Cass.
Sez. II Civ., Sent. 17.11.2014, n. 24401
Una
recentissima pronuncia della Suprema Corte ha stabilito le condizioni
necessarie all’usucapione di una servitù di veduta e prospetto su un fondo
vicino.
La
norma di riferimento (articolo 1061 del codice civile) prevede che l’acquisto
per usucapione possa aversi soltanto per le servitù apparenti, per le quali
esistano opere permanenti e visibili che consentano il loro esercizio.
Tale
disposizione è stata interpretata nel senso che le opere permanenti devono
essere visibili dal fondo servente in modo tale da rendere presumibile la
conoscenza della servitù da parte del proprietario di questo.
L’orientamento
costante della Corte ha specificato che la visibilità delle opere può non
riscontrarsi dal fondo servente (ipotesi normale ma non esclusiva), ben potendo
aversi una conoscenza oggettiva della servitù anche da altri punti
d’osservazione (ad esempio dal fondo dominante o da quello di un terzo).
Ciò
che rileva, infatti, ai fini dell’usucapione è la non clandestinità del
possesso, condizione questa che può verificarsi soltanto nel caso in cui la
conoscibilità del peso sul fondo servente sia oggettivamente presumibile
(quindi apparente) dal proprietario di questo.
La Corte ha rigettato il ricorso del proprietario di un fondo
servente con il quale, a fronte della richiesta di controparte di dichiarare
l’intervenuta usucapione su una servitù di veduta, ha eccepito la carenza del
requisito dell’apparenza in quanto le opere che ne consentivano l’esercizio non
erano visibili dal proprio fondo, per lungo tempo coperto da un tetto
spiovente.
Alla
stregua del costante orientamento suesposto, la Suprema Corte ha
ritenuto sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù fossero
visibili da un altro punto di osservazione (una vicina via pubblica) rispetto
al fondo servente, rilevando, ai fini dell’usucapione, quella visibilità tale
da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza
della situazione di obbiettivo asservimento del fondo servente a vantaggio di
quello dominante.
Marco Dettori (da
filodiritto.com del 3.12.2014)