sabato 27 aprile 2013

Cancellieri: "Onorata per incarico delicatissimo"

"Sono onorata di andare a ricoprire" un "delicatissimo incarico e mi impegnerò al massimo per esserne all'altezza".
Lo dice il Guardasigilli Annamaria Cancellieri ringraziando il capo dello Stato Napolitano e il premier Letta "per la fiducia che mi hanno voluto accordare".
"Continuerò - prosegue - a servire lo Stato come ho fatto per tutta la mia carriera e come ho fatto in questi 16 mesi al Viminale. Un'esperienza che mi rimarrà nel cuore per la quale voglio ringraziare con affetto il Presidente Mario Monti".

(Da tiscali.it del 27.4.2013)

LA CANCELLIERI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E' Anna Maria Cancellieri il ministro della Giustizia del nuovo governo presieduto da Enrico Letta. Lo ha annunciato nella dichiarazione al Quirinale dopo aver accettato l'incarico di presidente del Consiglio. L'ex commissario del Comune di Bologna era stata ministro degli Interni nel governo Monti.

La Cancellieri è nata a Roma il 22 ottobre del 1943.

Laureata in Scienze politiche, inizia la carriera direttiva al ministero dell'Interno partendo da Milano, nel 1972.

Nel 1993 è nominata prefetto ed esercita questo ruolo in diverse aree del Paese: i primi incarichi li ricopre a Vicenza, a Bergamo e a Brescia, poi arriva nel 2003 a Catania e, infine, torna al Nord nel 2008 alla guida della prefettura Genova.

Ha cessato il servizio nel ministero dell'Interno nel 2009.

Nel febbraio 2010 è stata nominata commissario straordinario di Bologna e nell'ottobre del 2011 ha svolto lo stesso compito nel comune di Parma, tornando alla guida della città dopo una precedente esperienza avuta nel 1994.

(Da ilrestodelcarlino.it del 27.4.2013)

Geografia giudiziaria: approvate piante organiche personale

''Il Guardasigilli Paola Severino ha firmato il decreto ministeriale per la determinazione delle nuove piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale degli uffici interessati dalla riforma della geografia giudiziaria. Con questo atto, che fa seguito al decreto di revisione delle piante organiche dei magistrati, assunto previo parere favorevole del Csm, il ministro della Giustizia ha così posto l'ultimo tassello per l'attuazione della riforma che inizierà ad operare il prossimo 13 settembre'' (…e noi facciamo rispettose corna, AGANews).
E' quanto rende noto l'ufficio stampa del ministero della Giustizia.
''Nel frattempo, sarà di grande rilievo l'attività che svolgerà il gruppo di lavoro congiunto Csm-Ministero nell'ambito del quale potranno trovare positiva soluzione le eventuali questioni interpretative ed applicative della nuova geografia giudiziaria'', conclude la nota.

Asca del 26.4.2013

StP: quale futuro per gli studi professionali?

