martedì 28 maggio 2013

ELEZIONI SUPPLETIVE, NULLA DI FATTO

A proposito delle elezioni suppletive per un componente del consiglio dell’Ordine di Catania, tenutesi dal 23 al 25 maggio scorso, il Presidente Magnano ed il Segretario Geraci, con apposito verbale pubblicato sul sito dell'Ordine, informano che, avendo votato solo 823 iscritti e non essendo stato raggiunto il quorum necessario (1.324 votanti, pari ad un quarto degli aventi diritto al voto), l’assemblea –regolarmente convocata- non può ritenersi valida e pertanto non si terrà alcun ballottaggio.

DOMANI E IL 30 ASTENSIONE

Ricordiamo ai Colleghi che l’Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), nostra rappresentanza politica, con un deliberato della Giunta e con il mandato dell’Assemblea nazionale dei delegati, in data 5 aprile ha deciso la proclamazione di due giornate nazionali di astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria per domani 29 e giovedì 30 maggio e la convocazione di una manifestazione nazionale a Roma per lo stesso 30 maggio.

Nuovi parametri: proposta del CNF alla Cancellieri

Il CNF ha inviato al Ministro della Giustizia la proposta sui nuovi parametri forensi, secondo la procedura contemplata dal nuovo ordinamento professionale.
Il presidente Guido Alpa ha accompagnato il documento con una lettera nella quale, dopo aver manifestato la propria disponibilità ad una costante e proficua collaborazione nel settore dell’amministrazione della giustizia, spiega le ragioni per le quali è necessario superare gli attuali parametri «particolarmente vessatori ed iniqui», tenendo conto anche della grave crisi economica che ha investito profondamente l’Avvocatura.
La nuova proposta sui parametri forensi supera il D.M. 140/2012 in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi, che giungono fino alla metà
per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali, ma anche in relazione a gravi lacune, più volte segnalate da tutta l’Avvocatura. La proposta CNF, adottata sulla base dell’art. 13, co. 6, della L. 247/2012 e dopo una consultazione con tutta l’Avvocatura, introduce un sistema di «costi prevedibili» e risponde ai principi di semplificazione, trasparenza ed equità, con l’obiettivo di creare uno strumento di facile e di immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini, che potranno avere a disposizione uno strumento di facile e pronto orientamento.
Nella Relazione di accompagnamento si legge come la proposta svincoli la determinazione del compenso (comprensivo dei vecchi diritti) da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti o dal numero di udienze cui il difensore ha partecipato, accorpando le attività in ciascuna fase e stabilendo un compenso unitario, con il benefico effetto di accelerare i tempi processuali.
Per la redazione della proposta, il CNF ha provveduto ad un’analisi comparatistica con i sistemi degli altri Paesi europei, peraltro tra loro molto diversificati (si va dalla totale assenza di qualsiasi regolazione pubblica come in Olanda a sistemi che mantengono i minimi tariffari obbligatori come la Germania) e ha confrontato per otto diverse tipologie di giudizio le parcelle forensi.
Sotto il profilo della struttura, la proposta si compone di una parte normativa (per il civile-penale-stragiudiziale), 39 tabelle parametri per il civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale.
Gli scaglioni di valore, diversamente dal D.M. 140/2012, sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori. Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale, a cui si aggiunge il compenso per prestazioni post-decisione).
All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino al 70% o ridurre fino al 30% motivando lo scostamento. Per l’applicabilità delle diminuzioni si è fissata una percentuale non eccessivamente alta in modo da assicurare il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e di dignità del compenso previsto dall’art. 36.
La proposta del CNF reintroduce il rimborso per le spese forfetarie, configura correttamente e in maniera autonoma i procedimenti esecutivi, determina un giusto compenso per i decreti ingiuntivi e il precetto, elimina alcune ingiustificate disparità/penalizzazioni (alcune riduzioni stabilite dal D.M. 140/2012 per alcune controversie di lavoro, per i procedimenti di gratuito patrocinio, legge Pinto, responsabilità aggravata e pronunce di rito).
Da qui la rilevanza della proposta formulata, perché essa dovrebbe costituire, con le valutazioni e le eventuali modificazioni che il Ministero ritenesse di dover apportare, la nuova disciplina da applicare alla liquidazione dei parametri in fase giudiziale.

