venerdì 9 marzo 2012

SABATO 17 EVENTO FORMATIVO CON ZARRILLO

Il codice delle assicurazioni: le eccezioni preliminari” è il titolo del prossimo evento formativo organizzato dall’AGA, relatore il Giudice di Pace Avv. Antonio Zarrillo, nostro socio e graditissimo ospite, che si svolgerà Sabato 17 Marzo.
La partecipazione all’evento, nell'androne del Palazzo di Giustizia di Giarre dalle ore 9 alle 12, dà diritto a n. 3 crediti formativi. E' gratuita per i soci AGA (sollecitiamo il tesseramento!); ai non iscritti è richiesto un contributo spese di € 5,00.

giovedì 8 marzo 2012

AUGURI A TUTTE LE DONNE


A tutte le Colleghe, a tutte le Donne,
affettuosi Auguri
perchè ogni giorno sia "8 Marzo"...

Addebito separazione e allontanamento dalla casa familiare

di Matteo Santini (Pres. Naz. Centro Studi e Ricerche Diritto della Famiglia e Minori)

Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di “giusta causa” nell’allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l’addebito della separazione. Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sé motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa. Così il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalità in ordine all’eventuale “scriminante” per il coniuge allontanatosi.  Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di “giusta causa”, il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione   extraconiugale dell’altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall’altro. La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell’ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo. Ciò premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla Giurisprudenza; e cioè che l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale. Si è sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali. A parere del sottoscritto il criterio sopracitato è troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalità da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressoché identiche.  Ritengo che sia necessario un quid pluris affinché un comportamento codificato come “illegittimo” e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato. Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l’allontanamento unilateralmente determinato dall’abitazione coniugale possa ritenersi giustificato.  In particolare, incomberà sul coniuge che si è allontanato l’onere della prova circa l’esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento.  La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012  ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l'addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c.. Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l’allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione. In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l’esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata “intollerabilità”.

(Da Mondoprofessionisti del 7.3.2012)

mercoledì 7 marzo 2012

“Casse autonome, siate generose verso il Paese”

Il Ministro Fornero sceglie il convegno dell'Anf
per parlare all'avvocatura della riforma della previdenza.
Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, replica

Il ministro del Welfare Elsa Fornero ha chiesto 'generosità' nei confronti del Paese e soprattutto delle generazioni future alle libere professioni e alle loro casse di previdenza autonome. E Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, replica: "ma a patto che sul tavolo ci siano progetti con evidenze e riscontri. Il patrimonio serve a pagare pensioni e assistenza, quindi è fondamentale per noi che produca reddito". “Per tutti gli altri italiani, la maggioranza ci abbiamo impiegato 21 giorni per fare la riforma, non mi sembrava che per voi quattro mesi fossero pochi” - ha detto il ministro in un'aula magna del Palagiustizia di Torino stracolma di avvocati per il convegno Professione & Previdenza - L'avvocato previdente...La Previdenza dell'avvocato", organizzato dall'Anf Piemonte, con il patrocinio della Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino. Il segretario generale dell’ Anf. Ester Perifano ha chiesto giusta considerazione per l`autonomia e per la responsabilità dell`Avvocatura in materia previdenziale. “E del resto – ha aggiunto - i tempi sono troppo ristretti per fare delle scelte consapevoli, che avranno ripercussioni serie sul futuro di migliaia di avvocati. "L`Avvocatura ha sempre fatto responsabilmente la propria parte, senza aiuti da parte dello Stato. Dunque non si tratta di opporre un rifiuto tout court a nuovi metodi e ad una diversa impostazione previdenziale, ma l`aspetto solidaristico rimane un aspetto di fondamentale importanza. Nel sistema pubblico di previdenza la tutela delle fasce più deboli è a carico della fiscalità generale, mentre nelle casse private è un problema interno alle categorie.” Il ministro ha risposto al mondo forense che obiettava di voler fare tutto troppo in fretta, sottolineando alcuni obblighi, come dimostrare la sostenibilità di qui a 50 anni del sistema pensionistico adottato. “Negli Stati Uniti - ha osservato Fornero - sono normali le proiezioni, e' frequente disegnare gli scenari futuri. La previdenza si gestisce a lungo periodo. Non e' il vostro caso - ha specificato il ministro - ma in questo Paese ci sono tante storie di autonomie che hanno finito per scaricare sul sistema pubblico gli oneri quando non sono stati più in grado di sostenerli.” “Vi sembra una stranezza - ha ancora detto Fornero - che nel momento in cui abbiamo chiesto sacrifici alla maggioranza degli italiani perchè ci trovavano a un passo dal baratro, il Governo voglia vigilare la' dove ci sono aree di autonomia? E chieda di fare delle scelte alla luce degli stessi principi che hanno mosso la riforma previdenziale per tutti gli altri italiani? Con le casse di previdenza autonome l'appuntamento e' dunque dopo il 30 settembre, nuovo termine entro il quale dovranno dimostrare la sostenibilità a 50 anni - ha ricordato il ministro - del loro sistema di previdenza. Il metodo contributivo - ha insistito il ministro, ricevendo per altro scrosci di applausi dal pubblico - e' quello più forte perchè è sostenibile, equo tra le generazioni, in quanto non scarica gli oneri sul quelle future. Il metodo retributivo ha un problema di sostenibilità, di iniqua distribuzione delle risorse e tende a scaricare gli oneri sulle generazioni future. Quello contributivo, inoltre, distingue la previdenza dall'assistenza.”