Le Stp (Società tra professionisti) ai blocchi di partenza da tempo sono oramai realtà, almeno sulla carta, quella della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato da pochi giorni il relativo regolamento. Sulle perplessità operative e sugli aspetti ancora irrisolti sono già state pubblicati diversi commenti e riflessioni.
A questo punto la domanda è lecita: che ne sarà del tradizionale studio professionale?
Intendiamo lo studio a cui ci hanno abituato le generazioni precedenti, lo studio di piccole dimensioni, centrato intorno alla figura del titolare che in prima persona portava avanti, magari con l’ausilio di praticanti, giovani collaboratori e segreteria, il progetto professionale. Di chi è il futuro della professione? Dei “piccoli” Studi perché più “leggeri” quanto alle spese? Degli Studi di medie dimensioni organizzati in forma associata, perché riescono a convogliare diversificazione nelle specializzazioni con personalizzazione dei rapporti col cliente? Degli Studi grandi perché hanno capacità relazionali e di network internazionale? Certo, ce ne vorrà di tempo (magari neppure tanto), ma il conto alla rovescia è iniziato e come tutti i processi appare inarrestabile. Che fare, allora? Restare fermi, aggrappati al “conosciuto”, può non essere la scelta strategicamente migliore. Le teorie evoluzionistiche ci insegnano che è la specie che più si adatta al cambiamento a sopravvivere. Traslando il concetto, potremmo dire che saranno i professionisti che accettano il cambiamento e lo approcciano con aria di sfida che si posizioneranno meglio nel futuro mercato professionale.
Concorrenza, richieste sempre più specialistiche della clientela, ritmi frenetici, nuove tecnologie, nuova cultura nella relazione professionista-cliente, insomma un mix di fattori che richiede oggi che la professione si organizzi in strutture più articolate e generi prestazioni di eccellenza.
Che si opti per lo studio associato, piuttosto che per la Stp, accanto ad esse dovrà necessariamente fare la sua comparsa nella nuova organizzazione una cultura manageriale improntata alla gestione pianificata del tempo, delle attività e dei collaboratori.
Le soft skills (competenze trasversali) entrano dunque in scena come strumenti indispensabili per una efficiente gestione della professione: leadership, gestione dei conflitti, comunicazione efficace interna ed esterna allo studio, personal branding, public speaking, tecniche di negoziazione, coaching.

Mario Alberto Catarozzo (da filodiritto.com del 26.4.2013)

venerdì 26 aprile 2013

Aggravante transnazionalità anche per associazione a delinquere

La speciale aggravante prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa. Così affermano le Sezioni Unite penali della Cassazione nella sentenza n. 18374 del 23 aprile scorso.
La questione di diritto su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi attiene al punto se la circostanza aggravante ad effetto speciale della cd. «transnazionalità» di cui al citato art. 4 della L. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) sia compatibile con il reato di associazione per delinquere ovvero sia applicabile ai soli reati fine. Trattasi di questione controversa che ha visto, nel tempo, il contrapporsi di due distinti orientamenti in giurisprudenza:
a) uno che ha sostenuto l’incompatibilità concettuale ed ontologica della speciale aggravante con l’ipotesi associativa, presupponendo detta circostanza l’esistenza del gruppo criminale organizzato, con la conseguenza che può accedere ai soli reati costituenti la diretta manifestazione di attività del gruppo (cd. reati-fine dell’associazione);
b) l’altro, sostenuto da un maggior numero di pronunce emesse da diverse sezioni della Cassazione, favorevole all’applicabilità della circostanza aggravante anche al reato associativo.
Sottolineano preliminarmente le Sezioni Unite che la «transnazionalità» non è elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa, ma configura, piuttosto, una peculiare modalità di espressione riferibile a qualsivoglia delitto, a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera. In particolare, l’art. 3 della stessa L. 146/2006 àncora la qualificazione della transnazionalità del reato al concorso di tre distinti parametri:
1) la gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena;
2) il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
3) in forma alternativa: la commissione del reato in più di uno Stato; la commissione in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; commissione in uno Stato, ma implicazione in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.
La connotazione di transnazionalità implica che il fatto delittuoso cui inerisce debba considerarsi, per ciò stesso, più grave a causa del coefficiente di maggiore pericolosità connesso alla fenomenologia della criminalità organizzata transnazionale. Ecco perché il successivo art. 4 della legge del 2006 introduce una speciale aggravante per il reato «grave» che sia commesso con il «contributo» di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Il generico riferimento a qualunque reato, purché ad esso si accompagni la previsione sanzionatoria contemplata dalla norma, porta a ritenere, per le Sezioni Unite, che l’apporto causale di un gruppo siffatto possa spiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di quella associativa, e non dei soli reati-fine, di cui la prima costituisce il mezzo per la relativa consumazione.
A voler sostenere la tesi dell’incompatibilità dell’aggravante con il delitto di associazione per delinquere dovrebbe sostenersi (a conforto del primo dei due ricordati orientamenti) l’immedesimazione del gruppo criminale organizzato, il cui apporto è presupposto dell’aggravante, con la contestata associazione, giacché non sarebbe ipotizzabile l’esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all’esistenza di sé stesso. Tuttavia, la formulazione normativa dell’aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. Peraltro, in uno al dato ontologico della «immedesimazione», all’applicabilità dell’aggravante osterebbe, sul piano formale, il disposto normativo di cui all’art. 61 c.p., secondo il quale le circostanze, positivamente previste, aggravano il reato «quando non ne sono elementi costitutivi».
Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 della L. 146/2006, le Sezioni Unite traggono la conclusione che, ai fini della configurazione della speciale aggravante in oggetto, non è affatto necessario che il reato in questione venga commesso anche all’estero, ben potendo restare circoscritto in ambito nazionale, né che l’associazione per delinquere operi anche in Paesi esteri. Non è neppure necessario che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in Paesi diversi, posto che quel che occorre, ai fini dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale. E’ ovvio, poi, che quel contributo, ancorché realizzato in forma associativa, deve rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria ad integrare la fattispecie-base, atteso che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice. Pertanto, una volta rilevato che l’associazione criminale «basti a sé stessa», nel senso che gli associati e il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio sono idonei a realizzare il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, si può immaginare che a tale condotta se ne possa affiancare un’altra (autonoma), così da estendere le potenzialità del sodalizio in campo internazionale e giustificare l’applicazione dell’aggravante in ragione dei connotati di maggiore pericolosità che viene ad assumere il reato base.

