martedì 20 settembre 2011

Incidenti stradali, no a risarcimento dimezzato

L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunitasi in Roma lo scorso fine settimana (17 settembre 2011), ha approvato un deliberato contro il DPR varato dal Consiglio dei Ministri nel mese di agosto, che dimezza il risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità permanente compresa tra il 10 e il 100 per cento. La misura deve ora passare al parere consultivo del Consiglio di Stato e poi alla firma del Presidente Napolitano.  Nel deliberato si denuncia che il provvedimento “caso strano, interviene appena due mesi dopo che una  sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati. Secondo queste tabelle, un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento fino ad oggi riceverebbe dai 850 mila a oltre un milione di  euro. Invece, con le tabelle fissate dal governo, incasserà tra i 450 e i 600 mila euro. Circa la metà. Una vera “eredità” in favore delle assicurazioni”.  “Questa decisione – spiega il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla - implementa ulteriormente la forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il D.P.R non sarebbe applicabile. Come è giustificabile che a fronte di uno stesso danno si possano ricevere risarcimenti tanto diversi? È un’evidente discriminazione causale che in Europa non è consentita. Inoltre, i valori pecuniari previsti dalla bozza del DPR non sono stati adeguati all’inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005 e perciò sono ulteriormente penalizzanti. Se non bastasse, al di fuori di ogni previsione legislativa sono stati individuati valori differenti per uomini e donne. Non solo: questa scelta è anche un forte attacco alla Magistratura, che verrebbe privata totalmente di diritto del suo potere discrezionale nella decisione del quantum risarcitorio. Di fatto – continua il presidente Oua – così si annullano 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale. Il governo tenta di annullare con un colpo di spugna (e di mano) tutta la giurisprudenza in materia risarcitoria, sostituendola d’imperio con parametri monetari che contrastano nettamente anche quelli decisi dalla Cassazione». Nel delibera, quindi, si fa istanza al Governo “affinché ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’art. 32 della Costituzione e rivolge nel contempo appello al Presidente della Repubblica affinché non apponga la propria firma al D.P.R.”.

(Da Mondoprofessionisti del 20.9.2011)

Poste italiane e frodi informatiche bancarie


Sentenza del Tribunale di Palermo

Si tratta del caso di due clienti di Poste Italiane che avevano un conto on line, dal quale era stato effettuato un bonifico da loro non autorizzato. Nella fattispecie il Tribunale ha condannato Poste Italiane a rimborsare i correntisti, non avendo provato la legittimità dell'autorizzazione al bonifico. Tuttavia la decisione è anche interessante perchè viene evidenziato che il sistema di sicurezza di Poste Italiane era inadeguato ai migliori standard tecnologici e pertanto le Poste vengono comunque ritenute responsabili per non avere adottato le misure di sicurezza che all'epoca altri operatori già avevano nei loro sistemi di banca on line. Ritengo la decisione estremamente utile perchè interviene in un settore, quello delle frodi informatiche, in cui pochi sono i precedenti e pressocchè quasi mai a favore del cliente.

Avv. Alessandro Parmigiano (da telediritto.it)

La costituzione del pegno non autorizza la banca a incamerare somme

Cass. civ., Sez. I, 12.9.2011, n. 18597

Laddove la costituzione del pegno non autorizzi la banca all'incameramento di somme bensì alla semplice restituzione del titolo o documento comporta la necessità di accertamento del relativo credito attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento. Si esula dalla disciplina del pegno irregolare e si rientra nell'ipotesi del pegno regolare qualora il cliente dell'istituto di credito vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito al risparmio, senza, tuttavia, conferire alla banca il potere di disporre del relativo diritto. Nell'ipotesi del pegno regolare, invero, la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta alla restituzione del titolo o del documento, con la conseguenza che il creditore assistito da pegno regolare, in relazione al quale deve escludersi la compensazione che opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio del diritto di prelazione, al fine di ottenere il soddisfacimento del suo credito è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare ex art. 53 della legge fallimentare.

lunedì 19 settembre 2011

Ordine Catania: da domani notifiche telematiche

Il presidente dell’Ordine, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, informa che dal prossimo 20 settembre, per le cause civili iscritte al Tribunale di Catania e sedi distaccate, le comunicazioni dei biglietti di cancelleria avverranno esclusivamente per via telematica e, quindi, potranno essere ricevute solo dagli iscritti ad un punto di accesso al processo telematico, quale il Portale Integrato dell'Ordine, o ritirate presso l'Ufficio Unico di cancelleria di via Crispi, costituito a tale scopo.
Si ricorda che l'effetto legale della notifica decorre nel momento del deposito della stessa, contestuale all'invio da parte della cancelleria.
Vista l'importanza dell'iscrizione ad un punto di accesso, il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione il proprio "Ufficio Servizi Telematici" (Tribunale, II piano, interno sala fotocopie) per gli adempimenti necessari, invitandovi a provvedere al più presto.