(Da Mondoprofessionisti del 6.3.2012)

"VITA FORENSE" NELLA SALA AVVOCATI

Ricordiamo, ai Colleghi che non l’avessero ancora fatto, che è possibile ritirare la propria copia (da Catania sono state consegnate nominative) del periodico “Vita Forense” aprendo l’anta destra dell’armadio nella sala Avvocati del tribunale di Giarre.
L’AGA non assume alcuna responsabilità in caso di copie mancanti e/o smarrite.

martedì 6 marzo 2012

RINNOVO ISCRIZIONE E RITIRO ATTESTATI

Ricordiamo ai signori colleghi che è necessario rinnovare l'iscrizione all'AGA, col versamento di soli € 25,00, peraltro utile a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione.
Al contempo, informiamo che sono già pronti gli attestati dell'evento di Febbraio; molti soci devono ancora ritirare attestati del 2011, sollecitiamo pure tale adempimento. 
Sia per l'iscrizione che per il ritiro attestati ci si può rivolgere al presidente Fiumanò o al segretario Vitale.

Falegname investito mentre andava da cliente, niente rendita a moglie

Cass. Sez. Lavoro, sent. 16.2.2012 n. 2016

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, anche mortali, prevista per gli artigiani riguarda esclusivamente le attività inerenti al momento lavorativo-esecutivo, mentre restano escluse le attività relative al momento organizzativo-imprenditoriale. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 2016/2012.
Il caso. Un falegname artigiano perdeva la vita in un incidente stradale mentre andava da un cliente, da cui aveva ricevuto un incarico di lavoro. La moglie si rivolgeva al Tribunale, che le riconosceva la rendita permanente per i superstiti dei lavoratori. La decisione, impugnata dall’Inail, veniva ribaltata dalla Corte d’appello, rilevando come l’evento mortale si fosse verificato al di fuori dell’attività artigiana e che, pertanto, non era indennizzabile. La vedova proponeva ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, condividendo le conclusioni dei giudici di seconde cure, confermava l’esclusione dell’indennità alla moglie: infatti, dalle risultanze istruttorie era emerso che l’artigiano si stava recando da un cliente, per verificare lo stato del tetto di un edificio che avrebbe dovuto ristrutturare. Tuttavia, l’evento mortale si verificava in un altro momento, allorchè, dopo aver parcheggiato il camion, veniva investito attraversando la strada. L’incontro col cliente era programmato in un diverso orario della giornata e il falegname era intento a svolgere altre attività.

(Da avvocati.it del 5.3.2012)