sabato 24 marzo 2012

Evadere l’Irap non è reato

La Cassazione: la legge non conferisce rilevanza penale
all’evasione dell’imposta regionale sui redditi in senso tecnico

“L'evasione dell'Irap non ha rilevanza penale. Almeno sulla base dell'articolo 2 del decreto legislativo 274 del 2000 che sanziona la dichiarazione fraudolenta”. È quanto si può leggere da un articolo de Il Sole 24 Ore di oggi (ieri, NdAGANews), venerdì 23 marzo (sezione ‘Norme e Tributi’) che riporta il giudizio della Cassazione n.11147 della Terza sezione penale. Con questa sentenza è stato affermato il principio di illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la fattispecie abbia ad oggetto l’Irap. Secondo la Corte, infatti, la legge non conferisce rilevanza penale all’evasione dell’Irap, non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico. Qui di seguito viene riepilogata la sentenza, tratta dalla rassegna stampa della Corte dei Conti.
Il Gip del tribunale di Nocera aveva disposto la misura cautelare patrimoniale sui conti correnti intestati al rappresentante legale di una srl che, con una classica frode carosello, avrebbe, secondo l'accusa, realizzato una cospicua evasione attraverso l'emissione da parte delle imprese "cartiere" di fatture per operazioni inesistenti. Il giudice delle indagini preliminari sottolineava che nei reati fiscali la confisca per equivalente deve essere considerata estesa anche al profitto del reato e non solo al prezzo. Pertanto, nella condotta esaminata, il vantaggio commerciale ottenuto dalla società doveva essere individuato «dalla somma tra il mancato pagamento dell'Irap sui redditi relativi all'anno solare 2008 e l'importo dell'Iva indebitamente incamerata nel medesimo esercizio».In totale il conto presentato all'imprenditore era di 934 mila euro. A tanto, infatti, sarebbe ammontato il vantaggio secondo le modalità di calcolo considerate legittime.
La tesi del Gip era però stata contesta dalla difesa facendo notare, tra l'altro, che nel conteggio si sarebbe tenuto conto anche di oltre 182 mila euro ascrivibili a titolo Irap, quando invece la normativa penale tributaria non avrebbe permesso un simile tipo di intervento. Linea accolta dalla Cassazione che ha annullato per questa ragione l'ordinanza del Gip di Nocera rinviandogli il procedimento per una decisione che tenga conto anche delle nuove indicazioni. Per la Cassazione, infatti, ed è la premessa logica, è ormai un principio consolidato di diritto, più volte affermato dalla stessa Corte, che il sequestro e la confisca per equivalente, che hanno per obiettivo la privazione di qualsiasi beneficio economico dalla commissione dell'illecito, non possono avere per oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria deve procedere, anche in sede di sequestro, alla valutazione dell'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto. Nel procedimento approdato alla Corte, peraltro, il Gip, per la determinazione del profitto del reato, ha sbagliato, tenendo conto del (presunto) mancato pagamento dell'Irap sui redditi del 2008, quando invece la legge non attribuisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive, «non trattandosi di un'imposta in senso tecnico». Così «le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva (si veda la circolare del ministero delle Finanze 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito»). Il reato delineato dall'articolo 2 del decreto - reato di pericolo concreto nella lettura della Cassazione - tutela il bene giuridico patrimoniale della legittima percezione del tributo da parte dell'Erario ed è all'indebito vantaggio d'imposta (sui redditi e dell'Iva), deducibile dalle relative dichiarazioni annuali, che bisogna invece fare riferimento per arrivare all'individuazione del reato.

