Riforma processo esecutivo: via libera definitivo. Tutte le
novità e il testo approvato
La Camera ha rinnovato la fiducia al dl banche che contiene
numerose misure in materia di esecuzioni.
Dalle norme salva-risparmiatori al patto marciano passando
per le misure tese ad accelerare le procedure per il recupero dei crediti. Sono
queste le principali novità del dl banche su cui ieri la Camera ha confermato,
con 336 voti a favore e 178 contrari, la fiducia nel testo licenziato dal
Senato nei giorni scorsi senza apportare
modifiche né aggiunte. Oggi, il voto finale (mera formalità) farà diventare la
legge di conversione del decreto n. 59/2016, legge dello Stato.
Varie le novità subite dal testo durante l'iter
parlamentare, sia in ambito rimborsi che in quello delle procedure esecutive e
concorsuali.
Di seguito, le misure più significative approvate:
Indennizzi automatici con più tempo
Più tempo per i rimborsi, con la possibilità per gli
investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014 obbligazioni emesse
dalle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso di
chiedere al Fondo l'erogazione dell'indennizzo automatico. Restano ferme le
condizioni: ovvero patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro;
ammontare del reddito nel 2015 inferiore a 35.000 euro. L'importo
dell'indennizzo è forfettario, pari all'80%. Il reddito lordo durante l'esame
del Senato è stato sostituito con "reddito complessivo" e ad essere
valutati saranno i redditi del 2014 in luogo di quelli del 2015. Non ha
ricevuto il via invece l'emendamento che prevedeva che i rimborsi erogati dal
fondo non fossero soggetti ad imposizione fiscale. Tuttavia, il governo ha dato
via libera a un ordine del giorno in materia.
Pegno non possessorio
La nuova figura del pegno non possessorio prevede la
possibilità, per l'imprenditore di offrire a garanzia dei debiti beni mobili
destinati all'esercizio dell'impresa, che potrà continuare ad utilizzare, senza
subirne lo spossessamento.
In caso di inadempienza, il bene dovrà essere consegnato
entro 15 giorni dall'intimazione.
Patto marciano a maglie larghe
Si potrà ricorrere al c.d. patto marciano (ossia la
possibilità di stipulare un contratto di cessione di un bene immobile che
diventa efficace in caso di inadempimento del debitore) per i contratti di
finanziamento tra istituti finanziari e imprese già in essere.
Con le modifiche apportate dal Senato, il periodo di
inadempimento è stato portato da 6 a 9 mesi e le rate non pagate a tre anche
non consecutive. Se per il debitore ha rimborsato almeno l'85% della quota capitale,
per far scattare l'inadempimento occorreranno 12 mesi dal mancato pagamento.
Dta
Dopo l'intervento della Commissione europea, secondo la
quale le imposte differite attive (Deffered Tax Assets) rappresentano aiuti di
Stato, il governo è intervenuto prevedendo un canone. Le aziende potranno
continuare quindi ad applicare le disposizioni fiscali vigenti alle attività
per imposte anticipate, a condizione, però, che versino una gabella pari
all'1,5% della differenza tra le attività per le imposte anticipate e per
quelle versate.
Cambia l'atto di pignoramento
L'art. 4 dedicato alle disposizioni in materia di
espropriazione forzata, rimasto peraltro invariato durante l'esame
parlamentare, modifica l'art. 492 c.p.c., aggiungendo al terzo comma, la
previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento
che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è
inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su
fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Termini ridotti per l'opposizione
Viene confermata anche la novella all'art. 615, 2° comma, c.p.c.,
con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione,
"è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su
fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi
A passare inalterata è anche la modifica di cui all'art.
648, primo comma, c.p.c. che introduce l'obbligo, per il giudice, anche in
presenza di opposizione, di concede l'esecuzione provvisoria del decreto,
limitatamente alle somme non contestate.
Vendite a mezzo commissionario
Il d.l. modifica anche l'art. 532, seconda comma, c.p.c.
sostituendo il secondo e il terzo periodo, attraverso la previsione secondo la
quale gli esperimenti di vendita non possono essere superiori a tre.
Spetterà al giudice fissare i criteri per determinare i
relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e
il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto
incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Esauriti
infruttuosamente i tre tentativi, il giudice "dispone la chiusura
anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di
cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente
codice".
Aste solo telematiche
Le aste dovranno svolgersi in modalità telematica, salvo che
sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura.
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro
il 30 giugno 2017, "è accertata la piena funzionalità del portale delle
vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transi- torie, di
cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".
Viene modificato l'art. 560 c.p.c., disponendo che gli
interessati a presentare l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni
in vendita entro 15 giorni dalla richiesta (e non più 7 come originariamente
previsto), che dovrà essere formulata esclusivamente mediante il portale delle
vendite pubbliche.
Ribasso del prezzo
In materia di espropriazione immobiliare, viene modificato
l'art. 591, secondo comma c.c., prevedendo che dopo il quarto (in luogo del
terzo) tentativo di vendita andato deserto, il valore dell'ultima base d'asta
possa essere ridotto fino al limite della metà.
Assegnazioni a favore di terzi
Viene introdotto infine il nuovo art. 590-bis c.p.c. che
prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve
dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del
provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto
a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la
dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del
creditore.
Rento to buy con convalida sfratto
Attraverso la modifica all'art. 23, comma 2, del d.l. n.
133/2014, relativo al "rent to buy", viene contemplata la possibilità
che in caso di inadempimento il creditore, ai fini del rilascio dell'immobile
il concedente può avvalersi del "procedimento per convalida di sfratto, di
cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile".
Elenco dei professionisti per beni pignorati
Presso ogni tribunale verrà redatto un nuovo elenco dei
professionisti che si occupano delle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Spetterà al ministero della Giustizia disciplinare le modalità relative ai
corsi ad hoc che dovranno essere frequentati da costoro. L'iscrizione sarà
vincolata, infatti, all'obbligo di formazione sia iniziale che periodica nonché
al superamento di una prova scritta. Ove, tuttavia, ricorrano speciali ragioni,
l'incarico potrà essere conferito anche a chi non fa parte dell'elenco, ma il
giudice dovrà indicare nel provvedimento di conferimento i motivi della scelta.
Il registro delle espropriazioni
Presso il ministero della giustizia viene istituito un
registro elettronico delle procedure di espropriazione, avente lo scopo di
facilitare la creazione di un mercato dei crediti deteriorati e permettere ai
potenziali creditori di valutare meglio la situazione economica delle imprese.
Il registro potrà essere accessibile dalla Banca d'Italia.
Marina Crisafi (da studiocataldi.it)