Anna Costagliola (da diritto.it del 28.5.2013)

Se l’intervista all’avvocato camuffa pubblicità…

Sanzionato il “come”, non il diritto
di dare informazioni sull’attività

Sappiamo come dal 2006 (D.L. 223/06) sia caduto il divieto per l’avvocato di svolgere pubblicità informativa.
Ciò, però, non ha fatto venir meno i principi generali di indipendenza, lealtà, proibità, dignità, decoro, diligenza e competenza, cui l’avvocato deve ispirarsi nell’esercizio della professione.
Proprio la permanenza di questi principi-quadri ha determinato la sanzione, confermata sia dal Consiglio Nazionale forense, che dalle Sezioni Unite di Cassazione (n. 10304/13), nei confronti di un avvocato.
La vicenda
Nel settembre 2007 all’interno del mensile “Dossier Lombardia” allegato ad un quotidiano, si poteva trovare un’intervista ad un avvocato dal titolo “Tra Germania e Italia accompagnando i clienti nella costituzione di joint venture e partnership all’estero. L’avv. *** racconta la sua ventennale esperienza. L’impresa in primo piano“.
In realtà, il contenuto si era rivelato essere nient’altro che uno “spottone” a favore del legale, con tanto di descrizione dell’attività professionale, della struttura dello studio, e svariate fotografie dello studio stesso.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati locale sanzionava quindi il legale per essere venuto meno ai doveri di lealtà, decoro e correttezza propri della professione forense avendo concordato la pubblicazione di una pubblicità con l’accortezza di privare la stessa di ogni elemento tale da far capire al lettore che si trattasse per l’appunto di un messaggio pubblicitario.
Il problema non è il cosa (la pubblicità informativa) ma il come (finta intervista).
Leggendo quantomeno la sentenza della Cassazione, risulta evidente come a essere sanzionato non sia stato (nè avrebbe potuto esserlo, visto l’attuale quadro normativo) il fatto di aver voluto farsi pubblicità, ma invece la modalità scelta, ovvero quella di una “finta” intervista o, per usare le parole degli ermellini, avere confezionato una informazione pubblicitaria “sotto ‘altre spoglie’, senza dichiarare espressamente che effettivamente di pubblicità si tratta”.
Proprio il fatto che a essere sanzionata sia stata la modalità in concreto utilizzata, ha reso del tutto inutili i richiami del legale al principio, riconosciuto dalle normative europee, di pubblicizzazione delle attività professionali.
Perchè non è stato in messo in discussione tale principio, bensì, ripetiamolo, la modalità con cui l’avvocato ha scelto di esercitare il diritto da dare informazioni sulla propria attività.
Che poi, a parere dello scrivente, siano ancora troppo retrivi i limiti per l’avvocato italiano di promuovere la propria attività, è evidentemente tutto un altro discorso.

Renato Savoia  (da leggioggi.it del 28.5.2013)

Immobile fallito pignorato? Locazione si rinnova comunque

Cass. Sezioni Unite, sent. 16.5.2013, n.11830

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito un’importante questione relativa alla possibilità di rinnovo automatico del contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sottoposto a pignoramento, nel caso in cui il locatore sia successivamente fallito.
I Giudici, esaminando la questione, hanno elaborato il seguente principio di diritto:
in tema di locazione di immobili, “la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa costituisce un effetto automatico che scaturisce  direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale”.
Per tale motivo, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, non è necessaria l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione prevista dal secondo comma dell’articolo 560 del Codice di Procedura Civile.
La corte ha chiarito che l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione è funzionale all’esercizio della custodia e che è necessaria” quando si tratta di adottare le misure più vantaggiose relative alle gestione temporanea del bene all’interno della procedura esecutiva”.
Ma tale autorizzazione risulta, al contrario, superflua quando la rinnovazione tacita derivi direttamente dalla legge (in particolare gli articoli 28 e 29 della legge n. 392/1978), la quale rende irrilevante la disdetta del locatore se non giustificata dal ricorrere delle cause specificamente indicate dall’articolo 29 della citata legge, quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione.
La Corte ha quindi, accogliendo il ricorso, ha confermato l’avvenuta rinnovazione del contratto di locazione  non essendo necessaria l’autorizzazione del Giudice.

