venerdì 15 ottobre 2010

Coniuge non versa assegno ai figli: nessun reato se affidatario può mantenerli

SE LA MOGLIE PUO’ MANTENERE I FIGLI L’EX CHE NON VERSA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON COMMETTE REATO

Con sentenza n. 36190 del 7 ottobre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione di obblighi familiari.
Nel caso di specie, un uomo colpevole di non aver versato l’assegno di 200 euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, è stato condannato dal Tribunale di Taranto e successivamente dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato previsto dall’art 570 del c.p.
La Suprema Corte più volte aveva ribadito come il padre non potesse sottrarsi agli obblighi di assistenza famigliare nei confronti dei figli solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi.
La Cassazione in questo caso ha però  annullato la decisione della Corte d’Appello di Lecce assolvendo il padre dal reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza.
Nelle motivazioni i giudici scrivono che l’unico comportamento penalmente rilevante “si realizza allorchè l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza”.
(Da avvocati.it del 14.10.2010)

Cass. e Opp. a DI, evitare improcedibilità di massa

Una 'leggina' per evitare improcedibilità di massa
dopo la recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione

Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni. La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi (ieri, ndr aga) ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per "disinnescare" le conseguenze "inaccettabili" della recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre scorso). La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell'opponente-debitore consegue "automaticamente" alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell'opponente di fissare all'opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta "devastante" dall'Avvocatura, che la tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali. Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore. La prima, come spiega il Cnf, "mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)", consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell'opponente-debitore alla sua scelta di fissare all'opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. La seconda mira a intervenire sull'articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che "l'art. 645, 2 comma (in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr), va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione".
(Da Mondoprofessionisti, 14.10.2010)

mercoledì 13 ottobre 2010

Causa al giudice sbagliato, sanzione per l'avvocato


CONFERMATA LA SANZIONE DISCIPLINARE PER L’AVVOCATO CHE PROMUOVE LA CAUSA DI FRONTE AL GIUDICE SBAGLIATO

Con sentenza n. 20773/2010 del 7 settembre 2010, la Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine degli Avvocati di Bologna nei confronti di un professionista che, nell’assistere un proprio cliente aveva proposto la causa di fronte ad un giudice sbagliato.
Nel caso in questione,un professionista  bolognese era stato sanzionato dal Consiglio dell’Ordine locale colpevole di aver proposto  una vertenza riguardante la cessazione di rapporto di lavoro dinnanzi ad un giudice non competente, mancando così di diligenza e competenza professionale.
La sanzione era stata successivamente confermata  dal Consiglio Nazionale Forense  il quale aveva ribadito come la scelta di aderire ad un giudice risultato poi privo di giurisdizione fosse indice di carenza professionale dell’avvocato, e come tale suscettibile di sanzione disciplinare.
Il legale, aveva promosso la causa al giudice ordinario anziché al Tar, insistendo su questa iniziativa anche a seguito dell’ eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte.
L’avvocato si era difeso sostenendo tra l’altro che un analogo procedimento era stato archiviato da un altro Consiglio dell’Ordine nei confronti di un collega con il quale aveva seguito la causa, con la conseguenza che nei suoi confronti non poteva più essere preso alcun provvedimento
I Giudici Supremi hanno però sancito che, trattandosi di due professionisti diversi, l’archiviazione in un luogo non ferma l’azione disciplinare del Consiglio dell’ordine di appartenenza, non potendosi nel caso in questione invocare il principio del ne bis in idem.
(Da avvocati.it del 12.10.2010)

Tutela per le mamme avvocato, presentato ddl


Presentato un ddl per il legittimo impedimento a comparire in udienza:
per gli avvocati donne le medesime cause previste per le lavoratrici dipendenti

Il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, ha presentato il ddl 2360 con cui, a modifica dell'articolo 420 c.p.c., propone come causa di legittimo impedimento a comparire in udienza per gli avvocati donne le medesime cause previste per le lavoratrici dipendenti: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; durante i tre mesi successivi al parto; per l'improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Con questo disegno di legge, secondo Berselli, si affrontano e si risolvono le problematiche connesse alla gravidanza ed alla maternità che limitano di fatto l'attività professionale degli avvocati donna. L'iniziativa di Berselli è in linea con quanto auspicato dagli avvocati donne italiane in generale e dalla commissione pari opportunità dell'Unione camere penali in particolare.
(Da Mondoprofessionisti 175 del 12.10.2010)

IL 23 OTTOBRE EVENTO FORMATIVO A GIARRE

Confermiamo ai colleghi che, con delibera del 12.10.2010, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ha approvato i due prossimi eventi formativi organizzati dall’AGA, che si svolgeranno nell’androne del palazzo di Giustizia di Giarre dalle ore 9 alle 12:
Sabato 23 Ottobre – “La prova testimoniale nel processo civile. Aspetti pratici” – Relatore Avv. Antoni CIAVOLA;
Sabato 20 Novembre – “I riti alternativi tra diritto e pratica” – Relatore Avv. Alfio FINOCCHIARO.
La partecipazione a ciascun evento dà diritto a n. 3 crediti formativi.

martedì 12 ottobre 2010

Cade il condono Irap se si paga in ritardo


Segnaliamo un interessante articolo, pubblicato sul numero odierno di ItaliaOggi, riguardante la sentenza n. 20966 dell'11 ottobre 2010, con cui la Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso dell'amministrazione finanziaria, ha stabilito che il condono Irap cade se il contribuente paga le rate in ritardo.

Catania, portale integrato dei servizi telematici

Con comunicazione dell’11.10.2010 sul proprio sito, l’Ordine Avvocati di Catania ha informato che è in linea il nuovo Portale Integrato dei Servizi Telematici.
All'interno del Portale è disponibile la nuova Consolle Avvocato Avanzata, per imbustare gli atti del Processo Civile.
Ricordiamo ai Colleghi che è possibile accedere al sito dell'Ordine direttamente dal sito AGA, cliccando su "link".