martedì 11 novembre 2014

Approvato decreto semplificazioni fiscali

E’ stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali. Con tale decreto vengono introdotte alcune notevoli semplificazioni in materia di adempimenti fiscali: tra gli altri si segnala, in particolare, la previsione dell’aumento della non obbligatorietà della comunicazione black list da 500 a 10.000 euro sin dal 2014, nonché il passaggio della cadenza dell’adempimento da mensile/trimestrale ad annuale. Viene previsto, per il 2015, l’invio dei modelli 730 precompilati a tutti i contribuenti, nonché la revisione dei compensi spettanti a sostituti d’imposta, CAF e professionisti per l’invio telematico delle dichiarazioni (disposizioni che dovranno essere attuate con appositi decreti). Tra le altre novità previste segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) le spese di vitto e alloggio dei professionisti non costituiranno più compensi in natura; ii) vengono semplificati i rimborsi IVA fino a 15.000 euro; iii) vengono aboliti alcuni modelli specifici per accedere a regimi fiscali opzionali (consolidato nazionale, trasparenza fiscale, tonnage tax); iv) estensione del periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistemica (da 3 a 5 anni); v) l’iscrizione all’archivio VIES avviene con opzione all’atto di attribuzione della partita IVA (non sarà più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione); vi) viene eliminata la responsabilità solidale negli appalti; (v) per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non dovranno più trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere di intento ricevute.

(A cura dello studio dott. Francesco Barbagallo)

lunedì 10 novembre 2014

IL 15 CORSO AGA SU PEC E PCT

L’utilizzo delle PEC ed il nuovo processo civile telematico” è il titolo dell’incontro organizzato dall’AGA per la formazione professionale continua, che si terrà Sabato 15 Novembre 2014, dalle ore 9 alle 12, nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre (piazza Macherione). Relatore l’Avv. Antonio Tesoro dell’Ordine di Messina.

DL processo civile: via libera alle nuove disposizioni

L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto sul processo civile. I si' sono stati 317, i no 182, 5 gli astenuti.

Da oggi (dal 6, NdAGANews) in poi sara' possibile divorziare senza mai mettere piede in un Tribunale: a patto che non ci siano contenziosi tra marito e moglie, trascorsi comunque i tre anni dal momento della separazione, ci si potra' dire addio davanti al sindaco o dall'avvocato. Lo prevede il decreto in materia di processo civile convertito oggi in legge con il voto finale dell'aula della Camera. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la riduzione del periodo di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni e la possibilita' di ricorrere all'arbitrato nelle cause civili pendenti. Queste le novita':

NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura e' possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso e' vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati e' equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

DIVORZIO DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. I coniugi potranno comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dei difensori non e' obbligatoria. Tale modalita' semplificata e' a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, e' stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualita' di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.

DECISIONI DELLE CAUSE PENDENTI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE FORENSE. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell'ipotesi in cui l'opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. E' previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale.

CONCILIAZIONE CON L'ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI (NEGOZIAZIONE ASSISTITA). La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Per talune materie e' condizione di procedibilita' e cio' per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversita' delle materie) in funzione complementare alla mediazione. Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui e' attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale e' prevista, a pena di nullita', la forma scritta. Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l'autografia della firma apposta in calce all'invito, la dichiarazione di mancato accordo. L'intervento normativo prevede il regime di improcedibilita' delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro). L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituira' titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

MODIFICA AL REGIME DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE: CHI PERDE RIMBORSA LE SPESE DEL PROCESSO. Per disincentivare l'abuso del processo, viene previsto che la compensazione potra' essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novita' assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SOMMARIO: LE CAUSE SEMPLICI RICHIEDONO UN PROCESSO SEMPLICE. Le cause meno complesse e per la cui decisione e' idonea un'istruttoria semplice passeranno d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo cosi' una piena intercomunicabilita' tra i due modelli di trattazione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E FERIE DEI MAGISTRATI. Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sara' dall'1 al 31 agosto (non piu' fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.

RITARDO NEI PAGAMENTI: CHI NON PAGA VOLONTARIAMENTE I PROPRI DEBITI DOVRÀ PAGARE DI PIÙ. In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali e' previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

ELIMINAZIONE DEI CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DEL TERZO DEBITORE VA RESA IN UDIENZA. In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta conseguenza dell'introduzione delle nuove norme in materia di competenza territoriale ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sara' resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura potra' incrementare la competitivita' del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessita' di comparire in udienza.