(Da businesspeople.it del 23.3.2012)

No inidoneità orale avvocato se non rispettati adempimenti preliminari

TAR Lombardia – Sez. III, Ordinanza 16.3.2012, n.386

Esame avvocato: è illegittimo il provvedimento di inidoneità alla prova orale se la Commissione non effettua gli adempimenti preliminari a cui si è auto-vincolata.
È questo il principio con cui il TAR Milano, Sez. III, con l’ordinanza in commento ha accolto l’istanza cautelare, connessa al ricorso principale proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di inidoneità alla prova orale, ordinando la ripetizione della prova medesima.
In particolare, per il TAR lombardo: va sospeso, ai fini della ripetizione della prova orale, il provvedimento con il quale una sottocommissione della Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la non idoneità della ricorrente alla prova orale dell'esame dell'esercizio della professione di avvocato, atteso che l’amministrazione intimata, nonostante si fosse auto-vincolata alla adozione di modalità di svolgimento delle prove orali idonee ad assicurare uniformità e trasparenza nella applicazione di criteri di valutazione individuati dalla Commissione Centrale, non si è, invece, attenuta, nella specie, a siffatti adempimenti preliminari.

Alfredo Matranga (da filodiritto.com del 24.3.2012)

Prescrizione per l'accertamento della Cassa Forense

Cass. Sezione VI Civile, Ordinanza 14.3.2012, n.4107

"Il ricorso è manifestamente infondato, ancorché si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi scritti, stante il numero sempre più rilevante. Tuttavia la normativa non è stata modificata in ragione dell'ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata ex art. 17 e 23 della Legge del 1980, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli".
Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato il proprio rigoroso orientamento in forza della Legge 20 settembre 1980, n.576, già richiamato dalla medesima Cassazione, con Sentenza 9113/2007.
In sostanza, la prescrizione dei crediti contributivi decorre dall'invio della dichiarazione reddituale, anche nel caso in cui contenga dati difformi, e inferiori, rispetto a quelli dichiarati al fisco. In questo caso, la prescrizione non inizia a decorrere quando la Cassa creditrice viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato e il termine non resta sospeso sino alla scoperta del reddito non dichiarato.

(Da filodiritto.com del 18.3.2012)

L'Avvocatura non ci sta

Continua la mobilitazione degli avvocati
contro le liberalizzazioni e lo "smantellamento" della giustizia

