lunedì 8 febbraio 2016
martedì 2 febbraio 2016
Il diritto di critica su Facebook non è diffamazione
Trib. Pistoia, sent. 16.12.2015,
n. 5665
Con
una recentissima sentenza il Tribunale di Pistoia ha mandato assolto
l’imputato, portato in giudizio dalla Procura della repubblica per il rato di
diffamazione a mezzo internet, perché il fatto non sussiste, in quanto
espressione del diritto di critica.
Nel
caso di specie l’imputato, cliente insoddisfatto del servizio bar offerto dal
querelante, amministrava su Facebook un gruppo recante come titolo una
denominazione che, ironicamente, invitava all’“abolizione” del bar in questione
e all’interno del quale erano pubblicati commenti negativi sull’attività
commerciale. Oggetto della critica erano i servizi scadenti offerti, quali la
ristrettezza del locale, la preponderante presenza maschile, la qualità degli
aperitivi e la composizione di drink e cocktail. Seppure fortemente critiche,
le espressioni utilizzate non sono state considerate diffamatorie dal
Tribunale, che ha riconosciuto i giudizi espressi tramite il social network
come espressione del legittimo esercizio del diritto di critica.
L’effetto
esimente del suddetto diritto, esclude la lesione della reputazione e
dell’onore del querelante. L’opinione espressa dall’imputato con toni scherzosi
e goliardici, infatti, oltre a non ledere i suddetti beni giuridici, si rivolge
ad un’attività pubblica “che si mette sul mercato accettando il rischio di
critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che
ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti”.
La
pronuncia del Tribunale segue la direzione dei più recenti orientamenti della
Corte di Cassazione in tema di diffamazione. È pacifico, infatti, che il
giudizio valutativo di un cliente insoddisfatto, per quanto feroce possa
essere, non può essere punito per l’uso di “coloriture ed iperboli, toni aspri
o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive
siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in
considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi”.
Sulla
scorta dei suddetti principi, il Tribunale di Pistoia ha assolto l’imputato,
ritenendo insussistente il fatto di reato e considerando i commenti oggetto di
giudizio, piena espressione del diritto di critica costituzionalmente
garantito.
Da filodiritto. com
sabato 30 gennaio 2016
OUA: “LIQUIDAZIONE IMMEDIATA PATROCINIO A SPESE STATO”
Urgente
tutelare gli avvocati che difendono i meno abbienti. Alla luce delle recenti
novità legislative introdotte con la legge di stabilità in materia di
patrocinio a spese dello stato, fra le quali la possibilità di compensare con
le imposte i crediti maturati nei confronti dell’erario da parte degli avvocati
che assistono i meno abbienti, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con un
deliberato già approvato lo scorso novembre, ritiene importante valorizzare
anche la previsione che il giudice accolga direttamente l’istanza in merito
alla liquidazione delle parcelle contestuale al deposito del provvedimento
decisorio della fase processuale.
Invero,
da oggi si può superare il ritardo cronico della liquidazione dei compensi
degli avvocati che assistono i più deboli e consentire la messa a regime anche
del nuovo sistema di fatturazione elettronica.
Per
queste ragioni l’OUA richiama gli uffici giudiziari competenti a dare da subito
piena attuazione a tale essenziale innovazione consentendo all’avvocatura e ai
cittadini di fruire dei benefici della riforma.
CS OUA del 29.1.2016
Iscriviti a:
Post (Atom)