venerdì 27 settembre 2013

“Assente per malattia” su albo pretorio viola la privacy

 
Cass. Civ. Sez. I, Sent. 1.8.2013, n. 18980



La Cassazione ha stabilito che gli enti locali possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali. Si commette illecito se si effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.

Nel caso in esame, un’amministrazione comunale aveva pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dati personali di un proprio dipendente relativi allo stato di salute nonché alla pendenza tra le parti di procedure giudiziarie aventi ad oggetto il “mobbing”. Per scrupolo, vale la pena riportare la definizione di mobbing contenuta nella pronuncia in questione: “il termine “mobbing” definisce “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità”.

I giudici di merito hanno ritenuto che fossero stati rispettati i principi di pertinenza e necessità, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”), e che non fossero stati diffusi dati riguardanti lo stato di salute del dipendente ovvero dati giudiziari.

La Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale e, con riferimento ai dati sensibili, ha stabilito che costituisce diffusione di un dato sensibile quello relativo all’assenza dal lavoro di un dipendente a causa di malattia. La “salute”, infatti, è definibile come stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico, in quanto esente da malattie, da imperfezioni e disturbi organici o funzionali. Di conseguenza, la dicitura “assenza per malattia” costituisce diffusione di un dato sensibile, in quanto contenuta in documenti pubblicati e consultabili da un numero indeterminato di soggetti (articolo 4, comma 1,lettere m), Decreto Legislativo n. 196/2003).

In conclusione, i giudici di legittimità hanno rilevato che le azioni dell’amministrazione comunale configurano un illecito per violazione dell’articolo 22 del Codice Privacy che definisce i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le norme che i soggetti pubblici devono rispettare nell’utilizzo di tali informazioni.


(Da filodiritto.com)

giovedì 26 settembre 2013

Responsabilità civile e penale: peculiarità e differenze

 
Nel nostro ordinamento giuridico sono due le categorie principali di responsabilità soggette ad analisi dottrinali e giurisprudenziali: la responsabilità civile e la responsabilità penale.



-La Responsabilità civile

La responsabilità civile si può suddividere a sua volta in due tipologie:

    La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), che è quella che sorge in capo alle parti stipulanti un contratto, un negozio giuridico (artt. 1321 e ss. c.c.); nello specifico essa concerne le obbligazioni, ossia i diritti e gli obblighi che sorgono in capo alle parti contrattuali (es. il lavoratore che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ha l’obbligo di eseguire la

    prestazione nei confronti della controparte contrattuale, il datore di lavoro).

    La responsabilità extracontrattuale da atto illecito ex art. 2043 c.c. che dice che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; ciò significa che qualunque fatto volontario o commesso con negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) oppure per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini (colpa specifica) cha causi ad altri un ingiusto danno, rende responsabile colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Proprio dall’enunciato della norma è possibile ravvisare una differenza sostanziale dalla responsabilità penale che risiede nell’atipicità dell’illecito civile.



-La Responsabilità penale

La responsabilità penale è quella che si occupa di determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un fatto di reato, e più specificatamente un delitto o una contravvenzione; da ciò si evince la tipicità dell’illecito penale.

La sua peculiarità principale definita dall’art. 27 c.1 Cost. è la personalità; ciò significa che per la commissione di una fattispecie di reato, di un delitto o di una contravvenzione, è responsabile solo il soggetto agente, colui che ha commesso personalmente il fatto antigiuridico.

Tra gli elementi strutturali del reato, la colpevolezza consente al giudice penale di accertare la responsabilità penale del soggetto agente partendo, come sappiamo, dal presupposto dell’imputabilità, ossia della capacità di intendere e di volere (capacità naturale); infatti secondo l’art. 85 c.p. “nessuno può essere punito per il fatto, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile”.

Per l’accertamento del presupposto della capacità naturale del soggetto agente, che consentirà successivamente di stabilirne la responsabilità penale, il nostro codice fissa dei limiti di età: secondo l’art. 97 c.p., i soggetti agenti minori di 14 anni sono considerati non imputabili, ossia incapaci di intendere e di volere; per quanto concerne, invece, i soggetti agenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’art. 98 c.p. prevede che sarà il giudice penale discrezionalmente a valutare l’imputabilità al momento della commissione del reato; infine per quanto concerne i soggetti agenti maggiori di 18 anni, la capacità naturale si presume salvo vengano riscontrate patologie mentali come vizi totali o parziali di mente (artt. 88 e 89 c.p.).