Anna Costagliola (da diritto.it del 26.4.2013)

Favori sessuali da lavoratrice in prova, è concussione

Concussione al funzionario che pretende favori sessuali dalla lavoratrice in prova prima dell'assunzione.
La minaccia, pure se larvata, è grave e condiziona in modo pesante la libera scelta della donna integrando la «costrizione» ex articolo 317 Cp. Resta concussione e non integra la mera indebita induzione, dopo la riforma anticorruzione, la condotta del funzionario pubblico che pretende favori sessuali dalla dipendente in prova, agitando lo spettro di una mancata assunzione definitiva in caso di rifiuto. E ciò anche se la minaccia è vaga, per quanto subdola: la condotta dell'agente, addetto all'ufficio di collocamento per le categorie protette di lavoratori, condiziona in modo pesante l'autodeterminazione della parte offesa e integra dunque la «costrizione» indicata dall'articolo 371 Cp. È quanto emerge dalla sentenza 18372/13, pubblicata il 22 aprile dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Autodeterminazione e costrizione
È vero: introducendo l'illecita induzione di cui all'articolo 319 quater Cp il legislatore ha voluto responsabilizzare il «privato cooperante» per mettere un freno ai «soprusi dei rappresentanti della pubblica amministrazione». Ma non tutte le condotte che prevedono un abuso di qualità e di funzioni da parte di chi riveste la qualifica pubblica possono implicare di per sé una "complicità" del privato. Non giova all'imputato eccepire che i favori sessuali pretesi siano frutto di una libera scelta della donna. L'impiegato dell'ufficio del lavoro prima mette in dubbio l'assunzione definitiva della dipendente e, poi, dopo che la lavoratrice supera il periodo di prova, poi fa intuire alla parte offesa che potrebbe essere licenziata se si dovessero scoprire le irregolarità con le quali sarebbe stata assunta. La parte offesa si rivolge alla polizia e fa arrestare il funzionario con i soldi della tangente (il "ricattatore" alterna la natura delle richieste). Il punto è che il dipendente pubblico si mostra generico sui problemi che sarebbero potuti sorgere sul rapporto di lavoro, ma molto deciso nel pretendere le prestazioni in cambio, sessuali o in denaro: la condotta suscita alla donna il concreto e angosciante timore che le fosse disconosciuto un diritto e, dunque, rientra nella concussione di tipo costrittivo anteriore alla riforma. Pena rideterminata, ricorso rigettato nel resto.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

UDIENZE GULLOTTA AL 7 MAGGIO

Informiamo i Colleghi che le udienze di Giudice di Pace di Giarre Avv. Gaetano Gullotta, già previste per martedì 30 Aprile e giovedì 2 Maggio, sono rinviate d'ufficio a martedì 7 Maggio.