PROVVEDIMENTI CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE PER RILASCIO. In merito alle esecuzioni per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.

INFRUTTUOSITÀ DELL'ESECUZIONE. Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosita' quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell'esecuzione sara' chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore, ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali piu' elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati.

NUOVE MODALITÀ DI PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI. E' stata riformata la disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalita' di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all'apprensione delle navi e degli aeromobili, cosi' da superare le criticita' dell'esecuzione di siffatti beni.

TRASPARENZA ED EFFICIENZA DEI FALLIMENTI, DEI CONCORDATI PREVENTIVI E DELLE ESECUZIONI SUGLI IMMOBILI. Con la finalita' di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformita' a quanto gia' previsto dalla legge fallimentare. L'intervento evitera' le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.

(ASCA del 6.11.2014)

Rito speciale per compensi per prestazioni stragiudiziali

Cass. Civ., sez. II, sent. 16.10.2014 n° 21954

La speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati prevista dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942, seppure dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali ad esse strumentali e complementari.

E' questo il principio stabilito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da una donna contro il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso in favore del suo (ex) legale.

L'avvocato aveva chiesto al Tribunale di Cagliari, ai sensi degli artt. 28 e ss. della Legge n. 794/1942, la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte nell'interesse della donna in una serie di procedure, giudiziali e non: modifica delle condizioni di separazione; esecuzione per rilascio di immobile e per il pagamento dell'assegno di mantenimento; divorzio; predisposizione di una querela contro l'ex marito ecc.

La donna contesta il fatto che il Tribunale abbia liquidato all'avvocato non solo onorari e diritti per prestazioni giudiziali civili, ma anche compensi relativi ad attività stragiudiziali e in materia penale.

Per meglio comprendere i termini della questione, è utile ricordare che, ai fini della liquidazione dei compensi nei confronti dei propri assistiti, gli avvocati possono tradizionalmente seguire tre distinte strade: intraprendere un processo ordinario di cognizione; agire con ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.); seguire la speciale procedura disciplinata dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942.

Quest'ultima procedura, peraltro, è stata recentemente modificata dal d.lgs. n. 150/2011, il quale ha di fatto ricondotto le controversie in tema di liquidazione dei compensi nell'ambito del rito sommario di cognizione (salvo alcune peculiarità).

L'art. 28 della Legge n. 794/1942, intitolato “Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti”, nella sua formulazione originaria stabiliva che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo».

Di recente, la Legge n. 794/1942, e con essa la procedura in questione, è stata protagonista di una vicenda normativa piuttosto convulsa.

Pur dovendosi ritenere in buona parte già implicitamente abrogata per effetto di precedenti provvedimenti in materia di compensi legali (v. Legge n. 1051/1957 e D.M. n. 585/1994), la Legge n. 794/1942 è stata in un primo momento espressamente abrogata ad opera del Decreto Legge n. 200/2008 (uno dei cd. decreti “taglia-leggi”, che ha cancellato dall'ordinamento alcune migliaia di leggi e provvedimenti risalenti anche a due secoli fa).

Senonchè, in sede di conversione del decreto, la Legge n. 794 è stata riportata in vita; momentaneamente però, perchè di lì a breve è intervenuto il d.lgs. n. 150/2011, il quale ha modificato l'art. 28 e abrogato gli artt. 29 e 30 della legge.

In sostanza, della vecchia procedura speciale di liquidazione resta oggi in vigore il solo art. 28, il cui testo attuale così recita: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

In altri termini, la procedura di liquidazione di cui all'art. 28 è oggi regolata dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011), fatte salve alcune “deviazioni” rispetto allo schema tipico del rito così come disegnato dal codice; vale a dire (limitando l'esame agli aspetti più rilevanti):

    la competenza spetta all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; può quindi trattarsi, a seconda dei casi, di tribunale o corte di appello (sembra doversi escludere la competenza del giudice di pace);
    non è prescritta la difesa tecnica nel giudizio di merito; le parti possono quindi stare in giudizio personalmente;
    non è ammessa la conversione del rito da sommario a ordinario, a prescindere dalla eventuale complessità dell'istruzione;
    se la competenza spetta al tribunale, questo decide non in forma monocratica ma in composizione collegiale;
    il giudizio è definito con ordinanza, contro la quale non è possibile proporre appello. A quest'ultimo proposito, nella vigenza del “vecchio” procedimento speciale l'ordinanza conclusiva era espressamente dichiarata «non impugnabile» (art. 29); tuttavia, avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento e alla sua irretrattabilità, si riteneva ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (ricorso nell'ambito del quale – come è noto – sono deducibili solo i vizi di violazione di legge). Oggi, la previsione espressa della non appellabilità dell'ordinanza sembra fugare ogni dubbio circa la possibilità di impugnarla con il solo ricorso straordinario per cassazione.