Combattere la visione mercantilistica dei diritti e della professione forense del Governo; reagire alla crisi del monopolio statale della giurisdizione; puntare all’abrogazione delle norme delle varie Manovre che mortificano i valori essenziali dell’avvocatura, professione alla quale la Costituzione riconosce una specificità; approvazione di uno Statuto che rafforzi accesso, formazione, specializzazione, controllo deontologico domestico, qualificazione; unità dell’avvocatura come monito alla politica contro l’affievolimento dei diritti. Si declina su queste quattro direttrici il congresso straordinario dell’Avvocatura che si è aperto oggi (ieri, NdAGANews) a Milano.
“L’avvocatura deve combattere la visione mercantilistica che si sta imponendo nel Paese - scandisce il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Ubaldo Perfetti  - gli ultimi interventi, dalla Manovra di luglio al decreto Cresci-Italia, stanno modificando profondamente il volto della professione e con arroganza lo fanno con atti amministrativi regolamentari. È così che incideranno su una attività professionale che è riconosciuta dalla Costituzione - ha detto Perfetti. “Quel che più è peggio – ha aggiunto - è che con la stessa visione si interviene sul processo e sulla tutela dei diritti, con provvedimento che apparentemente sembrano frammentari (mediazione obbligatoria, aumenti dei costi di accesso alla giustizia, sanzioni pecuniarie nel processo) ma che in realtà corrispondono a un disegno preciso: mettere in crisi il monopolio statale della giurisdizione, privatizzare la giustizia. Contro questo disegno l’avvocatura deve reagire”. Il vicepresidente del Cnf ha evidenziato come le scelte del Governo siano “di retroguardia” rispetto alla visione più moderna della Unione europea, che con la Carta dei diritti fondamentali ha ribaltato la visione economicistica in funzione di una maggiore tutela dei diritti a garanzia dei cittadini.  L’avvocatura non può rinunciare – ha concluso - alla sua autonomia, espressa anche attraverso gli Ordini; non accetta la mortificazione in atto e deve insistere a chiedere una propria riforma con legge, con la consapevolezza della necessità di modifiche che ormai sono ineluttabili. Dobbiamo continuare la nostra azione per ottenere l’abrogazione di quelle norme che sono contrarie ai valori fondanti della professione come le società con soci di puro capitale, un tirocinio ridotto, la completa abolizione dei riferimenti tariffari”. 
“Con uno stillicidio di interventi normativi – ha denunciato il presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua) Maurizio De Tilla - non si sono rimosse le reali cause dell’eccessiva lunghezza dei processi e dell’aumento dell’arretrato. Eravamo già in allarme dopo le prime misure che consentono i soci di capitale nelle società professionali e le liberalizzazioni già varate. L’assise approverà mozioni “per una vera riforma della giustizia e della professione forense, e deciderà, dopo gli otto giorni di sciopero già attuati, le ulteriori iniziative di mobilitazione, a cominciare da una marcia gandhiana’ per esprimere pacificamente il nostro malcontento”.
“Il Governo chiede all’Avvocatura obiettivi irraggiungibili e non ascolta le nostre proposte – ha rincarato il presidente di Cassa forense, Alberto Bagnoli - Non permetteremo che il nostro patrimonio venga usato per sanare il deficit pubblico, difenderemo la nostra autonomia messa in discussione dalla legge Salva Italia che condiziona l’indipendenza delle casse previdenziali. Cassa forense – aggiunge Bagnoli - è sempre stata vicino alle rappresentanze dell’Avvocatura a difesa dei principi di indipendenza e autonomia della professione. Principi che oggi vengono minacciati dalle false liberalizzazioni del Governo che, in un periodo di già grave crisi economica, rischiano ulteriormente di deprimere i già depressi redditi degli avvocati – ha affermato Bagnoli - l’abolizione delle tariffe minime, l’assimilazione alle imprese, l’introduzione di società di capitale faranno registrare una contrazione dei redditi e, di conseguenza, delle posizioni previdenziali dei professionisti. Perché è indubbio che le manovre del Governo avranno ricadute sulla pensione degli avvocati, nonostante i Ministri facciano finta di non saperlo. Non si spiega altrimenti perché, all’ultimo incontro organizzato dal guardasigilli Severino con gli organi dell’Avvocatura, Cassa forense non sia stata invitata.  È chiaro che questo Esecutivo non ci riserverà alcun trattamento privilegiato, al contrario cercherà in tutti i modi di scardinare il nostro sistema – ha continuato  il Presidente della Cassa forense - lo sta già facendo chiedendoci misure per garantire un equilibrio di bilancio da qui a 50 anni, per altro senza considerare i patrimoni. Se non si raggiungerà questo obiettivo scatterà la sanzione: il passaggio al contributivo pro-rata e l’applicazione di un contributo di solidarietà dell’1% da parte di tutti i pensionati. Ma questo, parliamoci chiaro, significherà raddoppiare la contribuzione, dal 13% al 26%, con ovvie ripercussioni sulla già grave situazione reddituale degli avvocati. I dati li conosciamo: la percentuale degli iscritti alla Cassa che dichiarano redditi inferiori a 16.000 euro supera il 37%”. Mi sembra che il Governo abbia perso la bussola – ha concluso Bagnoli - come può chiedere una stabilità ai 50 anni se contemporaneamente penalizza il sistema che la dovrebbe garantire, ovvero la professione forense? Come può dire di voler aiutare i giovani quando, con le misure proposte, rischierà ulteriormente di aggravare la loro posizione? Noi stiamo cercando in tutti i modi di agevolare i giovani professionisti, per esempio proponendo di prolungare dai 5 ai 10 anni i termini per la rateizzazione del riscatto. Ebbene, il Ministero ci dice che per approvare questa modifica il riscatto dovrà costare di più. Abbiamo proposto di portare dal 5% al 7% il contributo di solidarietà. Ancora non abbiamo ricevuto risposta. Insomma, Il Governo non prende in considerazione le nostre proposte ma ci chiede obiettivi irraggiungibili, come l’equilibrio ai 50 anni”. Ai lavori partecipano anche i rappresentanti del gruppo di base Mobilitazione generale degli avvocati (Mga), movimento nato su internet. Mga ha annuncato che chiederà le dimissioni dei vertici del Cnf e dell’Oua “Perché riteniamo – ha spiegato il fondatore di Mga Cosimo Matteucci – che l’azione politica svolta non sia stata incisiva, in termini di risultati concreti, per la salvaguardia del ruolo dell’avvocatura”.   A questo riguardo Mga ha annunciato che presenterà formali mozioni di sfiducia, ma c’è il rischio che la Commissione mozioni non ne consentirà la discussione in congresso, ritenendole non attinenti ai temi in discussione. “Ad ogni modo – ha aggiunto Matteucci – organizzeremo un volantinaggio con il testo delle mozioni, per salvaguardare il senso politico della nostra iniziativa”. A Milano Mga sarà rappresentato anche dalla co-fondatrice Tiziana Nuzzo e dalla coordinatrice per la Campania, la penalista salernitana Valentina Restaino. I consigli forensi della Campania, invece, saranno rappresentati, oltre che dai singoli presidenti locali, dal numero uno dell’Unione regionale degli Ordini Franco Tortorano, già presidente del consiglio forense partenopeo.