Per un corretto versamento dell’IVA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un comunicato stampa per precisare che, nella prima applicazione della nuova aliquota IVA al 21%, è possibile che ragioni tecniche impediscano il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali: gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando una variazione in aumento dell'imposta, prevista dall'articolo 26 c.1 del DPR 633/72. Ciò non comporterà alcuna sanzione, se la maggior IVA, in relazione all'aumento dell'aliquota, sarà comunque versata nella liquidazione periodica in cui diviene esigibile.

Obbligo di fornire i dati del conducente? No se comunicata pendenza ricorso

Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

(Da Altalex del 12.9.2011)

Piede nella buca piena d’acqua: insidia o caso fortuito?

La sentenza 24 maggio 2011, n. 11430 registra l’ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni da insidia stradale.
Nella fattispecie, giunge all’esame dei Giudici di Piazza Cavour uno dei casi di più frequente verificazione pratica, rappresentato dal pedone che incappa in una buca del manto stradale coperta da acqua piovana e subisce lesioni personali.
In questa occasione, non si controverte sull’applicabilità dell’art. 2051 c.c., data per presupposta sia dal giudice di merito (la Corte d’Appello di Bologna), sia dai giudici di legittimità, quanto sul valore giuridico da attribuire alla circostanza che la buca, fonte del danno, fosse ricoperta di acqua.
Le soluzioni prospettate sono diametralmente opposte.
Da un lato, la Corte d’Appello di Bologna ha qualificato la circostanza in questione alla stregua del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno e, di conseguenza, ad esonerare il custode della cosa – nella specie l’amministrazione comunale – dalla responsabilità risarcitoria.
Dall’altro lato, la Corte di Cassazione, censurando la sentenza di merito sul rilievo critico per cui “La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (…) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno”, ha proposto una soluzione antitetica.
Il fatto che la buca del manto stradale sia ricoperto di acqua, ad avviso degli Ermellini, rappresenta una circostanza idonea ad aggravare gli effetti del vizio di manutenzione e destinata ad escludere, pertanto, non già la responsabilità del Comune, ma al contrario un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non aver visto tempestivamente la buca.
In altri termini, la pioggia, nascondendo le asperità del suolo, le rende ancor più insidiose, con la conseguenza di escludere – o quanto meno limitare – la configurabilità del concorso del fatto colposo del danneggiato.
Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione favorisce in maniera evidente le ragioni del danneggiato a discapito della posizione sostanziale e processuale della pubblica amministrazione convenuta. Dalla vicenda emergono, tuttavia, alcune perplessità, che rappresentano altrettanti spunti di riflessione.
Per un verso, la soluzione approntata dalla Corte d’Appello, per come riassunta nella sentenza della Cassazione, appare davvero poco condivisibile: una precipitazione atmosferica non può certo essere qualificata in termini di evento estemporaneo, imprevedibile ed inevitabile e, quindi, idoneo autonomamente ad integrare un’ipotesi di caso fortuito, sia pure inteso nella sua accezione soggettiva di evento idoneo ad escludere la colpa del custode.
Il danno è riconducibile al Comune, infatti, in ragione della presenza della buca sul manto stradale e non della pioggia caduta.
Per altro verso, tuttavia, neppure la soluzione approntata dalla Corte di Cassazione sembra cogliere completamente nel segno. Il comportamento del pedone che incappa in una buca del manto stradale appare più distratto e imprudente laddove la buca piena di acqua piovana sia diventata una vera e propria pozzanghera; la circospezione esigibile dal pedone che attraversa la strada bagnata dalla pioggia è maggiore rispetto alle ordinarie condizioni.
Di conseguenza, il fatto che la buca stradale sia ricoperta di acqua si risolve in una circostanza della quale tener conto in sede di valutazione del comportamento del danneggiato, ai fini della configurabilità di un fatto colposo del danneggiato equiparabile al caso fortuito e, quindi, idoneo ad escludere la responsabilità risarcitoria del custode ovvero, ricorrendo un’ipotesi di concorso, ridurla proporzionalmente.

(Da Altalex del 9.9.2011. Nota di Raffaele Plenteda)