele? Sì al risarcimento danni

I coniugi "farfalloni" che si concedono "scappatelle" extraconiugali sono avvisati. Oltre al rischio dell'addebito della separazione vanno incontro anche una condanna al risarcimento dei danni in favore del coniuge "vittima".  E' capitato ad un uomo di Savona, che oltre all'addebito della separazione, con tutte le conseguenze relative alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, dovrà ora risarcire anche il danno procurato alla moglie a ragione delle sue... poco innocenti evsaioni. 
Lo ha stabilito una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Secondo gli "Ermellini", i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 cod. civ. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall’espresso riconoscimento nell’art. 160 cod. civ. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. 
La violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 146 cod. civ., l’addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori.  Dalla natura giuridica degli obblighi su detti consegue che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire una causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile. 
La separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo ma la natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale.
La concorrente rilevanza dello stesso comportamento può essere posto a base quale fatto generatore di una più generale responsabilità civilistica. Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile e di eventuale specifica condanna al risarcimento danni.  Fermo restando che, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità.
Il danno non patrimoniale, conseguente, per esempio, alla violazione del dovere di fedeltà, sarà risarcibile, osserva la Cassazione, ove ricorrano contestualmente le seguenti oondizioni: a) che l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. o che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
Marco Martini (da tiscali.it del 20.9.2011)

mercoledì 21 settembre 2011

Il CNF: magistrati onorari solo avvocati

Avviare una riordino di tutte le figure di magistrati onorari (giudici di pace, got e vpo), creando un organico unitario di grande professionalità. È questa l’indicazione avanzata dal presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, ascoltato ieri in audizione davanti alla commissione giustizia del senato in ordine alle proposte di legge in materia (AS 127 e collegati). Il presidente Alpa ha esordito in premessa sottolineando la necessità di una riforma organica della giustizia ed ha poi rilevato  la difficoltà di verificare l’attualità dei testi in discussione in commissione alla luce della norme introdotte con la manovra d’agosto, visto che la delega sulle circoscrizioni giudiziarie prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, consentendo tuttavia agli  enti locali interessati di ottenerne il mantenimento facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia. Nel merito, il presidente Alpa ha auspicato la conservazione delle sedi per assicurare la giustizia di prossimità.   In merito alle ipotesi di razionalizzazione della magistratura onoraria, Alpa ha suggerito di unificare tutte le figure di magistrati non togati in un organico unico, prevedendo una selezione rigorosa riservata agli avvocati, la temporaneità degli incarichi e una adeguata remunerazione.   Quanto alla proposta di estendere le competenze dei giudici di pace, per materia e per valore, Alpa ha sottolineato l’esigenza di tutelare i diritti dei cittadini mediante la prescrizione della difesa tecnica nel processo.  Infine, circa  la utilizzazione di giudici onorari per lo smaltimento dell’arretrato, il presidente ha rinviato ad un progetto in corso di elaborazione presso il Cnf al fine di rimediare all’enorme arretrato accumulatosi in questi anni.

(Da Mondoprofessionisti del 21.9.2011)

Illegittimo licenziamento lavoratrice futura sposa

Una donna, prossima al matrimonio, non può essere licenziata in nome della tutela della famiglia. E’ quanto si evince dalla n. 17845/2011.
Il caso. Una donna aveva chiesto al tribunale di Roma di dichiarare nullo il suo licenziamento, indicando tra i diversi motivi anche quello dell’affissione al comune delle pubblicazione del suo matrimonio.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ricorda che «per le lavoratrici con contratto regolare esiste una sorta di periodo di garanzia che va dalle pubblicazioni delle future nozze a un anno per la data della celebrazione del matrimonio durante il quale esiste un divieto a licenziare». In particolare, proseguono i giudici di legittimità, «la tutela accordata dalla l. n. 7/1963 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento oggettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore anche se, sottolineano gli Ermellini, sarebbe meglio che la lavoratrice comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede». Pertanto, conclude il Collegio, il licenziamento è illegittimo «allorché sia stato intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dell'art. 1, l. n. 7/1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione». Tuttavia, precisa la Cassazione, se il preavviso di licenziamento arriva prima della pubblicazione, «non assume rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso».

(Da avvocati.it del 20.9.2011)