Il
Consiglio dell’Ordine nella seduta del 7 febbraio 2017 ha approvato
il Regolamento per la formazione continua, disponendo altresì la proroga
al 30.06.2017 per il conseguimento dei crediti formativi relativi al
triennio 2014/2016.
Nell’evidenziare l’importanza della materia, si raccomanda l’assolvimento dell’obbligo formativo, anche mediante l’utilizzo della suddetta proroga, tenuto conto delle rilevanti conseguenze connesse all’inadempimento,
La violazione
dell’obbligo costituisce illecito disciplinare e, dall’entrata in
vigore del DM 25/02/2016, comporta la mancanza di un requisito
essenziale perché la professione possa considerarsi esercitata in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ipotesi nella quale
quindi il COA è tenuto alla cancellazione dall’albo.
Inoltre,
l’assolvimento dell’obbligo formativo costituisce sempre più spesso
requisito necessario per lo svolgimento di alcune attività
professionali (ad esempio quella di difensore d’ufficio), nonché per il
conferimento di incarichi professionali da parte di enti pubblici e
privati.
Gli Uffici dell’Ordine sono a disposizione di tutti i Colleghi per qualunque chiarimento.