Il procedimento di cui all'art. 28 si applica anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante i compensi legali dovuti per prestazioni giudiziali.

L'ambito di applicazione del procedimento è espressamente limitato alle prestazioni giudiziali civili; tale rimedio non è perciò utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (v. Cons. Stato Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali (v. Cass. Civ. Sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20293).

Si è invece posto frequentemente il problema se tale strumento sia utilizzabile per la liquidazione di compensi relativi all'attività stragiudiziale dell'avvocato.

Questo è appunto il tema affrontato dalla Seconda Sezione nella decisione in esame; oggetto del contendere è la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte dall'avvocato in una serie di procedure ulteriori rispetto all'attività processuale vera e propria, tutte comunque funzionali alla richiesta di modifica e di attuazione delle obbligazioni sorte a carico del marito della ricorrente nell'ambito di un procedimento di separazione coniugale.

Sul punto esiste un vasto repertorio giurisprudenziale, per lo più riferito a casi di transazioni concluse al di fuori della conciliazione davanti al giudice (chè in caso in conciliazione giudiziale il problema non si porrebbe, trattandosi evidentemente di prestazione di natura giudiziale); in questi casi la Corte di Cassazione ha sempre affermato che, ai fini della speciale procedura di liquidazione, devono considerarsi giudiziali non solo le prestazioni preordinate al compimento degli atti processuali, ma anche quelle che si svolgono fuori dal processo, purchè siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa in giudizio, così da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale (si vedano ad es.: Sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25675; Sez. Lav., 3 dicembre 2008, n. 28718; Sez. II, 13 giugno 2007, n. 13847; Sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652; Sez. II, 8 novembre 2002, n. 15718; Sez. II, 18 aprile 2001, n. 5700; Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5566; Sez. II, 6 agosto 1997, n. 7223; Sez. II, 3 luglio 1991, n. 7275).

Nella fattispecie, la Seconda Sezione, uniformandosi al principio di diritto sopra richiamato, respinge il ricorso, rilevando che tutte le prestazioni stragiudiziali in questione erano strumentali all'attività processuale svolta dal legale della donna.

Un'ultima annotazione: il principio di diritto, qui ribadito dalla Suprema Corte nell'ambito di una procedura che si era svolta ratione temporis secondo il “vecchio” rito, vale ovviamente anche nel contesto del nuovo procedimento sommario regolato dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011; nulla è mutato sotto questo profilo.

(Da Altalex del 5.11.2014. Nota di Nicola Virdis)

venerdì 7 novembre 2014

Le scadenze per il contribuente

Entro il prossimo 1.12.2014 (in quanto il 30 novembre è domenica) i contribuenti interessati dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti 2014 relativi, ad esempio: i) alle imposte dirette (IRPEF e IRES); ii) all'IRAP; iii) all'imposta sostitutiva del regime dei "nuovi" contribuenti minimi; iv) alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; v) alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE); (vi) ecc.. Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi: i) metodo storico, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2013 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta ed elle ritenute d’acconto spettanti; ii) metodo previsionale, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2014 sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa). Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: i) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. storico; ii) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. previsionale.

(A cura dello studio Dott. Francesco Barbagallo)

lunedì 3 novembre 2014

Sporcizia e puzza dai cani: padrone condannato

Cass. sez. III Pen., sent. n. 45230 del 3.11.2014

Evidente la responsabilità dell’uomo, che non ha posto rimedio alla situazione assai precaria vissuta dagli animali, e capace di ripercuotersi anche sulle persone che abitano nel vicino condominio.

A suo carico non solo lamentele ma anche documentazioni ufficiali firmate da vigili, carabinieri, sindaco e dipendenti dell’Azienda sanitaria locale. 


(Da dirittoegiustizia.it del 3.11.2014)

PEC E PCT, IL 15 EVENTO FORMATIVO



L’utilizzo della PEC ed il processo civile telematico” è il titolo dell’incontro organizzato dall’AGA per la formazione professionale continua, che si terrà Sabato 15 Novembre 2014, dalle ore 9 alle 12, nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre (piazza Macherione). Relatore l’Avv. Antonio Tesoro dell’Ordine di Messina.