lunedì 11 ottobre 2010

Sentenza in ritardo, sanzioni per il magistrato

INCORRE IN SANZIONI IL MAGISTRATO CHE DEPOSITA IN RITARDO LA SENTENZA

Con sentenza n. 19704 del 29 settembre 2010 la Cassazione ha ribadito che il magistrato che deposita in ritardo la sentenza può andare incontro a sanzioni disciplinari.
Un magistrato dopo essere stato sanzionato dal Csm per aver depositato in ritardo una sentenza ha presentato ricorso presso la Suprema Corte.
Il Csm motivava la sanzione  spiegando che l’episodio non fosse isolato citando altre simili situazioni e ribadendo l’incapacità del magistrato nel fare fronte ai suoi impegni.
Le Sezioni Unite della Corte rigettando il ricorso del giudice hanno affermato che il ritardo “può costituire causa di giustificazione o attenuante soltanto se, prima di accertarli, il magistrato abbia rappresentato agli organi conferenti la difficoltà di svolgerli per l’eccessivo lavoro giudiziario e sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità”.

(Da Avvocati.it dell’11.10.2010)

domenica 10 ottobre 2010

Opp. a D.I.: non retroattivo il nuovo principio di diritto delle SSUU


Tribunale Varese, ordinanza 8.10.2010

In caso i cd. overruling - e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa.
Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio
E' quanto stabilito dal Tribunale di Varese con il provvedimento depositato l’8.9.2010 che esclude nel caso di specie la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

(Altalex, 9 ottobre 2010. Si ringrazia il dott. Giuseppe Buffone per la segnalazione)

Decreto mediazione, dal Cnf un parere tecnico per migliorare la normativa


CNF – Comunicato Stampa
Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”

Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che il 6 ottobre ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe. Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovarsi della difesa tecnica così come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di imposta commisurata all’indennità corrisposta ai mediatore, che potrebbe costituire un volano per il funzionamento dell’istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento “mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l’Organismo, fermi i limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti.
Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media

sabato 9 ottobre 2010

Opposizioni a cartelle per violazioni al Codice della Strada

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori e va proposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali - sia dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
(cfr. Giudice di Pace Pozzuoli 27 maggio 2009, n. 1560)

I nonni non possono sostituirsi al padre per mantenere il nipote


Con sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010 la Cassazione ha respinto il ricorso di una mamma che aveva chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote, visto che il figlio non aveva mai versato l’assegno. La vicenda in questione riguarda due ex coniugi residenti a Lecce.  A seguito della separazione la donna non aveva ricevuto nulla dall‘ex marito, condannato dal giudice della separazione a provvedere al mantenimento del figlio. La donna aveva quindi chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote. Il tribunale aveva dato ragione alla donna fissando un assegno a carico del nonno di 700 euro mensili. Successivamente, la Corte d’Appello pugliese aveva ribaltato la sentenza sostenendo che i nonni non avrebbero dovuto sostituirsi al figlio inadempiente, soffermandosi sul fatto che la donna era perfettamente in grado di provvedere al bambino.
La decisione dei giudici d’appello è stata quindi confermata dalla Cassazione che ha respinto il ricorso della donna confermando che solo in via sussidiaria, succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli, obbligo che sussiste "non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi".  I Giudici Supremi hanno così escluso che la donna potesse rivolgersi ai nonni paterni, essendo in grado di assolvere lei stessa, in prima persona, al suo personale dovere nei confronti dei figli.
(Da avvocati.it del 6.10.2010)

IL 23 OTTOBRE E IL 20 NOVEMBRE EVENTI FORMATIVI AGA

Sono in corso di accreditamento, presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania, i seguenti eventi formativi organizzati dall’AGA e che si svolgeranno nell’androne del Palazzo di Giustizia di Giarre, dalle ore 9 alle 12:

SABATO 23 OTTOBRE –  “LA PROVA TESTIMONIALE NEL PROCESSO CIVILE – ASPETTI PRATICI” – Relatore: Avv. ANTONINO CIAVOLA.

SABATO 20 NOVEMBRE – “I RITI ALTERNATIVI TRA PRATICA E DIRITTO” – Relatore: Avv. ALFIO FINOCCHIARO.

La partecipazione a ciascun evento dà diritto a n. 3 crediti formativi.

giovedì 7 ottobre 2010

Da domani congresso straordinario dell'ANF a Pescara


“Il mondo dell'Avvocatura ha urgente bisogno di cambiamento e di rinnovamento. L'associazionismo forense può avere un ruolo decisivo in questa trasformazione se saprà capire, studiare ed interpretare i cambiamenti in atto". 
Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Associazione nazionale forense (Anf), Ester Perifano, che aggiunge:
"Dobbiamo mettere in campo ogni iniziativa possibile per portare l'Avvocatura a quel cambiamento che risulta ormai indifferibile. E sarà proprio il congresso straordinario che si terrà dall'8 al 10 ottobre a Pescara, Hotel Esplanade, l'occasione privilegiata per parlare di queste tematiche e per impostare la linea politica dell'Associazione per i prossimi anni. Per l'Associazione sarà importante ripensare al suo assetto e soprattutto la sua mission - ha continuato Perifano - tenendo ben presenti i gravi problemi che il mondo dell'Avvocatura sta vivendo, inevitabilmente legati alle grandi difficoltà che sta attraversando la Politica. La riforma forense, nonostante le rassicurazioni del Ministro e del Governo, è appesa ai precari equilibri interni della maggioranza, mentre il Consiglio nazionale forense tenta di superare queste divisioni assumendo iniziative e decisioni poco condivise, che forzano il sistema e arrecano danni piuttosto che benefici, come accadrebbe se il regolamento sulle specializzazioni venisse confermato".
Perifano conclude che l'Anf, "in questo contesto vuole rendere ancora più incisiva la tutela specifica per gli Avvocati e rafforzare la propria presenza sul territorio, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più i giovani".
(Da Mondoprofessionisti 172 del 6.10.2010)