-La responsabilità oggettiva: il ruolo svolto in sede civile e i problemi sorti in sede penale

In sede civile come abbiamo visto la commissione di un atto illecito comporta una responsabilità diretta per dolo o colpa (ex art. 2043 c.c.) in capo al soggetto agente; tuttavia qualora quest’ultimo abbia commesso il fatto nello svolgimento delle sue mansioni, anche il datore di lavoro dal quale questi dipende può essere ritenuto responsabile oggettivamente (art. 2049 c.c.).

La responsabilità oggettiva si configura quindi senza dolo e senza colpa.

In sede penale il codice del 1930 prevede una serie di ipotesi di responsabilità oggettiva nelle quali un elemento del fatto o l’intero reato viene imputato al soggetto agente senza che sia necessario l’accertamento del dolo o, almeno, della colpa; tale responsabilità si fonderebbe quindi solo sulla sua oggettiva esistenza.

Si tratta però di una disciplina contraria alla Costituzione, in particolare all’art. 27 c.1 Cost. secondo cui “la responsabilità penale è personale” (principio di colpevolezza); per questo la Corte Costituzionale ha affermato in due sentenze del 1988, e in particolare nella n. 1085/1988, che in ambito penale non è ammessa una responsabilità oggettiva “pura” (senza dolo e senza colpa) in quanto in contrasto con la fonte normativa fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

Nonostante ciò il legislatore non ha ancora provveduto ad eseguire gli opportuni adeguamenti, lasciando aperta la porta a ipotesi di responsabilità oggettiva come:

    responsabilità oggettiva in relazione all’evento

    responsabilità oggettiva in relazione ad elementi del fatto diversi dall’evento

    responsabilità oggettiva in relazione all’intero fatto di reato

Quindi in attesa di un intervento normativo per cercare di ovviare al problema,

il giudice penale deve esaminare le ipotesi sopra citate conformandosi al principio costituzionale ex art. 27 c.1 Cost.; nell’eventualità sarà quindi ammessa solo una responsabilità oggettiva “impura”, che presenti almeno l’elemento giuridico della colpa.


Dario La Marchesina (da diritto.it del 24.9.2013)

mercoledì 25 settembre 2013

Arrivano parametri per gli altri professionisti



Sarà utilizzato in caso di liquidazione

da parte di un organo giurisdizionale

in assenza di accordo scritto tra le parti



È stato pubblicato sulla GU di ieri ed è subito operativo, il Decreto 2 agosto 2013, n. 106, denominato "Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)" . Il regolamento si applica, per la prima volta, anche alle prestazioni rese dagli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali e sono elencate nello specifico le tipologie di lavoro svolto dall’Assistente Sociale, relativamente alle diverse aree di intervento. “Finalmente una legge dello Stato – rileva soddisfatta Edda Samory, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali - recepisce le prestazioni specifiche della Professione di Assistente Sociale”.


(Da Mondoprofessionisti del 25.9.2013)

Perquisizione con nomina difensore, valida anche per atti successivi



Valida anche per gli atti successivi la nomina del difensore fatta senza formalità nel corso di una perquisizione.
A deciderlo è una sentenza della Cassazione (n. 39072 del 23 settembre 2013), con cui i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’indagato contro l’ordinanza del Tribunale che dichiarava inammissibile l’istanza di riesame presentata dal suo avvocato.
L’uomo, indagato per il reato di pornografia minorile, aveva effettuato la nomina in sede di perquisizione e i giudici di merito avevano aderito a quell’orientamento secondo cui la nomina del difensore di fiducia costituisce atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessario il rispetto delle forme e modalità indicate nell’articolo 96, commi 2 e 3, c.p.p., e per questo avevano ritenuto l’indicazione del difensore effettuata nel corso della perquisizione anche perché limitata ad uno specifico atto (la perquisizione) e, conseguentemente, il legale privo di legittimazione in relazione alle successive attività processuali.
Gli ermellini sono di diverso avviso, e hanno chiarito che la nomina del difensore, pur se effettuata senza il puntuale rispetto delle formalità indicate nell’articolo 96 c.p.p., deve ritenersi valida in presenza di atti inequivoci dai quali possa desumersi che la sia avvenuta per facta concludentia.
E, con riferimento alla decisione di merito, così puntualizzano: «andava precisato in modo adeguato il rapporto tra l’atto di p.g. e l’impugnazione che ne è seguita, non essendo condivisibile il ragionamento del Tribunale circoscritto alla riferibilità della nomina esclusivamente alla perquisizione e non anche al successivo sequestro che ne è seguito; da parte del Tribunale è stato, in modo del tutto contraddittorio, spedito avviso di deposito dell’ordinanza impugnata proprio dall’avvocato difensore dell’indagato, quale difensore di fiducia. L’ordinanza va quindi annullata».