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 23.3.2012)

venerdì 23 marzo 2012

Incidente al nipote, i nonni non vanno risarciti

In caso di morte di un nipote non hanno diritto ai danni morali

C'è un solo argomento che sembra unire anche i punti di vista più distanti: l'importanza fondamentale dei nonni nella società di oggi. Sono dinamici, disponibili, pieni di spirito di iniziativa, un appiglio sicuro anche e soprattutto quando le famiglie dei loro figli attraversano momenti di difficoltà.
I tempi, però, da un certo punto di vista sembrano cambiati. Almeno questa è la sensazione che si ricava da un intervento della Cassazione: "Ai nipoti, o viceversa ai nonni, non spettano i danni morali nel caso in cui muoia un parente stretto in seguito ad un incidente stradale. Il risarcimento scatta soltanto nel caso in cui nonni e nipoti convivano nella stessa casa".
Qual è la motivazione? "Le disposizioni civilistiche che concernono i nonni non sono tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, ma piuttosto individuano un rapporto mediato dai genitori-figli o di supplenza dei figli".
Si tratta di una rottura decisa rispetto al passato quando "la certezza, o quantomeno il rilevante grado di probabilità di provvidenze economiche durevoli e costanti nel tempo poteva fondarsi su obblighi, non giuridici, ma socialmente molto forti perché radicati in stili di vita di completa dedizione sei genitori/nonni nei confronti dei discendenti".
E ancora: Affinché possa essere configurato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte del nonno o del nipote militano: la configurazione della famiglia come famiglia nucleare; la posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico, il bilanciamento tra l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessità di dare rilievo all'esplicarsi dei diritti della personalità nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione dinamica della personalità dell'individuo".

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 21.3.2012)

Niente lavori se il padrone non lo sa

La Cassazione dà ragione a una locatrice che ha sfrattato
l’inquilino che aveva violato una clausola contrattuale

Contro la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di un immobile a uso commerciale per inadempimento del conduttore, quest'ultimo aveva proposto ricorso in Cassazione. Motivo del contendere, l'effettuazione di lavori importanti senza il consenso della locatrice, così come previsto dal contratto.
Due i pilastri su cui si è fondato il ricorso: il primo tratta di insufficiente circa il consenso prestato dalla locatrice ai lavori, eseguiti nell'immobile di sua proprietà e in merito alla validità del consenso medesimo per difetto di prova; il secondo, invece, fa leva sulla contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione circa la valutazione della gravità dell'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello allorché ha ritenuto che, nel caso in esame, nessun consenso tacito fosse stato dato dalla locatrice per l'effettuazione dei lavori importanti eseguiti nel suo immobile dal conduttore.
Si legge nella sentenza: «In altri termini, il giudice dell'appello ha fatto proprio quell'indirizzo ormai prevalente e che va ribadito secondo il quale per i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la clausola contrattuale, che prevedeva una risoluzione ipso jure, fosse sì una clausola di stile, ma rientrante nella autonomia delle parti, per cui doveva essere provata la configurabilità di avvalersi della rinuncia, anche perché a seguito dei risultati emergenti dalle deposizioni testimoniali, è risultata mancante la prova del preteso previo consenso orale della locatrice».