(Da filodiritto.com del 22.5.2013)

lunedì 27 maggio 2013

Limiti per l’attività degli avvocati di enti pubblici

Corte Costituzionale, sent. 22.5.2013, n. 91

Gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici possono patrocinare cause solo per l’ente di appartenenza. Il principio, affermato dalla legge professionale forense del 1933, riconfermato dalla riforma del 2012 (legge n. 247) e più volte interpretato restrittivamente dalle sezioni unite della cassazione, non ammette deroghe.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 91 del 22 maggio 2013 redatta dal giudice Marta Cartaria.
La disciplina delle incompatibilità prevista per l’esercizio della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall’art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il quale prevede che l’esercizio della professione di avvocato “è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato (…) ed in generale di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica “.
Tale rigoroso regime di incompatibilità è derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo “per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera” e a condizione che siano iscritti nell’elenco speciale annesso agli albi professionali, secondo quanto stabilito dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del medesimo regio decreto-legge n. 1578 del 1933.
L’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il quale prevede per gli avvocati degli enti pubblici una deroga al regime delle incompatibilità, ha carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità. Tale previsione è, pertanto, da ritenere assoggettata a regole di stretta interpretazione ed è suscettibile di applicazione analogica.
In forza di tali vincoli interpretativi è da ritenere, tra l’altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere” propri dell’ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della legge Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania) – legge finanziaria anno 2009), il quale abilita l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall’altro, per regolare, in particolare, le modalità attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale, quantificando anche i relativi oneri.
Tale norma regionale, infatti, amplia la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza e, pertanto, si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.; invero, la disposizione statale secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza – e solo per esso – non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, ma rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, riservato alla competenza del legislatore statale.
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che,  del tutto coerente con gli orientamenti consolidati sul piano giurisprudenziale, è l’intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ( Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ha anzitutto ribadito il regime d’incompatibilità della professione d’avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato ( art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell’ente di cui sono dipendenti ( artt. 19 e 23).
In particolare, gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell’ente stesso, a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni.

Antonino Casesa (da filodiritto.com del 25.5.2013)

Uso distorto di strumenti giuridici: abuso del diritto

Cass. Civ. Sez. VI, sent. 20.5.2013, n. 12282

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria.
La vicenda riguarda una serie di operazioni concernenti la vendita di marchi che una società aveva dapprima ceduto a basso prezzo ad un’altra società svizzera per poi riacquistarli ad un prezzo di gran lunga maggiore, stante la presunta perdita di valore degli stessi a seguito della contraffazione di detti marchi.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proceduto con due avvisi di accertamento, per verificare l’assenza di operazioni, di per sé, lecite ma elusive del dovere di corrispondere le tasse.
In tal senso l’Agenzia intendeva accertare la configurabilità o meno dell’abuso del diritto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, “che si traduce in un principio generale antielusivo, in virtù del quale restava precluso alle contribuenti il conseguimento di vantaggi fiscali, ove ottenuti mediante l’uso distorto di strumenti giuridici – quali la cessione a terzi di marchi a prezzo ridotto e l’immediato successivo acquisto, verso un corrispettivo annuale di gran lunga maggiore, del mero diritto di sfruttamento parziale – idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici fiscali”.
La Cassazione ha quindi ritenuto legittimo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente traslazione dell’onere probatorio, riguardo all’economicità delle operazioni, sulle contribuenti, e successiva cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria per la decisione.

(Da filodiritto.com del 24.5.2013)