Lucia Nacciarone (da diritto.it del 25.9.2013)

Risoluzione e risarcimento nel medesimo giudizio

 
Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza  4.7.2013



Oggetto del ricorso in Cassazione è un contrasto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 1453 secondo comma del Codice Civile. Tale norma prevede al primo comma che, in caso di inadempimento di una delle parti in un contratto a prestazioni corrispettive, l’altra parte possa chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, “in ogni caso”, il risarcimento del danno.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 1453 del Codice Civile rappresenta una deroga al più generale principio del divieto di “mutatio libelli”, come definito dagli articoli 183-184 e 345 del Codice di Procedura Civile. Coerentemente da quanto stabilito dal secondo comma del suddetto articolo, “la risoluzione può essere domandata  anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento”.

Accertato che la norma in esame rappresenta un’eccezione, piuttosto che una regola generale, i giudici di legittimità hanno constatato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, all’interno della stessa Corte, nel definire la natura della domanda di risarcimento danni.

Il ricorso trae origine da una disputa che vede come parti due società, obbligate sulla base di un contratto, sottoscritto nel 1992, con il quale si affidava l’appalto per l’escavazione e la coltivazione di una cava.

Nel 2000 la società committente manifesta la propria volontà di non adempiere agli obblighi contrattuali.

La società appaltatrice ricorre in giudizio per chiedere la condanna all’adempimento della controparte, salvo modificare il “petitum” in sede di precisazione delle conclusioni nella richiesta di risoluzione del contratto, sulla base dell’articolo 1453 del Codice Civile. Il Tribunale rigetta le domande attrici.

In appello i giudici dichiarano risolto il contratto e condannano la società committente al risarcimento del danno. Come i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare, “la Corte territoriale ha aderito ad un recente orientamento di questa Corte che prevede la possibilità non solo del mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, […] ma altresì la possibilità di formulare la domanda di risarcimento del danno nonché quella di restituzione del prezzo, essendo tali ultime domande accessorie sia alla domanda di risoluzione che a quella di adempimento”.

Tale indirizzo entra in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale che considera la domanda di risarcimento danni come un’azione del tutto diversa per “petitum” alle altre due, e di conseguenza inammissibile l’introduzione della domanda risarcitoria in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento. Di qui, la trasmissione degli atti al Primo Presidente per un eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.



(Da filodiritto.com)

martedì 24 settembre 2013

Scuole: sì trasparenza, ma senza violare privacy



Garante della Privacy, nota 11.9.2013

Graduatorie on line e moduli di iscrizione solo con dati pertinenti. No alla pubblicazione sul web dei nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la mensa. Vietato diffondere telefono e indirizzo di personale scolastico e studenti.
In occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il Garante per la privacy ricorda alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi stabiliti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell'istruzione. Numerosi sono, infatti, i casi in cui istituti e pubbliche amministrazioni, per un'errata interpretazione della normativa sulla trasparenza o per semplice disattenzione, rendono accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate, mettendo in questo modo a rischio la riservatezza e la dignità delle persone.

Le graduatorie
Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.
Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l'indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.
Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.

Il servizio mensa
Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.
A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

L'iscrizione a scuole e asili
Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull'eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull'appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.
L'Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all'uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

Borse di studio “Camera europea di Giustizia”



L’Associazione Culturale “Camera Europea di Giustizia” di Napoli ci informa che è indetto il concorso a n. 2 borse di studio per incoraggiare gli studi e le ricerche nel settore delle scienze giuridico-sociologiche: la n. 2 del 2013 “Rinascita” e la n. 3 del 2013 “Risorgimento”.
La domanda di ammissione al concorso (redatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.cameradigiustizia.com) completa della documentazione richiesta, nonché l’elaborato in triplice copia dattiloscritta e sottoscritta in originale, oltre che su supporto informatico (anche CD), dovranno pervenire a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento - ovvero con consegna a mano - all’indirizzo: Associazione “Camera Europea di Giustizia” c/o Studio Avv. Nicola Cioffi Via Agostino Depretis, 62 – Napoli.
Si considereranno pervenute in tempo utile le domande spedite o consegnate entro il 30 dicembre 2013.