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 20.3.2012)

giovedì 22 marzo 2012

La giustizia è un bene pubblico, no obbligo mediazione

Il presidente OUA Maurizio De Tilla


L’Avvocatura ha fiducia nelle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea sull’obbligatorietà della media conciliazione. Dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore non sono più di tremila le conciliazioni effettivamente realizzate nel Paese con la procedura di obbligatorietà, con notevoli costi e pregiudizi al diritto di accesso alla giustizia sancito dall’art. 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali. «Guardando fuori dal nostro Paese il dato è chiarissimo: le procedure di conciliazione stragiudiziale che si collocano al di fuori del processo non assumono in nessun ordinamento – tranne casi di scarsa valenza – il carattere della obbligatorietà, proprio per evitare una crescita selvaggia ed incontrollata di forme private e amministrate di conciliazione/mediazione, offerte da enti e associazioni privati su base tendenzialmente concorrenziale e in assenza di qualunque connessione con il processo giurisdizionale. Comunque in quei sistemi che prevedono la conciliazione stragiudiziale, sempre facoltativa, viene data massima attenzione ai profili relativi alla selezione del conciliatori, alla loro qualificazione e professionalità. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al tema dei controlli sui tempi e sui costi delle procedure, oltre che sulla qualità del loro svolgimento e del loro esito finale. E comunque in ogni caso le esperienze comparatistiche insegnano che sia nella conciliazione giudiziale che in quella stragiudiziale le controversie di un certo valore o di particolare complessità non possono che avere il Giudice quale naturale interlocutore fin dall’avvio della controversia. Si sono ignorati i contenuti della Direttiva Europea e lo stesso testo della legge delega  e nonostante il parere contrario, a suo tempo, espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, e in dispregio al dettato costituzionale, è in vigore un sistema che fissa, senza alcun criterio di logicità, ma solo con un intento falsamente deflattivo, l’obbligatorietà della media-conciliazione obbligatoria per una serie indiscriminata di controversie, che rimarranno, di conseguenza, paralizzate almeno per un anno, con ulteriore discredito della giustizia e, quindi, dell’avvocatura, oltre che un accresciuto senso di frustrazione per i cittadini e di loro sfiducia verso le istituzioni; che non richiede che il mediatore - fra l’altro chiamato a formulare una proposta di notevole rilevanza sul piano processuale – sia un soggetto dotato di adeguata preparazione giuridica; che infine – ciliegina sulla torta – affida a questa imprecisata e ibrida figura il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino (ammesso che abbia avuto l’accortezza di avvalersene, vista la sua non obbligatorietà), oltre a poter incidere, influenzandolo nella scelta, sui suoi diritti sostanziali. L’avvocatura, in tutte le sue componenti istituzionali, politiche ed associative ha avanzato diverse proposte, ha approvato nell’ultimo congresso di Genova all’unanimità una mozione affinché si elimini l’obbligatorietà della media-conciliazione e ipotizzando scelte alternative, più efficaci. Ma fino ad oggi c’è stato assoluto silenzio. A pochi giorni dall’entrata in vigore del sistema anche per le materie fino ad ora escluse, condomini e incidenti, a Milano si apre una sessione straordinaria del Congresso Forense (23 e 24 marzo), in quella sede l’avvocatura riaffermerà la propria opposizione a un sistema fallimentare e nel contempo esporrà le proprie analisi e offrirà delle soluzioni concrete per intervenire sui problemi della giustizia. Altri, infatti, sono i rimedi per ridurre i tempi dei processi e smaltire l’arretrato: reale (e veritiera) attuazione del processo telematico in tutti gli uffici giudiziari; reale (e veritiera) applicazione delle prassi virtuose già sperimentate in alcuni tribunali; previsione di manager della giustizia ed eliminazione degli sprechi: incremento delle risorse economiche (senza alcun indebita trattenuta del contributo unificato da parte del Ministero dell’Economia); di varo di una legge delega al Governo per la riforma e l’implementazione dei giudici laici.

Maurizio De Tilla presidente OUA (da Mondoprofessionisti del 22.3.2012)